Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 marzo 2018, n. 5957. Nel caso in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia

Nel caso in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia – con il correlato obbligo di vigilanza e controllo – ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l’ambiente ed i luoghi di lavoro, sussiste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2051 (danno cagionato da cose in custodia) e 2087 (tutela delle condizioni di lavoro) cod.civ, una responsabilità del datore di lavoro, salvo che lo stesso provi il caso fortuito.

Sentenza 12 marzo 2018, n. 5957
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5119/2013 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/02/2012 R.G.N. 83/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Udine la (OMISSIS) Societa’ Cooperativa a r.l. per conseguirne la condanna al risarcimento dei danni subiti all’esito dell’infortunio occorsogli in data (OMISSIS).

Esponeva che, mentre era intento a praticare dei fori con un macchinario all’interno di una galleria ferroviaria in costruzione, era esplosa una carica rimasta nascosta, arrecandogli gravi lesioni personali.

Resisteva al ricorso la societa’ convenuta.

Il giudice adito rigettava le domande proposte con pronuncia che veniva confermata dalla Corte distrettuale.

A fondamento del decisum, la Corte osservava, per quanto in questa sede rileva, che il quadro probatorio delineato in prime cure aveva consentito di acclarare come l’eventus damni non fosse causalmente riconducibile a comportamento colposo del personale preposto al controllo del sito, il quale aveva provveduto alla preparazione della parete ove si sarebbero dovute posizionare le nuove cariche esplosive; ne’ a carico del datore di lavoro, non essendovi sul sito segnali di pericolo per la esistenza di cariche rimaste inesplose.

Escludeva, poi, l’applicabilita’ alla fattispecie, dei dettami di cui all’articolo 2051 c.c., prospettata per la prima volta in appello secondo modalita’ ritenute inammissibili, implicando ulteriori e precisi riscontri non consentiti per la prima volta in sede di gravame.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la societa’ cooperativa intimata, in liquidazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 2087 e 2051 c.c. nonche’ dell’articolo 41 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si argomenta che in sede di gravame, si era sostenuto che la corretta applicazione dell’articolo 2087 c.c. imponesse di ritenere come anche nella impossibilita’ tecnica di conseguire la sicurezza assoluta sul lavoro, il rischio e i costi degli eventuali incidenti non dovessero gravare sui dipendenti ma, piuttosto, sul datore di lavoro, grazie ad un meccanismo di responsabilita’ presunta, simile a quello di cui all’articolo 2051 c.c. del quale l’articolo 2087 era il corrispondente referente normativo in materia di infortuni sul lavoro.

Si desumeva dal ricorso di primo grado e dall’atto di appello che l’infortunio si era verificato “nel corso della attivita’ lavorativa e a causa di una cosa impiegata in cantiere”.

L’esplosione era stata infatti determinata da una precedente mina rimasta inesplosa e dalla indicazione data al lavoratore di eseguire il foro nel medesimo punto in cui era stata posizionata quella mina.

Si argomenta, quindi, come gli elementi che sotto il profilo fattuale definivano la vicenda scrutinata, mostrassero con evidenza la riconducibilita’ del danno di natura psicofisica risentito dal lavoratore, all’esplosione di materiale impiegato nella frantumazione di una parete rocciosa all’interno del cantiere gestito dalla parte datoriale, riconducibili a responsabilita’ gravante sul datore di lavoro.

2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli articoli 2087 e 2051 c.c. nonche’ dell’articolo 41 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si ribadisce che, ferma restando la descrizione della dinamica del sinistro, riferibile all’ambiente lavorativo secondo le modalita’ delineate in sede di ricorso introduttivo del giudizio, nell’atto di appello si era invocata, inter alla, anche la responsabilita’ da cose in custodia gravante sul datore di lavoro, quale riflesso dell’applicazione dell’articolo 2087 fondante una responsabilita’ contrattuale a carico dell’imprenditore.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si stigmatizza l’impugnata sentenza per essere incorsa in violazione del principio per cui la diversa qualificazione giuridica conferita dal giudice rispetto a quella prospettata dalla parte, non integra un’ipotesi di novum.

4. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati.

Le doglianze formulate dal ricorrente, muovono tutte dalla considerazione dell’errore prospettico in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, la quale non ha scrutinato la domanda sotto il profilo della responsabilita’ della parte datoriale ai sensi dell’articolo 2051 c.c., pur prospettata nei diversi gradi del giudizio di merito, erroneamente reputando violato il principio del divieto di nova in appello sancito dall’articolo 437 c.p.c..

Nel rispetto del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione – da intendere quale corollario del requisito della specificita’ dei motivi d’impugnazione tradotto nelle disposizioni contenute nell’articolo 366 c.p.c., comma 1 – il (OMISSIS) ha riportato significativi stralci del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dai quali si deduceva che la sera dell’infortunio, “dopo aver proceduto ad una prima esplosione, aver liberato il campo dai detriti ed aver consolidato la parete rocciosa con un getto di calcestruzzo, venivano segnati con vernice i punti ove dovevano essere praticati i fori per l’inserimento delle nuove cariche esplosive e veniva dato ordine a (OMISSIS) di eseguire gli ulteriori fori. Nel mentre il lavoratore stava praticando un foro ad un’altezza di circa un metro, si verificava un’esplosione ed egli veniva investito da una quantita’ notevole di detriti…”.

Il ricorrente ha in via ulteriore proseguito enunciando il tenore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 302 del 1956, articolo 38 secondo cui “Trascorsi i tempi di sicurezza indicati nell’articolo 36, il caposquadra minatore, con i lavoratori strettamente necessari, deve sprovvedere: a) al disgaggio di sicurezza b) all’accurata ispezione della fronte di sparo per individuare le eventuali mine,non esplose; c) all’accertamento della eventuale esistenza di residui di esplosivo nei fondelli. Nel caso di mine inesplose, e ove non sia rintracciabile la mina gravida sulla fronte e sia percio’ presumibile l’avvenuta asportazione della stessa, si devono ricercarne attentamente i frammenti nel materiale abbattuto. In tal caso la rimozione del materiale deve essere effettuata con cautela. E’ vietato scaricare l’esplosivo di cui sia stata accertata l’esistenza nei fondelli residui, esso deve essere fatto esplodere mediante una carica sovrapposta. I fondelli residui devono essere accuratamente ricercati e messi in evidenza con appositi segnali indicatori, affinche’ siano evitati nella perforazione di nuovi fori. I nuovi fori devono essere aperti parallelamente ed a sufficiente distanza dai fondelli residui”.

Dalla descrizione della complessiva dinamica degli eventi, culminata nella verificazione dell’eventus damni occorso al lavoratore era, dunque, chiaramente evincibile come la causa del pregiudizio alla salute risentito, fosse da ravvisare nell’esplosione di materiale impiegato nella frantumazione di una parete rocciosa all’interno del cantiere datoriale.

5. Orbene, l’esegesi del contesto fattuale in cui si e’ dipanata la vicenda sottoposta allo scrutinio di questa Corte e ad essa devoluta ex articolo 112 c.p.c., esige il richiamo al quadro normativo di riferimento come definito dall’interpretazione resa da questa Corte nei suoi consolidati approdi.

Puo’ dunque affermarsi che l’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, e’ previsto in generale, con contenuto atipico e residuale, dall’articolo 2087 c.c. (vedi ex plurimis, Cass. 7/6/2013 n.14468, Cass. 17/02/2009 n.3788, Cass. 21/2/2004 n.3498) ed in particolare, con contenuto tipico, dalla dettagliata disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure di prevenzione.

In via generale, va altresi’ rimarcato come la disposizione di cui all’articolo 2087 c.c., si qualifichi alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all’imprenditore l’obbligo di tutelare l’integrita’ fisiopsichica dei dipendenti con l’adozione – ed il mantenimento perfettamente funzionale – non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell’ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente.

In riferimento a tale profilo, con orientamento costante, questa Corte ha quindi affermato che la responsabilita’ del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c. e’ di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’articolo 1374 c.c. dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale (ex aliis, vedi Cass. cit. n. 3788/2009, Cass. 13/8/2008, n. 21590); anche se e’ possibile ipotizzare – per un fatto che viola contemporaneamente sia diritti che attengono alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale – il concorso della azione contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall’articolo 2087 c.c. (cosi’ Cass. 20/6/2001 n. 8381, cui adde, Cass. 27/6/2011 n. 14107).

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