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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 14 luglio 2014, n. 16087

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6730/2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 303/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 06/03/2012 R.G.N. 1774/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata, riformando la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1785/09 del 28 maggio 2009, rigetta la domanda proposta da (OMISSIS) con il ricorso introduttivo del giudizio, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento intimatole da (OMISSIS) s.p.a., con le conseguenti pronunce.
La Corte d’appello di Palermo, per quel che qui interessa, precisa che:
a) la (OMISSIS), nel proprio ricorso introduttivo, ha precisato che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 1728/06 del 5 aprile 2006 era stata dichiarata la nullita’ del termine finale di durata apposto ad un contratto di lavoro stipulato con la societa’ convenuta, la quale in asserita esecuzione di tale sentenza l’aveva destinata al CUAS di (OMISSIS), sul presupposto dell’avvenuta chiusura dell’unita’ produttiva presso la quale aveva prestato la propria attivita’ lavorativa;
b) conseguentemente, la lavoratrice, ritenendo tale provvedimento di trasferimento illegittimo, ne aveva rifiutato l’esecuzione, offrendo nel contempo la propria prestazione lavorativa presso la originaria sede di (OMISSIS) e a causa di tale rifiuto era stata licenziata;
c) (OMISSIS) s.p.a. contesta la sentenza di primo grado che ha ritenuto illegittimo il disposto trasferimento ed ha consequenzialmente affermato la legittimita’ del rifiuto opposto dalla lavoratrice a trasferirsi nella nuova sede assegnata;
d) la censura e’ fondata in quanto, diversamente da cio’ che ha affermato il primo giudice, l’accordo aziendale del 28 dicembre 2005, relativo alla ricollocazione del personale in servizio alla data dell’accordo stesso occupato presso il soppresso CUAS di (OMISSIS), non e’ applicabile alla (OMISSIS) perche’ alla data suindicata la lavoratrice non poteva essere considerata “in servizio” sulla sola base della citata sentenza del Tribunale di Palermo n. 1728/06 con la quale e’ stata dichiarata la nullita’ della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto in oggetto;
e) e’ infatti da escludere – come conferma il testo dell’accordo – che le parti sociali con il suddetto contratto decentrato abbiano inteso riferirsi all’organico del CUAS di (OMISSIS) comprendente non solo i lavoratori all’epoca effettivamente occupati, ma tutti i lavoratori ivi assunti, anche in anni remoti, con contratti a termine, tanto piu’ che l’azione di nullita’ e’ imprescrittibile;
f) cio’ e’ avvalorato dal fatto che nel successivo accordo sindacale del 21 marzo 2007 le parti, nel regolamentare gli effetti delle riammissioni in servizio ope judicis dei lavoratori assunti presso l’ex CUAS di (OMISSIS) intervenute dopo la relativa soppressione hanno dato atto dell’essersi definitivamente conclusa la fase di ricollocazione dell’organico disciplinata dall’accordo del 28 dicembre 2005;
g) ne consegue l’illegittimita’ del rifiuto opposto dall’interessata a prendere servizio presso il CUAS di (OMISSIS) e la legittimita’ del licenziamento.
2.- Il ricorso di (OMISSIS) domanda la cassazione della sentenza per dieci motivi; resiste, con controricorso, (OMISSIS) s.p.a., che deposita anche memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Sintesi dei motivi di ricorso.
1.- Il ricorso e’ articolato in dieci motivi.
1.1.- Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 431, 115 e 116 c.p.c., nonche’ degli articoli 2103, 1460 e 2697 c.c.; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
Si contesta la statuizione della Corte d’appello secondo cui era impossibile la reintegra della (OMISSIS) nel posto originario, non essendo applicabile l’accordo del 28 dicembre 2005 ed essendo stato soppresso l’ufficio (CUAS di (OMISSIS)) di precedente adibizione.
Si rileva che da essa si desume come la Corte palermitana non tenga conto della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1728/06 del 5 aprile 2006 (confermata in appello con sentenza n. 479/2009) e dell’ordine di reintegra in essa contenuto, in base al quale la societa’ (OMISSIS) era tenuta a riammettere in servizio la lavoratrice “nel posto di lavoro da ultimo occupato”, salva la possibilita’ di trasferirla successivamente ad altra sede, previa dimostrazione della effettiva sussistenza delle ragioni tecnico-produttive e organizzative di cui all’articolo 2103 c.c., in realta’ mai provata.
Ne consegue la violazione anche dell’articolo 1460 c.c., atteso che in un contratto a prestazioni corrispettive una parte puo’ non adempiere in caso di inadempimento dell’altra parte, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ di fattispecie analoghe alla presente.
Peraltro, nel corso del giudizio, e’ stato pienamente dimostrato che la lavoratrice avrebbe potuto essere ricollocata presso la sede di (OMISSIS) della societa’ datrice di lavoro, ove sono stati continuativamente assunti numerosi lavoratori precari anche negli anni 2006 e 2007 nella ex area operativa ove lavorava la ricorrente.
Si sottolinea altresi’ che la Corte territoriale non ha esaminato la documentazione in atti relativa alla soppressione del CUAS di (OMISSIS) e, in particolare, non ha considerato che nell’accordo sindacale del 21 marzo 2007 – che viene citato nella sentenza impugnata – le parti sociali hanno espressamente accertato la avvenuta conclusione della fase di gestione e ricollocazione delle risorse del CUAS di (OMISSIS), secondo le previsioni del precedente accordo in data 28 dicembre 2005, ma soltanto a partire dalla data della stipula del nuovo accordo (21 marzo 2007, come si e’ detto), di un anno successiva al disposto trasferimenti della ricorrente.
1.2.- Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’accordo del 28 dicembre 2005 nonche’ degli articoli 1362 e 1363 c.c., con riguardo all’interpretazione delle clausole dell’accordo stesso, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c.; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
Dal testo del suddetto accordo risulta con chiarezza che le parti contraenti hanno inteso regolare la situazione di tutti i lavoratori in servizio presso il CUAS di (OMISSIS) al 28 dicembre 2005 (data della stipula dell’accordo). Tra questi lavoratori non poteva non essere compresa anche la (OMISSIS), la quale per effetto della sentenza n. 1728/2006 del Tribunale di Palermo cit., doveva considerarsi alle dipendenze della societa’ ricorrente a decorrere dal 6 novembre 2000, data in cui e’ stata addetta al CUAS di (OMISSIS).
Dalla CTU espletata in primo grado e’ emerso che la ricorrente si era collocata ad uno dei primi posti della graduatoria compilata in esecuzione al suddetto accordo sicche’ aveva diritto di essere riammessa in una struttura (filiale, agenzia etc.) della societa’ (OMISSIS) avente sede nel Comune o nella Provincia di (OMISSIS).
In questa situazione e in assenza di prove fornite dalla societa’ circa le ragioni oggettive che avrebbero giustificato l’assegnazione della (OMISSIS) presso il CUAS di (OMISSIS), tale assegnazione non poteva non considerarsi illegittima.
1.3.- Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’accordo del 21 marzo 2007 nonche’ degli articoli 1362 e 1363 c.c., con riguardo all’interpretazione delle clausole dell’accordo stesso anche in relazione al richiamo ivi contenuto all’accordo del 29 luglio 2004, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’articolo 113 c.p.c.: omessa pronuncia in relazione alla rilevata illegittimita’ dell’accordo del 21 marzo 2007 per violazione dell’articolo 2 CCNL del 2003; c) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, l’accordo del 21 marzo 2007 non puo’ in alcun modo essere preso a fondamento della legittimita’ della disposta assegnazione al CUAS di (OMISSIS) e del successivo licenziamento, in quanto la materia da esso regolata – processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale con ricadute sulle condizioni di lavoro riguardanti piu’ di una sola Regione – e’ riservata alla contrattazione nazionale dall’articolo 2 del CCNL del 2003.
La Corte palermitana non solo ha ignorato la relativa censura, tempestivamente proposta dalla lavoratrice, ma ha addirittura utilizzato il suddetto accordo per affermare la legittimita’ della condotta aziendale.
Peraltro, l’accordo in oggetto e’ successivo ai fatti che rilevano nella presente vicenda, sicche’ non puo’ che esserne del tutto estraneo.
1.4.- Con il quarto motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 2, e degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c.; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
Si sottolinea che la lavoratrice, con lettera del 6 luglio 2006, nell’impugnare l’atto di assegnazione-trasferimento in oggetto, ha formalmente chiesto che le venissero comunicati i motivi della suddetta determinazione datoriale, ma la societa’ (OMISSIS) non ha provveduto a rispondere nel termine previsto dalla Legge n. 604 del 1966, articolo 2.
Ne consegue che, in base alla giurisprudenza di legittimita’, il trasferimento si deve considerare inefficace e cio’, insieme con l’omessa e seria dimostrazione della sussistenza dei presupposti del trasferimento stesso, si riflette sull’intimato licenziamento determinandone l’invalidita’.
1.5.- Con il quinto motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 37 del CCNL (OMISSIS) nonche’ degli articoli 1362 e 1363 c.c., con riguardo all’interpretazione del suddetto articolo 37, della Legge n. 604 del 1966, articolo 3, dell’articolo 112 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 115 c.p.c.; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
Si sottolinea che altra questione non esaminata dalla Corte territoriale e’ quella relativa al fatto che la ricorrente, avendo figli a carico come attestato dallo stato di famiglia depositato in atti, aveva diritto ad un preavviso di sessanta giorni per il trasferimento, in base al suindicato articolo 37 del CCNL, invece la societa’ l’ha trasferita con nota del 5 luglio 2006 e con decorrenza dal 19 luglio 2008, dando generiche giustificazioni in merito alla riduzione drastica del termine di preavviso.
1.6.- Con il sesto motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 111 c.p.c.; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
Si precisa che la lavoratrice ha, con lettera del 30 giugno 2006 – in risposta alla nota della societa’ in data 20 giugno 2006 – contestato la legittimita’ del trasferimento intimatole e dichiarato la propria disponibilita’ a lavorare presso la sede di (OMISSIS). La societa’ ha proceduto alla contestazione disciplinare solo in data 21 settembre 2006 e al licenziamento il successivo 23 ottobre 2006, con palese violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, oltre che dell’articolo 2106 c.c., per evidente sproporzione della sanzione irrogata, senza offrire alcuna prova a giustificazione del suo operato.
1.7- Con il settimo motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 3, degli articoli 51, 52 e 53, articolo 54, comma 4, e articolo 72 CCNL dell’11 luglio 2003 nonche’ degli articoli 1362 e 1363 c.c., con riguardo all’interpretazione delle suddette clausole contrattuali, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c.; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio. Insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento e difetto di proporzionalita’ della sanzione.
Il licenziamento con preavviso, in base all’articolo 53 del CCNL presuppone che il datore di lavoro dimostri che il comportamento del dipendente abbia prodotto “interruzione o turbativa nella regolarita’ o nella continuita’ del servizio”.
La societa’ datrice di lavoro non ha articolato alcun mezzo di prova al riguardo, come si rileva agevolmente dalla lettura della memoria di costituzione in primo grado.
La Corte territoriale non ha esaminato tali questioni.
1.8.- Con l’ottavo motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 53 del CCNL dell’11 luglio 2003 nonche’ degli articoli 1362 e 1363 c.c., con riguardo all’interpretazione del suddetto articolo 53 violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c.; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
L’articolo 53 del CCNL indicato stabilisce che nel disporre il trasferimento la societa’ (OMISSIS) debba tenere conto delle “condizioni personali e familiari del lavoratore interessato”.
Nella specie la societa’ ha omesso l’indispensabile preventiva attivita’ istruttoria che avrebbe consentito alla lavoratrice di esporre le sue particolari condizioni di famiglia, che non erano compatibili con un trasferimento a 800 chilometri dal luogo di residenza suo e dei familiari, tra cui figli bisognevoli di cure.
1.9.- Con il nono motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 38 del CCNL dell’11 luglio 2003 nonche’ degli articoli 1362 e 1363 c.c., con riguardo all’interpretazione del suddetto articolo 38 violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c.; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
Nel ricorso introduttivo la lavoratrice ha sostenuto che i plurimi trasferimenti individuali analoghi al proprio effettuati nel medesimo periodo dalla datrice di lavoro erano da trattare come licenziamenti collettivi e, quindi, avrebbero dovuto essere preceduti da un confronto con le OO.SS. per la definizione dei criteri oggettivi in base ai quali individuare i lavoratori da trasferire.
1.10.- Con il decimo motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 5, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c.; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
E’ pacifico che il licenziamento per giustificato motivo soggettivo di cui si discute presuppone la validita’ del trasferimento precedente, sicche’ la societa’ – indipendentemente dalla asserita chiusura del CUAS di (OMISSIS) – avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilita’ di adibire la (OMISSIS) a mansioni compatibili con la qualifica di appartenenza, o anche inferiori se accettate, nell’ambito di un qualsiasi ufficio sito nel Comune o nella Provincia di (OMISSIS), mentre cio’ non e’ avvenuto, pur avendo l’interessata offerto la sua piu’ ampia disponibilita’ al riguardo.
2 – Esame delle censure.
2.- Il ricorso e’ da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
3.- In primo luogo deve essere sottolineato che risulta pacificamente accertato che:
a) la lavoratrice ha ottenuto dal giudice del lavoro la declaratoria di nullita’ della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con la societa’ (OMISSIS) per il periodo 6 novembre 2000-5 febbraio 2001 con sede di lavoro presso il CUAS di (OMISSIS), con la conseguente condanna della societa’ a riammetterla in servizio nel posto precedentemente occupato (sentenza del Tribunale di Palermo n. 1728/06 del 5 aprile 2006);
b) tuttavia, la datrice di lavoro, in asserita esecuzione di tale sentenza, sul presupposto dell’avvenuta chiusura dell’unita’ produttiva presso la quale aveva originariamente prestato la propria attivita’ lavorativa, ha disposto l’assegnazione della (OMISSIS) presso il CUAS di (OMISSIS), sede diversa da quella assegnata in origine situata a 800 chilometri di distanza dalla sede di prima assegnazione nonche’ dal luogo di residenza della lavoratrice e dei suoi familiari, tra cui figli bisognevoli di cure;
c) conseguentemente, la lavoratrice, ritenendo tale provvedimento (di trasferimento implicito) illegittimo, ne ha rifiutato l’esecuzione, offrendo nel contempo la propria prestazione lavorativa presso la originaria sede di (OMISSIS) e a causa di tale rifiuto e’ stata licenziata.
4.- Secondo consolidati orientamenti di questa Corte – applicato anche in controversie analoghe alla presente, riguardanti dipendenti delle (OMISSIS) s.p.a., reintegrati, dopo la declaratoria di nullita’ dell’apposizione del termine inserito nel contratto di lavoro, in sedi di lavoro diverse da quella originaria – cui il Collegio intende dare continuita’:
a) la ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullita’ dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attivita’ lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unita’ produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali e’ configurarle una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c.c., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti (Cass. 16 maggio 2013, n. 11927; Cass. 23 novembre 2010, n. 23677; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27844 nello stesso senso, Cass. 2 ottobre 2002, n. 14142);
b) in particolare, resta, inoltre, fermo che, nel caso suindicato, ove sia contestata la legittimita’ del trasferimento, il datore di lavoro, a prescindere da qualsiasi richiesta in tal senso da parte del lavoratore, ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se puo’ integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non puo’ limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimita’ oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento in quanto si tratta di un provvedimento che rappresenta una eccezione rispetto alla regola del ripristino della originaria posizione di lavoro del dipendente reintegrato al quale pertanto non si applica il regime generale in base al quale il provvedimento di trasferimento, in quanto tale, non e’ soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, ne’ il datore di lavoro ha l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda (Cass. 17 maggio 2010, n. 11984; Cass. 9 agosto 2013, n. 19095);
c) inoltre, una volta che – in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive idonee a giustificare il mutamento di sede (Cass. 5 aprile 2007, n. 8584; Cass. 16 maggio 2013, n. 11927) – sia stato effettuato il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, con reinserimento nell’attivita’ lavorativa nel luogo e nelle mansioni originarie (intendendosi il rapporto contrattuale come mai cessato), in corretta ottemperanza del comando giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullita’ dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, il datore di lavoro puo’ comunque, successivamente, disporre il trasferimento del lavoratore reintegrato, ma osservando la relativa normativa e in applicazione dei generali canoni della correttezza e buona fede (Cass. 2 luglio 1999, n. 6847; Cass. 9 agosto 2002, n. 12123; Cass. 23 novembre 2010, n. 23677).
5.- Nella specie, come risulta dalla su riportata ricostruzione della vicenda, la Corte d’appello, con inadeguata motivazione, non si e’ uniformata ai suindicati principi, la cui applicazione nella specie avrebbe dovuto indurla a considerare il trasferimento di sede in oggetto del tutto illegittimo, in quanto:
a) non risulta che (OMISSIS) s.p.a. abbia comprovato le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a giustificazione del provvedimento di cui si tratta, che rappresenta una eccezione rispetto alla regola del ripristino della originaria posizione di lavoro del dipendente reintegrato;
b) neppure risulta che la societa’ abbia fornito, sebbene richiesta, adeguata motivazione in merito alla mancata considerazione della situazione familiare della lavoratrice.
In questa situazione, risultando il trasferimento in oggetto palesemente illegittimo perche’ adottato in patente violazione delle norme che lo disciplinano e delle regole di correttezza e buona fede, esso integra una condotta illecita implicante un inadempimento del contratto di lavoro, si’ che nessuna comparazione di contrapposti interessi sarebbe stata consentita al giudice di merito, dovendosi conseguentemente considerare la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte della lavoratrice pienamente giustificata sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento (articolo 1460 c.c.), sia in base al principio secondo cui gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimita’ dei provvedimenti aziendali, che imponga l’ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio (vedi Cass. 9 agosto 2013, n. 19095 cit. e precedenti ivi richiamati).
Dalle anzidette considerazioni deriva l’illegittimita’ del licenziamento per assenza dal servizio, intimato dalla societa’ pur dopo la puntuale deduzione di illegittimita’ della nuova destinazione
effettuata dalla lavoratrice nella lettera di risposta alla nota di addebito.
Mentre appare non condivisibile l’assunto della Corte palermitana secondo cui l’accordo aziendale del 28 dicembre 2005, relativo alla ricollocazione del personale in servizio alla data dell’accordo stesso occupato presso il soppresso CUAS di (OMISSIS), non sarebbe applicabile alla (OMISSIS) perche’ alla data suindicata la lavoratrice non poteva essere considerata “in servizio” sulla sola base della citata sentenza del Tribunale di Palermo n. 1728/06 con la quale e’ stata dichiarata la nullita’ della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto in oggetto.
Tale statuizione, infatti, si pone in contrasto con il suddetto costante indirizzo di questa Corte in base al quale la riammissione in servizio del lavoratore disposta a seguito di accertamento giudiziale della nullita’ dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro implica che il rapporto contrattuale si intenda come mai cessato, implicando la continuita’ dello stesso – che, nella specie, si e’ illegittimamente interrotta a partire dal 5 febbraio 2001 – che la prestazione deve persistere con la sua originaria configurazione (per mansioni svolte e per sede di lavoro).
3 – Conclusioni.
6.- Le suindicate considerazioni portano all’accoglimento del ricorso per le anzidette ragioni, assorbenti rispetto ad ogni altra censura.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, confermando la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1785/09 del 28 maggio 2009, dichiarativa della illegittimita’ del licenziamento intimato alla (OMISSIS) con nota ricevuta il data 8 novembre 2006, con le consequenziali pronunce.
La natura delle questioni trattate e la diversa soluzione, rispettivamente, adottata dai giudici dei due gradi di merito, giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese dei due gradi di merito del giudizio.
Invece, le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1785/09 del 28 maggio 2009. Compensa, tra le parti, le spese dei due gradi di merito del giudizio. Condanna (OMISSIS) s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

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