Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 marzo 2017, n. 6772

Non basta per la giusta causa che la lavoratrice abbia portato richieste di rimborso per viaggi con tratte diverse da quella previste per le trasferte. La società deve provare che la volontarietà e la responsabilità dell’errore.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 15 marzo 2017, n. 6772

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19255/2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 397/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/05/2014 r.g.n. 94/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 maggio 2014, la Corte d’Appello di Torino, investita, quale giudice di rinvio, dell’appello proposto, con ricorso in riassunzione, avverso la decisione resa dal Tribunale di Genova, da (OMISSIS) nel giudizio promosso nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., confermava quella decisione e rigettava la domanda della ricorrente avente ad oggetto la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimatole per aver allegato alle richieste di rimborso di spese di viaggio per trasferte biglietti ferroviari non pertinenti o non compiutamente leggibili o riferiti a localita’ diverse da quelle delle trasferte.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la sussistenza di indizi precisi, univoci e concordanti, idonei ad assurgere a prova piena, attestanti l’addebitata presentazione a rimborso di titoli di viaggio non pertinenti alla trasferta autorizzata e l’idoneita’ di tale comportamento, improntato a slealta’ e scorrettezza, ripetutamente reiterato, a pregiudicare il vincolo fiduciario tra le parti.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la (OMISSIS), affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso la Societa’, che ha poi presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare “nullita’ dell’impugnata sentenza ex articolo 384 c.p.c., comma 2, per non essersi la stessa adeguata ai principi enunciati da codesta Suprema Corte nella sentenza di annullamento e rinvio in ordine alla portata della condotta di presunto rilievo disciplinare ascritta all’odierna ricorrente, ai criteri di prova che presiedono alla medesima ed al riparto, tra le parti, del relativo onere” ed, in subordine, ancora la “nullita’ della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio”, lamenta l’incongruita’ del giudizio reso dalla Corte territoriale rispetto al principio di diritto fissato, in sede di rinvio, da parte di questa Corte, per riprodurre l’impugnata sentenza il medesimo rilievo all’epoca assunto a motivo della disposta cassazione per la quale “…essendo alla domanda di rimborso della (OMISSIS) allegati biglietti per tratta diversa da quella (OMISSIS) si deve ritenere provata la condotta intenzionalmente elusiva dei doveri inerenti l’incarico e le mansioni dell’odierna ricorrente”.

Il secondo motivo, rubricato subordine, nullita’ della sentenza ex articolo 384 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi enunciati nella sentenza di annullamento e di rinvio di codesta Suprema Corte in punto “gravita’ dell’inadempimento” della lavoratrice giustificativa del licenziamento nonche’, in subordine, sullo stesso tema, per insufficiente motivazione o motivazione “apparente” o comunque illogica”, ripropone la medesima censura relativa allo scostamento della Corte territoriale rispetto al principio di diritto enunciato da questa Corte in sede di rinvio con riguardo al giudizio espresso in ordine al profilo della proporzionalita’ della sanzione irrogata, con specifico riferimento all’elemento intenzionale, alla consistenza del danno, ai precedenti disciplinari.

Il primo motivo deve ritenersi fondato atteso che il giudice di rinvio incorre nel medesimo errore censurato da questa Corte nel giudizio rescindente, avendo ritenuto assolto da parte della Societa’ datrice, cui incombeva, l’onere della prova della ricorrenza della giusta causa di recesso semplicemente attraverso la produzione delle richieste di rimborso delle spese per le trasferte presentate e sottoscritte dalla lavoratrice recanti in allegato i biglietti ferroviari per tratta diversa da quella dichiarata e, percio’ non pertinenti, con evidente scostamento dai principi enunciati da questa Corte che imponevano al giudice di rinvio di pretendere dalla Societa’ datrice la prova, certa e non meramente indiziaria, degli elementi fondanti l’adottato provvedimento espulsivo, ovvero la riferibilita’ alla lavoratrice medesima della responsabilita’ di quella errata allegazione e la volontarieta’ della stessa, precludendogli la possibilita’ di desumerla, addirittura affermandone la pienezza ed incontrovertibilita’, da una presunzione fondata, non su circostanze gravi precise e concordanti addotte dalla stessa Societa’ datrice, ma sulla ritenuta assenza di riscontro dei fatti giustificativi invocati dalla lavoratrice.

Il ricorso, derivando da quanto sopra l’assorbimento del secondo motivo, va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che provvedera’ in conformita’, disponendo altresi’ per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d”Appello di Milano

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