Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 ottobre 2017, n. 23845. Assimilazione tra tutela della malattia e della gravidanza, non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale

Non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale e ben puo’ persistere l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni.

Sentenza 11 ottobre 2017, n. 23845
Data udienza 4 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 699-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della (OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4250/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2014 R.G.N. 1096/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
L’Inps, anche quale mandatario di (OMISSIS) s.p.a, propone ricorso con unico motivo avverso la sentenza n. 4250/2014 della Corte d’appello di Roma che ha respinto l’impugnazione proposta dall’Istituto avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ di accoglimento, per insussistenza dei crediti, dell’opposizione proposta da (OMISSIS) s.r.l. alla cartella di pagamento con la quale era stato richiesto il pagamento di contributi per indennita’ di maternita’, indennita’ di malattia, cassa integrazione ordinaria e straordinaria e mobilita’. Nelle more venivano sgravati spontaneamente dall’Inps gli importi richiesti ad esclusione di quelli relativi alla contribuzione di maternita’.
La questione controversa, per quanto ancora di interesse, ha ad oggetto esclusivamente la sussistenza dell’obbligo della Societa’ (OMISSIS) s.r.l., sorta a seguito della trasformazione ENEL s.p.a. a versare all’INPS la contribuzione di maternita’ sino al primo gennaio 2009, posto che la stessa societa’ ha corrisposto per tutti i periodi oggetto di causa direttamente alle dipendenti l’indennita’ di maternita’ come gia’ in passato era avvenuto da parte dell’ente pubblico (OMISSIS) per espressa previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1965, articolo 1.
Secondo la sentenza impugnata doveva ritenersi non sussistente il credito relativo ai contributi per malattia in applicazione della normativa sopravvenuta dettata dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20 conv. in L. n. 133 del 2008 secondo cui la L. 11 gennaio 1943, n. 138, articolo 6 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennita’, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo.
La sentenza ha pure ritenuto che tale normativa sopravvenuta sia applicabile anche ai contributi per maternita’ dal momento che il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 22, comma 2 che riproduce la L. n. 1204 del 1971, articolo 15 dispone che l’indennita’ di maternita’ comprensiva di ogni altra indennita’ spettante per malattia e’ corrisposta con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie con conseguente applicabilita’ della L. n. 138 del 1943, articolo 6 anche alla maternita’. Resiste la Societa’ con controricorso. L’Inps ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE

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