cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 14 luglio 2014, n. 16082

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19600/2013 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), elettivamente domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/28/2013 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 18 febbraio 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avv. (OMISSIS);
constatata la regolarita’ delle comunicazioni;
osserva quanto segue.

IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente un avviso di liquidazione col quale ha recuperato le maggiori somme dovute a titolo di imposta di registro, imposta ipocatastale e imposta sostitutiva sul mutuo ipotecario, a seguito della decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e del connesso mutuo fondiario. Cio’ in quanto, nell’arco dei diciotto mesi dall’acquisto, il rogito relativo al quale e’ stato registrato in data (OMISSIS), (OMISSIS) non aveva stabilito la propria residenza nel Comune dov’e’ ubicato l’immobile acquistato.
Il contribuente ha impugnato l’avviso, ma il ricorso e’ stato respinto dalla locale Commissione tributaria provinciale, con sentenza che la Commissione tributaria regionale ha ribaltato, riconoscendo rilevanza di forza maggiore, idonea a giustificare il mancato trasferimento nel termine suddetto, alla separazione consensuale intercorsa tra (OMISSIS) e la moglie, in relazione alla quale il contribuente ha ceduto alla consorte, in data (OMISSIS), la propria quota dell’immobile in questione.
Ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate, affidando il ricorso ad un unico motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
IN DIRITTO
1.- Il ricorso e’ manifestamente fondato.
2.- In particolare, e’ fondato l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale l’ufficio si duole della violazione dell’articolo 1 e della relativa nota 2 bis della Tariffa, parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
2.1.- La sentenza, difatti, la’ dove ha riconosciuto rilevanza di forza maggiore alla cessione da parte del contribuente della quota alla coniuge separata, si pone in contrasto col principio di diritto da ultimo affermato da Cass., ord. 2 aprile 2014, n. 7764, secondo cui i benefici fiscali invocati spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, entro il Comune dov’e’ situato l’immobile, la propria residenza.
2.2.- Il che non e’ pacificamente avvenuto nell’ipotesi in esame, risultando, anzi, dalla sentenza che (OMISSIS), nell’arco dei diciotto mesi, ha acquistato altro immobile, ubicato in diverso Comune, dove ha trasferito la propria residenza.
2.3.- La’ dove, va chiarito, la Corte, sia pure con riferimento ad altra ipotesi di revoca delle agevolazioni fiscali riconosciute per l’acquisto di prima casa, nel rimarcare che il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale e’ comunque riconducibile alla volonta’ del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione, riuscendo idoneo a determinare la suddetta revoca, implicitamente, ma inequivocabilmente ha escluso che una tale cessione possa essere equiparata alla forza maggiore (Cass. 3 febbraio 2014, n. 2263).
3.- La sentenza va in conseguenza cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’originaria impugnazione.
3.1.- La natura della controversia determina, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte:- accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata;
– decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente proposta;
– compensa integralmente le spese di lite.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *