Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 ottobre 2017, n. 23845. Assimilazione tra tutela della malattia e della gravidanza, non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale

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10. Ne’ puo’ dirsi che l’esonero dal pagamento dei contributi di maternita’ possa, avuto riguardo al periodo oggetto di causa, trarsi dal disposto del Decreto Legge n. 198 del 1993, articolo 2, comma 5 conv. con modif. in L. n. 292 del 1993 (applicabile anche alle societa’ contro ricorrenti in quanto derivanti dalle trasformazioni in s.p.a. dell'(OMISSIS)), che ha richiamato la L. n. 218 del 1990, articolo 3, comma 1; tale testo ha previsto la prosecuzione dell’applicazione ai dipendenti delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa ma solo sino al rinnovo del contratto collettivo di categoria e quindi con portata transitoria esaurita alla data del primo rinnovo contrattuale successivo alla legge del 1992, giacche’ il contenuto della clausola di salvezza dei diritti quesiti spettanti ai dipendenti a seguito della trasformazione dell’Ente nazionale per l’energia in (OMISSIS) s.p.a. (L. n. 292 del 1993, articolo 2 che richiama la L. n. 218 del 1990, articolo 3, comma 2), e’ riferibile alle sole posizioni soggettive individuali gia’ acquisite al patrimonio del prestatore sotto il profilo economico ed alle sole correlate posizioni della datrice di lavoro.
11. Questa Corte ha in proposito affermato che la ultra attivita’ delle disposizioni vigenti e’ prevista (dalla L. 30 giugno 1990, n. 218, articolo 3, comma 1, cit.) – solo in via transitoria -“fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale”, mentre la contestuale salvaguardia, in favore dei lavoratori, di “diritti quesiti, (…) effetti di leggi speciali e (….) rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza” (di cui al comma 2 dello stesso articolo 3″ della L. 30 giugno 1990, n. 218, cit.) – come delle situazioni giuridiche corrispondenti, a carico dei datori di lavoro risulta garantita, invece, non in via transitoria (vd. Cass. n. 16999/2005; 13974/2004). Da cio’ deriva che in tanto le norme pregresse conservano efficacia in quanto connesse necessariamente a diritti gia’ attribuiti definitivamente a dipendenti in servizio all’epoca della trasformazione, mentre non puo’ ipotizzarsi una stabilizzazione generalizzata delle discipline legate alla natura pubblica dell’ente a prescindere dai diritti in concreto quesiti dei dipendenti.
12. Pertanto l’esonero dall’obbligo di contribuzione derivante dalla norma che attribuiva all’ (OMISSIS) l’obbligo di erogare la prestazione, letta in correlazione con la previsione della L. n. 1204 del 1971, articolo 21 ora confluito nel Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 79 non puo’ predicarsi per carenza del presupposto che legava questa disposizione all'(OMISSIS), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1965, articolo 1. L’erogazione della prestazione alle dipendenti da parte delle Societa’ controllate da (OMISSIS) s.p.a. e’, dunque, avvenuto per effetto di previsioni contrattuali collettive e non gia’ perche’ imposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1965.
13. Del resto, non puo’ neanche dirsi esistente il principio che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, alla erogazione diretta del trattamento di maternita’, in esecuzione di un obbligo di legge o di contratto collettivo ed in luogo dell’Inps, corrisponda necessariamente l’esonero dalla relativa contribuzione.
14. Va, infatti, richiamato perche’ ancora pienamente attuale l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 10232/2003, reso in fattispecie relativa alla contribuzione per malattia prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20 secondo cui “il fondamento della previdenza sociale sta nel principio di solidarieta’, onde il concetto di sinallagma, ossia di equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema. Ed infatti all’apporto contributivo delle categorie interessate si accompagna il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarieta’ generale”.
15. Si e’ correttamente messa in luce, in tale decisione, la mancanza di indici rivelatori di tale relazione di corrispettivita’ perche’ manca, alternativamente, il legame tra contributi o prestazioni, come nel caso dei contributi di mera solidarieta’ (cfr. Corte cost. n. 26 del 2003) o di contribuzione figurativa o, ancora, quando debba operare il principio di automaticita’ delle prestazioni, di cui all’articolo 2116 c.c.. Non puo’ dirsi poi che l’ammontare delle prestazioni sia necessariamente proporzionale a quello dei contributi, dipendente dalla quantita’ della retribuzione imponibile, dalla varieta’ delle aliquote di computo, dall’eta’ dell’assicurato e nel lungo periodo anche dalle variazioni del prodotto interno (nazionale) lordo.
16. Si deve, quindi, concludere che non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale e ben puo’ persistere l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni.
17. Le Sezioni Unite nella sentenza qui richiamata hanno precisato che l’obbligazione contributiva previdenziale partecipa della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’ origine legale e della destinazione ad enti pubblici e quindi all’espletamento di funzioni sociali (Cass. 21 luglio 1969 n. 2727) che costituiscono oggetto di un’obbligazione pubblica e, quindi, di un rapporto nato dalla legge, da essa esclusivamente regolato e pertinente alla finanza complementare dello Stato.
18. L’affermazione del principio e’ stata condivisa dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 47/2008, sempre in materia di contributi di malattia, ha avuto modo di chiarire che nell’ipotesi di erogazione diretta della indennita’ da parte del datore di lavoro non si realizza una eccessiva applicazione del principio di solidarieta’ giacche’ il datore di lavoro viene comunque esonerato dal pagamento della retribuzione o di una quota della stessa che invece dovrebbe sopportare ai sensi dell’articolo 2110 c.c. e se l’erogazione avviene in virtu’ di vincoli contrattuali collettivi liberamente assunti dal datore di’ lavoro, cio’ non puo’ comportare alcun contrasto con l’articolo 2 Cost. per l’iniqua distribuzione del peso solidaristico.
19. Deve, a questo punto, rilevarsi l’erroneita’ dell’interpretazione del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20 conv. in L. n. 133 del 2008 sostenuta dalla sentenza impugnata al fine di ritenere implicitamente inclusa nell’ambito della norma interpretativa, oltre alla contribuzione per malattia, anche l’indennita’ di maternita’.

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