Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 ottobre 2017, n. 23845. Assimilazione tra tutela della malattia e della gravidanza, non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale

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1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20, comma 1 conv. in L. n. 133 del 2008, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 22, comma 2 e articolo 79, della L. n. 143 del 1938, articolo 6 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1965, articolo 1, comma 1, nonche’ del Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 21 conv. con modif. nella L. n. 214 del 2011. Si sostiene, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, che la disciplina generale del contributo per maternita’ a carico dei datori di lavoro privati si rinviene nel Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 79 e la disciplina speciale della medesima indennita’ per i dipendenti dell'(OMISSIS) si ritrova nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1965, comma 2 che non prevede alcun esonero dal pagamento all’INPS della relativa contribuzione. Inoltre, il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 22 non contiene alcun rinvio alla disciplina della L. n. 143 del 1938, articolo 6 limitandosi a specificare che l’indennita’ di maternita’ deve essere erogata con gli stessi criteri previsti per l’indennita’ di malattia. Peraltro, ai sensi della L. n. 218 del 1990, articolo 3, comma 1 cui fa rinvio il Decreto Legge n. 198 del 1993, articolo 2, comma 5 conv. con modif. in L. n. 292 del 1993, ai dipendenti delle societa’ derivanti dalla trasformazione di Enti pubblici quale era l'(OMISSIS) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge sarebbero state applicate solo fino al rinnovo del c.c.n.l. di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale e non era stata neanche allegata tale circostanza.
2. La contro ricorrente ha evidenziato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1965, articolo 1 ha imposto all'(OMISSIS) di corrispondere al proprio personale dipendente, direttamente ed a proprio carico, il trattamento economico per le lavoratrici madri e che l'(OMISSIS) non aveva versato i contributi corrispondenti all’Inps in quanto la L. n. 1204 del 1971, articolo 21 ha previsto l’obbligo di versamento, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalla stessa legge, a carico dei datori di lavoro ed in favore degli Enti gestori dell’assicurazione contro le malattie. Tale previsione e’ stata confermata dalla L. n. 41 del 1986, articolo 31, comma 4, e lo stesso Istituto ricorrente ha confermato la non debenza della contribuzione di maternita’ con la propria circolare n. 3109 dell’8 febbraio 1986, affermando che il contributo di maternita’ non fosse dovuto per le categorie per le quali non e’ prevista l’erogazione della relativa indennita’ a carico dell’Ente previdenziale. L’attuale contro ricorrente, peraltro, ancora fruirebbe della disciplina prevista per l'(OMISSIS), in ragione della salvezza dei diritti quesiti fatta salva dal Decreto Legge n. 333 del 1992, articolo 18 conv. in L. n. 359 del 1992 che ha richiamato la L. n. 218 del 1990, articolo 3, comma 2. Da cio’ si deve dedurre che il Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20 conv. in L. n. 133 del 2008, nei commi 1 e 2, va letto unitariamente in modo da rendere manifesto che l’obbligo di versamento sia della contribuzione di malattia che quella di maternita’ decorra solo dal 1 gennaio 2009.
3. La societa’ ritiene che le proprie origini – unite alla salvezza dei diritti quesiti dai propri dipendenti assicurata dal richiamo alla L. n. 218 del 1990, articolo 3 ad opera del Decreto Legge n. 333 del 1992, articolo 18 conv. in L. n. 359 del 1992,- giustifichino nei propri confronti il protrarsi dell’applicazione della normativa specifica di gestione attiva della tutela previdenziale della maternita’ gia’ affidata all'(OMISSIS) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1965, articolo 1, comma 2 e che cio’ abbia implicato, necessariamente, l’esonero dal pagamento della contribuzione di maternita’ in quanto la L. n. 1204 del 1971, articolo 21 confermato dalla L. n. 41 del 1986, articolo 31, comma 4 (oggi abrogati dal Decreto Legislativo n. 151 del 2001) lo prevedeva “Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono l’assicurazione contro le malattie”; tale assetto sarebbe stato confermato dal Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 79 vigente gia’ all’epoca dei fatti.
4. A cio’ si aggiungerebbe, in via di mera conferma, quanto affermato dalla sentenza impugnata che, prescindendo da ogni considerazione sulla attuale efficacia del Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1965 giudicata irrilevante, ha semplicemente ritenuto di far discendere l’assenza di obbligo contributivo di maternita’ dall’interpretazione del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 22 e del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20 conv. in L. n. 133 del 2008 in ragione di una sostanziale indissolubilita’ delle discipline previdenziali di malattia e di maternita’.
5. La contro ricorrente, superando anche le motivazioni della sentenza impugnata, traggono ulteriore argomento a sostegno della propria tesi dalla circostanza che solo con l’introduzione nel Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 20, del comma 2 sia stato previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzati e a capitale misto sono tenute a versare all’INPS,secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternita’; b) la contribuzione per malattia per gli operai.
6. Il ricorso e’ fondato. Le questioni in esame scaturiscono dalla necessita’ di ricondurre all’interno del complesso sistema normativo di gestione attiva della tutela economica della maternita’ la peculiare situazione dell’ attuale contro ricorrente, soggetto economico derivante dal processo di trasformazione imposto ad (OMISSIS) s.p.a. (societa’ sorta per effetto della trasformazione in societa’ per azioni dell’ (OMISSIS) disposta dal Decreto Legge n. 359 del 1992 conv. in L. n. 359 del 1992) dal Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 13 e cio’ al fine di stabilire se con riferimento al periodo antecedente al 1 gennaio 2009, limite temporale di interesse per il presente giudizio, sussista per tale soggetto l’obbligo di versare all’INPS la contribuzione di maternita’.
7. In primo luogo va subito chiarito che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1965, articolo 1 deve ritenersi norma ormai priva di efficacia diretta perche’ legata necessariamente alla sussistenza dell’ente pubblico economico denominato (OMISSIS) ormai inesistente in quanto gia’ trasformato in s.p.a., per effetto del Decreto Legge n. 333 del 1992, e poi ulteriormente scomposto in piu’ societa’ a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico realizzata dalla Legge Delega n. 128 del 1999 e dal successivo Decreto Legislativo n 79 del 1999, resa necessaria dal rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 96/92/CE.
8. I contenuti degli oneri attribuiti all’ (OMISSIS), ivi compreso quello di erogare alle proprie dipendenti l’indennita’ di maternita’, sono stati trasferiti alle societa’ per azioni che allo stesso sono succedute in un contesto normativo del tutto differente dal precedente e di mercato, secondo le previsioni della normativa di settore sopra richiamata in relazione al rilievo strategico dell’attivita’ svolta.
9. Va, quindi, richiamato il diverso principio che informa la materia degli obblighi contributivi delle societa’ partecipate da enti pubblici che questa Corte di cassazione ha piu’ volte recentemente affermato e che si compendia nell’affermazione secondo cui nessuna deroga all’ordinaria obbligatorieta’ del versamento dei contributi previdenziali puo’ discendere dalla origine di tali soggetti, trattandosi di societa’ di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico (vd. Cass. 8591/2017 a proposito dei contributi per cassa integrazione guadagni; Cass. 4274/2016; 27213/2013).

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