Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 gennaio 2017, n. 799

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 25 CCNL Fondazioni Liriche e Sinfoniche e conformemente ai canoni di cui agli articoli 1363 e 1371 c.c., anche il decorso del termine c. d. esterno del periodo di comporto e’ sospeso durante i periodi di aspettativa o di ferie del lavoratore.”.

Per i licenziamenti intimati nel vigore della L. n. 604 del 1966, articolo 2, comma 2 prima della novella di cui alla L. n. 92 del 2012, se il lavoratore non ha chiesto la specificazione dei motivi del licenziamento questi possono essere precisati in sede giudiziaria dal datore di lavoro.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 13 gennaio 2017, n. 799

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9024-2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo STUDIO AVV.TI (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

e sul ricorso 15415-2014 proposto da:

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo STUDIO AVV.TI (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti (controricorso iscritto con certificato negativo);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2014 R.G.N. 299/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 7.2.14 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di rigetto emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 13.4.11 per superamento del periodo di comporto ad (OMISSIS) dalla (OMISSIS), che condannava a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro con le ulteriori statuizioni di tipo economico di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18.

Per la cassazione della sentenza ricorre la (OMISSIS) affidandosi a cinque motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c.

(OMISSIS) resiste con controricorso.

Ex articolo 335 c.p.c. la Corte ha disposto la riunione al presente giudizio di quello recante il n. 15415/14 R.G. avente ad oggetto l’impugnazione, sempre da parte della (OMISSIS), della medesima sentenza (sebbene i suoi estremi siano stati erroneamente indicati).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 21 CCNL Fondazioni Liriche e Sinfoniche, per avere la sentenza impugnata considerato come termine esterno del calcolo del periodo massimo di comporto quello di 10 mesi anziche’ di 12 mesi lavorativi, come invece previsto dalla citata clausola contrattuale, da intendersi al netto dei periodi di ferie e di aspettativa goduti dall’intimato e che sospendono il termine esterno entro cui calcolare il periodo di comporto: diversamente – si obietta in ricorso – il periodo di comporto potrebbe non esaurirsi mai, conseguenza inaccettabile alla luce della comune intenzione dei contraenti.

Censura in sostanza analoga viene fatta valere con il secondo e il terzo motivo, sotto forma di violazione e/o falsa applicazione, sempre in relazione all’articolo 21 cit. CCNL, rispettivamente dell’articolo 12 preleggi, comma 1 e dell’articolo 97 Cost., comma 1 e articolo 117 Cost., comma 1.

Il quarto motivo deduce nullita’ della sentenza ex articolo 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perche’ inidonea al raggiungimento dello scopo, nella parte in cui la Corte territoriale ha asserito che la Fondazione ricorrente non avrebbe, all’atto del licenziamento, specificato in modo sufficientemente chiaro le modalita’ di calcolo che a suo avviso dovevano essere seguite: obietta a riguardo la ricorrente che se il lavoratore – come avvenuto nel caso di specie – non ha chiesto al datore di lavoro di specificare i fatti che abbiano determinato il superamento del periodo di comporto, questi possono essere precisati dal datore di lavoro nel corso del giudizio.

Analoga, sostanzialmente, e’ anche la doglianza mossa con il quinto motivo, sotto forma di omesso esame d’un fatto decisivo e oggetto di discussione fra le parti.

2- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata dal controricorrente perche’ la (OMISSIS) gli aveva notificato il 3.4.14 un precedente ricorso per cassazione contro una sentenza i cui estremi erano diversi da quelli della pronuncia effettivamente emessa tra le parti (sul cui contenuto e sulla cui esatta individuazione non v’e’ dubbio alcuno).

Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C. consolidatasi sin da Cass. S.U. n. 9409/94, e’ possibile proporre un nuovo ricorso (ove non siano decorsi i termini di impugnazione) in sostituzione – non ad integrazione o a correzione di uno precedente non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile (diversamente, scatterebbe la preclusione di cui all’articolo 387 c.p.c.).

E’ quanto avvenuto nel caso di specie: il primo ricorso per cassazione e’ stato notificato il 3.4.14, ma non e’ stato depositato nei termini. Prima che sia stato dichiarato improcedibile ex articolo 369 c.p.c. (cosa che avviene solo con la presente sentenza) e prima che sia scaduto il termine di cui all’articolo 325 cpv. c.p.c., e’ stato notificato, il 14.4.14, un secondo ricorso per cassazione, sempre da parte della (OMISSIS), ritualmente depositato nel termine di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 1.

Pertanto, mentre si dichiara improcedibile il ricorso recante il n. 15415/14 R.G., deve darsi atto dell’ammissibilita’ di quello recante il n. 9024/14 R.G.

Va, poi, disattesa l’eccezione di nullita’ di tale ricorso perche’ privo delle conclusioni e per cio’ solo inidoneo – a dire del controricorrente – al raggiungimento dello scopo suo proprio.

A parte il rilievo che il ricorso contiene conclusioni in cui se ne chiede l’accoglimento, basti notare che l’articolo 366 c.p.c. non prevede, ne’ a pena di nullita’ ne’ sotto comminatoria di inammissibilita’, che il ricorso per cassazione formuli apposite conclusioni (cfr. Cass. S.U. n. 9658/09). Ne’ il ricorso cosi’ redatto puo’ considerarsi nullo ex articolo 156 c.p.c., comma 2 perche’ inidoneo al suo scopo, atteso che, dopo la notifica del ricorso per cassazione e il suo deposito, il giudizio di legittimita’ e’ retto da impulso officioso, di guisa che prescinde dal fatto che sia stata esplicitamente chiesta la cassazione, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.

3- I primi tre motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perche’ connessi – sono fondati.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi delle parti (pacifici su questo dato di fatto) risulta che l’odierno controricorrente e’ stato ininterrottamente assente per malattia dal 26.10.09 al 23.8.10; e’ stato in ferie dal 24.8.10 al 24.9.10; dal 25.9.10 al 28.2.11 ha fruito, a sua richiesta, di aspettativa per motivi personali ex articolo 25 cit. CCNL; dal 1.3.11 e’ stato di nuovo assente per malattia (con prognosi fino a tutto il 29.4.11) fino a quando il 13.4.11 non gli e’ stato intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto.

In totale, dunque, ha totalizzato – al netto, s’intende, dei periodi di ferie ed aspettativa – assai piu’ dei 10 mesi di assenza per malattia previsti come termine interno di comporto dal cit. articolo 21 cit. CCNL, termine interno che pero’ va calcolato, sempre ai sensi della citata clausola del contratto collettivo, in un arco di tempo di 12 mesi (termine esterno).

Se si calcolasse il termine esterno – quello di 12 mesi – in maniera continuativa, anche quando il lavoratore era in ferie o in aspettativa, il termine interno non risulterebbe esaurito al momento del licenziamento, giacche’ nell’arco di 12 mesi continuativi il lavoratore non ne ha totalizzato piu’ di 10 di assenza per malattia, ma solo 9 e 23 giorni (come sostiene il controricorrente, in cio’ seguito dalla sentenza impugnata).

Il termine (interno) di comporto risulta, invece, del tutto decorso ove si condivida la contraria interpretazione propugnata dall’odierna ricorrente, secondo cui il termine esterno e’ da intendersi al netto dei periodi di ferie e di aspettativa goduti dall’intimato, di guisa che, essendo ripreso il 1.3.11, tale termine esterno sarebbe proseguito ancora per due mesi e sette giorni. In questo arco di tempo il lavoratore aveva gia’ esaurito il termine massimo di 10 mesi di comporto previsto dall’articolo 21 cit. CCNL.

La formulazione letterale di tale clausola contrattuale non fornisce validi spunti, parlando genericamente d’un termine di osservazione (cioe’ d’un termine esterno) di 12 mesi, senza ulteriore specificazione.

Soccorre tuttavia, nell’ottica del canone ermeneutico di cui all’articolo 1363 c.c., il successivo articolo 25, comma 3, secondo il quale l’aspettativa concessa su richiesta del lavoratore “…non comporta alcuna retribuzione ne’ maturazione di alcun effetto contrattuale”.

Cio’ significa che, ai sensi di tale clausola, l’aspettativa sospende ad ogni effetto il rapporto di lavoro e con esso le sinallagmatiche obbligazioni delle parti, il che – d’altronde – e’ conforme all’insegnamento di questa S.C. (cfr., ad esempio, Cass. n. 6563/98) e alla logica stessa del termine esterno del periodo di comporto previsto dal cit. articolo 21 (non diversamente da quanto accade anche in altri contratti collettivi).

Infatti, come l’aspettativa e le ferie sospendono il decorso del termine interno (e cio’ a prescindere dal fatto che prosegua o meno la malattia del lavoratore), cosi’ simmetricamente devono sospendere anche il decorso di quello esterno, non giustificandosi che l’aspettativa e le ferie producano soltanto alcuni effetti, quelli favorevoli al lavoratore (che cosi’ potrebbe veder esaurito il termine esterno e, con esso, il rischio di superamento, in tale arco di tempo, di quello interno) e non anche quelli favorevoli al datore di lavoro (che potrebbe invece prolungare il periodo di osservazione entro il quale esercitare il proprio potere di recesso a fronte di assenze per malattia superiori, in totale, al periodo di conservazione del posto di lavoro).

La contraria esegesi sostenuta dal controricorrente e accolta dalla Corte territoriale, oltre a non essere conforme al doveroso approccio di carattere sistematico, collide altresi’ con la norma di chiusura dell’articolo 1371 c.c., secondo cui, ove il contratto a titolo oneroso rimanga oscuro, esso deve intendersi nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti.

Tale e’ la soluzione che questa Corte Suprema (v. Cass. n. 2794/15 e Cass. n. 12233/13) ha gia’ avuto modo di accogliere, sebbene in relazione ad altri CCNL di analogo contenuto sul punto: il termine c.d. esterno entro il quale calcolare le assenze al fine di verificare l’eventuale consumazione del termine interno di comporto resta sospeso durante i periodi di aspettativa.

Cio’ questa Corte ha sancito non solo in base all’interpretazione letterale di quei testi negoziali, ma anche in virtu’ dell’ulteriore considerazione che le regole dettate dall’articolo 2110 c.c., per le ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, hanno la funzione di contemperare gli interessi, in conflitto, del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre d’un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l’occupazione), riversando sul primo, in parte ed entro un arco di tempo determinato, il rischio della malattia del dipendente.

La possibilita’ di fruire d’un periodo di aspettativa gia’ di per se’ amplia la tutela del lavoratore e non puo’ ulteriormente limitare il potere di recesso del datore di lavoro ove, al suo spirare, il dipendente non riprenda servizio, oppure si assenti in conseguenza d’un ulteriore episodio morboso, cosi’ determinando il superamento del periodo di comporto, che segna il limite di tollerabilita’ dell’assenza, valutato dalle parti collettive preventivamente ed in modo generalizzato (cfr. Cass. n. 12233/2013, cit.).

Questa interpretazione e’ maggiormente rispettosa del bilanciamento dei contrapposti interessi (v., altresi’, Cass. n. 11115/02) e tiene conto del rilievo che l’aspettativa richiesta dal lavoratore opera come una parentesi che si inserisce nel rapporto di lavoro e che, determinando la sospensione di tutte le obbligazioni sinallagmatiche tra le parti, come non puo’ essere considerata ai fini del diritto alla retribuzione e al decorso dell’anzianita’ cosi’ non puo’ essere considerata nemmeno al fine di far decorrere il termine esterno di comporto.

In altre parole, tale effetto sospensivo vale per il datore di lavoro, al quale e’ inibito medio tempore il potere di recedere dal contratto, ma anche per il lavoratore, che non puo’ giovarsi dell’aspettativa al fine di prolungare il limite esterno del periodo di comporto.

In conclusione, il periodo di aspettativa – cosi’ come quello coperto da ferie deve ritenersi neutro, con la conseguenza che, ove sia richiesto e fruito dal lavoratore, non puo’ essere computato nell’arco temporale del termine esterno.

4- Ancora fondati sono il quarto motivo di ricorso (sebbene erroneamente riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e il quinto, che coinvolgono la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, la’ dove ha accolto la domanda dell’odierno controricorrente anche perche’ la lettera di licenziamento non aveva specificamente indicato quanti giorni di assenza per malattia erano stati considerati e con quali modalita’ di calcolo.

Al contrario, deve osservarsi che soltanto con il nuovo testo della L. n. 604 del 1966, articolo 2, comma 2 come novellato ex lege n. 92 del 2012 (inapplicabile ratione temporis nel caso di specie) la lettera di licenziamento deve contestualmente specificare i motivi del recesso.

Per i licenziamenti intimati – come quello per cui e’ causa – sotto la previgente formulazione deve darsi continuita’ alla costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. n. 16421/10) secondo la quale, ove il lavoratore non abbia chiesto la specificazione dei motivi del licenziamento, ben puo’ il datore di lavoro precisarli in sede giudiziaria.

A maggior ragione cio’ valga nella vicenda in oggetto, atteso che – secondo quel che emerge dalla lettura della sentenza impugnata – la lettera di recesso aveva comunque gia’ indicato che il licenziamento veniva intimato per superamento del periodo di comporto.

5- In conclusione, il ricorso n. 9024/14 R.G. e’ da accogliersi, mentre si dichiara improcedibile il ricorso recante il n. 15415/14 R.G..

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterra’ ai seguenti principi di diritto:

“Ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 25 CCNL Fondazioni Liriche e Sinfoniche e conformemente ai canoni di cui agli articoli 1363 e 1371 c.c., anche il decorso del termine c. d. esterno del periodo di comporto e’ sospeso durante i periodi di aspettativa o di ferie del lavoratore.”.

“Per i licenziamenti intimati nel vigore della L. n. 604 del 1966, articolo 2, comma 2 prima della novella di cui alla L. n. 92 del 2012, se il lavoratore non ha chiesto la specificazione dei motivi del licenziamento questi possono essere precisati in sede giudiziaria dal datore di lavoro.”.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso recante il n. 9024/14 R.G. e dichiara improcedibile quello recante il n. 15415/14 R.G., cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione

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