Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 luglio 2016, n. 14193

In caso di licenziamento per ragioni organizzative di un dirigente deve ritenersi esclusa la sussistenza di un obbligo di repechage nei suoi confronti in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale assistita da un regime di libera recedibilità, senza che possano essere richiamati i princìpi elaborati dalla giurisprudenza per la diversa ipotesi del licenziamento per giustificato motivo del personale non dirigente

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 12 luglio 2016, n. 14193

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18748-2013 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, C.F. (OMISSIS), quale incorporante (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza non definitiva n. 16/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/02/2012 R.G.N. 128/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, con la sentenza non definitiva qui impugnata, ha rigettato la domanda di (OMISSIS) volta ad accertare l’illegittimita’ del licenziamento comunicato dalla (OMISSIS) con lettera del 13/1/2004 e la conseguente domanda di condanna al pagamento dell’indennita’ supplementare prevista dal CCNL di settore per il dirigente, o in base all’accordo interconfederale del 27/4/1995 o di risarcimento del danno.
La Corte ha riferito che il Tribunale di Pordenone aveva con sentenza non definitiva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda presentata dal ricorrente anche nei confronti della societa’ statunitense (OMISSIS) e che con sentenza definitiva aveva affermato nei confronti dell’altra societa’ che il licenziamento doveva ritenersi pretestuoso ed arbitrario non avendo la convenuta fornito prova dell’impossibilita’ di reperire una nuova collocazione del dirigente essendo preciso onere della societa’ convenuta individuare un nuovo incarico tanto nel proprio interno quanto nell’ambito del gruppo (OMISSIS) attenendosi alla procedura costantemente seguita al momento della cessazione di un precedente incarico.
Con la sentenza qui impugnata la Corte territoriale ha esposto che nel ricorso introduttivo il dirigente aveva rievocato le garanzie ricevute circa la prosecuzione del rapporto anche dopo la scadenza dell’incarico contenute nel cosiddetto “memorandum” stipulato con la societa’ statunitense (OMISSIS); che, secondo il ricorrente, nell’ambito del gruppo (OMISSIS) tra la seconda meta’ del 2003 e gli inizi del 2004 vi erano varie posizioni a cui avrebbe potuto essere assegnato; che la condotta della datrice di lavoro doveva ritenersi contraria ai principi buona fede e correttezza in quanto lo aveva licenziato pur in assenza di inadempimenti, in presenza di posizioni alternative cui adibirlo, in violazione degli impegni assunti dalla societa’ statunitense con il citato memorandum e inoltre soltanto dopo nove giorni dalla scadenza dell’incarico, tempo insufficiente per reperire altro incarico.
La Corte d’appello, dopo aver ricordato che con la sentenza non definitiva il Tribunale di Pordenone aveva escluso la giurisdizione con riguardo al rapporto con la soc. statunitense nel cui ambito si controverteva proprio circa la violazione del cosiddetto “memorandum” concluso tra il ricorrente e detta societa’,ha poi osservato che nel ricorso introduttivo non vi era stata una tempestiva ed espressa allegazione dell’esistenza di un obbligo di (OMISSIS) di ricollocamento del dirigente nel gruppo e che anzi la pretesa fonte di detto obbligo era stata individuata nel memorandum, ormai estraneo al contenzioso e relativo al rapporto del ricorrente con la soc.americana.
La Corte ha quindi concluso rilevando che il dirigente aveva ammesso la presenza di ragioni organizzative idonee a giustificare il licenziamento; che non era stata tempestivamente allegata resistenza di un obbligo di repechage a carico del datore di lavoro e che dunque il licenziamento era giustificato con conseguente rigetto della domanda di liquidazione dell’indennita’ supplementare non essendo neppure applicabile l’accordo interconfederale invocato dal ricorrente.
Con riferimento all’ulteriore domanda di integrazione dell’indennita’ di mancato preavviso ha disposto la continuazione del giudizio per la nomina di CTU.
Avverso la sentenza ricorre l’ (OMISSIS) con 4 motivi. Resiste la societa’. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevata, in primo luogo, l’infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla societa’ controricorrente.
E’ infondata l’eccezione di intervenuta decadenza dall’impugnazione:secondo la soc (OMISSIS) la sentenza impugnata doveva considerarsi definitiva e dunque avrebbe dovuto essere immediatamente impugnata. L’articolo 361 c.p.c., come sostituito dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 3, prevede la possibilita’ di riserva facoltativa contro tutte le sentenze di cui all’articolo 278 c.p.c. e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio. La sentenza impugnata rientra tra quelle che decidono una o alcuna delle domande (cfr Cass 9441/2011 ed altre conformi in base alle quali, ai fini della esatta qualificazione di una sentenza – se definitiva o non definitiva “occorre fare riferimento al criterio “formale”, essendosi affermato il principio secondo cui “in tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, e’ da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o piu’) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex articolo 279 c.p.c., comma 2, n. 5, e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda (o alle domande) cosi decise, rinviandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio”).
E’ inammissibile per genericita’ l’eccezione di tardivita’ della riserva di impugnazione della sentenza non definitiva atteso che la controricorrente neppure indica l’udienza successiva alla pubblicazione della sentenza in cui avrebbe dovuto essere formulata la riserva.
Infine e’ infondata l’eccezione di violazione dell’articolo 361 c.p.c. per non essere stato proposto il ricorso anche contro la sentenza definitiva della Corte d’appello non essendo ravvisabile un tale obbligo di impugnazione della definitiva (cfr in tal senso Cass n 331/1996,9339/2008, 13210/2014 secondo cui “La parte, la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l’onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze, e cio’ sia in ragione della finalita’ dell’istituto della riserva e dell’impugnazione differita, che e’ quella di impedire la vanificazione del principio dell’unicita’ del processo di impugnazione, sia perche’ l’articolo 340 c.p.c., comma 1, e articolo 361 c.p.c., comma 1, non prevedono alcun criterio di collegamento – formale o sostanziale – tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perche’ risulta dall’articolo 129 disp. att. cod. proc. civ. che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del “dies a quo” per l’impugnazione della sentenza non definitiva, non sono ontologicamente connessi alla pronuncia della sentenza definitiva – e “a fortiori” alla sua impugnazione -, ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l’ordinamento giuridico riconduce quegli effetti”).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c.. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto non espressamente ne’ tempestivamente allegata l’esistenza di un obbligo della societa’ datrice di lavoro di ricollocazione del dirigente nell’ambito di (OMISSIS) intesa quale gruppo.
Osserva che nel ricorso aveva affermato in modo non equivoco l’obbligo della societa’ di ricollocarlo come si evinceva dall’elenco a pag 7 del ricorso delle posizioni disponibili nel gruppo; che tale obbligo era desumibile dalla circostanza che era stato nominato supervisore di progetti industriali del gruppo e dunque ben avrebbe potuto esser collocato in altri progetti; che vi era una prassi consolidata nel gruppo (OMISSIS) di ricollocare il dirigente alla cessazione dell’incarico;che la Corte a fronte di cio’ avrebbe dovuto accertare se effettivamente non era possibile ricollocarlo.
Con il secondo motivo eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte d’appello esaminato tutti i fatti prima esposti da cui risultava l’obbligo della (OMISSIS) di ricollocarlo in altro posto.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 12 preleggi. Censura la sentenza per aver affermato che, una volta accertato dal Tribunale con la sentenza non definitiva – in ordine alla quale la societa’ aveva fatto riserva di impugnare senza pero’ dopo provvedere in concreto ad impugnarla- che le due societa’ erano distinte, non avrebbe potuto essere esaminato il cosiddetto ” memorandum” sottoscritto dalla societa’ statunitense. Deduce che la Corte non aveva valutato che la (OMISSIS) era ben a conoscenza del memorandum e degli obblighi assunti con detto documento dalla societa’ statunitense e che, dunque, tale conoscenza avrebbe dovuto costituire elemento per valutare la correttezza e buona fede della societa’ italiana.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. per non avere la Corte ritenuto che l’obbligo della societa’ di ricollocarlo nel gruppo derivava anche in ragione della configurabilita’ di un unico centro di imputazione di interessi, per averlo escluso o comunque per non averlo esaminato.
I motivi, congiuntamente esaminati stente la loro connessione, sono infondati.
Non sussiste alcuna omessa pronuncia denunciabile ex articolo 112 c.p.c. poiche’ la Corte territoriale, alla luce dell’esame ed interpretazione del ricorso e della relativa documentazione, ha escluso la sussistenza di un obbligo, convenzionalmente assunto di ricollocamento del dirigente una volta cessato il contratto, in capo alla societa’ italiana. Ne’ il ricorrente in questa sede ha riportato i tratti salienti del ricorso o del contratto o degli altri documenti depositati dai quali, a suo dire, sarebbe sorto l’obbligo della (OMISSIS) di ricollocarlo, obbligo che la Corte d’appello ha ben chiarito non sarebbe potuto derivare dal cosiddetto “memorandum “sottoscritto dalla societa’ statunitense. La valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito il quale ha escluso che l’obbligo potesse essere ravvisato in altri documenti e del resto nessuno degli elementi di fatto esposti nel ricorso ed elencati dal ricorrente nel primo motivo, anche unitariamente considerati, ha carattere decisivo ai fini della prova della sussistenza del diritto del dirigente nei confronti di (OMISSIS) ad essere ricollocato in altra posizione. In definitiva il ricorrente si limita ad indicare resistenza di altre posizioni in cui avrebbe potuto essere collocato, ma nulla di specifico indica quale fonte dell’ obbligo della (OMISSIS) di ricollocarlo.
Priva di rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda e’ anche la questione della sussistenza o meno del giudicato sulla sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della societa’ statunitense.
La Corte d’appello ha sottolineato, infatti, che il memorandum era stato sottoscritto con la societa’ statunitense e che pertanto gli obblighi nascevano solo nei confronti di questa risultando evidente che la conoscenza del memorandum non era da sola sufficiente a far nascere l’obbligo di ricollocamento anche per la soc.italiana.
Il ricorrente in sostanza vorrebbe applicato nei suoi confronti l’obbligo di “repechage”. Un tale obbligo, tuttavia, va escluso nei confronti del dirigente in quanto incompatibile con tale posizione dirigenziale assistita da un regime di libera recedibilita’ (cfr Cass 3175/2013) senza che possano essere richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza per la diversa ipotesi del licenziamento per giustificato motivo del non dirigente (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14310/2002; 322/2003; 2266/2007).
Infine quanto all’affermazione dell’obbligo di essere ricollocato in ragione della configurabilita’ di un unico – centro di imputazione di interessi va osservato che trattasi di questione nuova, non trattata dalla Corte d’appello, in ordine alla quale il ricorrente non indica in quale atto e in quale momento era stata rilevata nel corso del giudizio di merito.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre il 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

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