Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 ottobre 2017, n. 23845. Assimilazione tra tutela della malattia e della gravidanza, non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale

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20. E’ vero, infatti, che il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 22, comma 2 riproducendo il testo della L. n. 1204 del 1971, articolo 15 prevede che l’indennita’ di maternita’, comprensiva di ogni altra indennita’ spettante per malattia, e’ corrisposta con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le malattie, ma tale previsione non puo’ condurre ad estendere l’esonero dell’obbligo contributivo previsto per la tutela della malattia all’obbligo di versare i contributi per la maternita’.
21. In particolare, deve riconoscersi che seppure l’indennita’ di maternita’ viene corrisposta dall’INPS secondo le modalita’ ed i criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni assicurative di malattia, essa gode di una propria disciplina autonoma in ordine alla specifica indicazione dell’evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all’avente diritto. Soprattutto, vi e’ differenza tra le due tutele in ragione delle modalita’ di finanziamento.
22. La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha ben delineato il senso dell’assimilazione tra tutela della malattia e della gravidanza approfondendone i relativi ambiti laddove vi era la necessita’ di salvaguardare le diverse ragioni sottese alle fattispecie in rilievo, (vd. Cass. 11325/1992; 11950/1991). Si e’ cosi’ detto che “all’indennita’ di malattia puo’ parificarsi quella di maternita’ secondo un criterio che, a prescindere dalle rispettive specificita’, e’ stato sempre tenuto presente da questa Corte, fin dalla sentenza n. 298/1974, laddove fu rilevato che, “per la spiccata analogia delle due prestazioni”…. esse costituiscono “quasi due specie di un unico genere di prestazioni assicurative a carattere economico, dirette ad indennizzare il lavoratore per la perdita della retribuzione”, configurandosi la piu’ favorevole indennita’ di maternita’ come “sostitutiva” dell’indennita’ di malattia “nei casi in cui entrambe sarebbero dovute” (in questo senso, del resto, v. L. n. 1204 del 1971, articolo 15, comma 1; a prescindere dalla identita’ dei criteri per l’erogazione delle prestazioni formanti oggetto delle due indennita’ nell’ambito della stessa assicurazione obbligatoria contro le malattie, ad opera del dello stesso articolo 15, comma 3)”.
23. L’assimilazione, pero’, fondandosi esclusivamente sul rinvio alle modalita’ di erogazione della indennita’ di malattia in cio’ trova il proprio limite. Essa ha sempre avuto ad oggetto le sole questioni relative alla disciplina delle prestazioni economiche rilevante dal lato del lavoratore destinatario dei benefici, mentre non vi sono ragioni testuali ne’ logiche per ampliare i confini dell’assimilazione anche all’area del diverso rapporto contributivo che vede fronteggiarsi i soggetti tenuti al pagamento dei contributi e l’INPS.
24. In tale contesto riemerge pienamente la questione della natura giuridica del contributo previdenziale che le Sezioni Unite del 2003 sopra ricordate hanno risolto nel senso di ritenerlo una forma di obbligazione pubblica che vede l’obbligo del tutto svincolato da logiche corrispettive rispetto alla prestazione previdenziale di riferimento e che risponde alla realizzazione di un interesse pubblico il cui perseguimento costituisce il fine dell’Ente titolare della potesta’ impositiva.
25. Del resto, e’ lo stesso diritto positivo che dimostra l’esistenza di un principio di regolamentazione legislativa dell’obbligazione contributiva del tutto scisso dalle sorti dell’erogazione delle prestazioni di riferimento e che persegue logiche di tipo economico e finanziario rispondenti ad obiettivi propri. Cio’, proprio per la materia in esame, emerge anche dal contenuto del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 78, comma 2, laddove e’ stato previsto un trattamento di favore, del tutto incomprensibile se si avesse riguardo esclusivamente ai bisogni tutelati dalla tutela della maternita’, per talune categorie di datori di lavoro con la riduzione dell’importo del contributo di maternita’ a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, dello 0,57 per cento.
26. Quanto alle conseguenze derivanti dall’affermazione dell’obbligo contributivo relativo alla maternita’ in capo alla contro resistente, alla quale nella parte espositiva del contro ricorso e’ fatto riferimento laddove si sono rappresentati i contenuti degli atti difensivi dei gradi di merito, deve osservarsi che esse non possono formare oggetto del presente giudizio poiche’ la Societa’ contro ricorrente non ha chiesto che sulle stesse si giudicasse in un eventuale giudizio di rinvio, limitandosi a sollecitare il rigetto del ricorso avversario.
27. Questa Corte di legittimita’ ha infatti avuto modo di precisare che in tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni gia’ prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato ma e’ sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio. (vd. Cass. 4130/2014; 23548/2012).
28. Pertanto la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, puo’ affermarsi nel merito la sussistenza dell’obbligo della contro ricorrente di versare i contributi di maternita’ richiesti dall’Inps nella cartella oggetto di opposizione.
29. La assoluta novita’ e complessita’ delle questioni esaminate e la diversita’ di giudizio registrata nelle fasi di merito, che integrano i presupposti richiesti dall’articolo 92 c.p.c., determinano la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara dovuti i contributi per maternita’ pretesi nelle cartelle di pagamento oggetto di opposizione; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

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