Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 10 febbraio 2015, n. 2548

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20388/2008 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), (STUDIO (OMISSIS)), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
FIOM – CGIL c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3979/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/08/2007 R.G.N. 3850/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fiom CGIL proponeva ricorso per comportamento antisindacale Legge n. 300 del 1970, ex articolo 28, nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. per avere tale societa’ rifiutato la richiesta avanzata dalla Fiom di convocazione di un’assemblea retribuita motivata per l’esaurimento delle tre ore spettanti alle OOSS stipulanti l’Accordo interconfederale del 20.12.1993 istitutivo delle RSU. Il sindacato evidenziava che il limite Legge n. 300 del 1970, ex articolo 20, definiva esclusivamente lo specifico limite di disponibilita’ per il singolo lavoratore gratuito nell’accesso alle assemblee e che l’accordo del 1993 non poteva derogare a tale principio. Si costituiva l’ (OMISSIS) contestando la fondatezza del ricorso. Il giudice rigettava il ricorso per carenza di interesse. Su opposizione della Fiom il Giudice di prime cure rigettava la domanda nel merito. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7.8.2007, accoglieva in parte l’appello della Fiom e dichiarava antisindacale il comportamento aziendale consistito nel non aver accolto la richiesta di assemblea della Fiom del 2.7.2003. Per la Corte di appello, posto che era pacifico in punto di fatto che le tre organizzazioni stipulanti avevano gia’ richiesto un’ora di assemblea per ciascuna, l’interpretazione preferibile dell’Accordo del 20.12.1993 era nel senso di non impedire a nessuna organizzazione sindacale di chiedere l’assemblea e conseguentemente non si poteva frazionare il limite di tre ore per tutte le organizzazioni stipulanti con il risultato di andare sotto la durata di un’ora nel caso di plurime organizzazioni. Pertanto si doveva attribuire a ciascuna organizzazione il potere di chiedere un numero di ore sino al monte ore previsto. Questa interpretazione era la piu’ coerente con l’articolo 20 dello Statuto che vuole assicurare ad ogni sindacato uno strumento per verificare il consenso alla politica intrapresa in azienda. Il diritto del lavoratore di cui al l’articolo 20 era pacificamente indisponibile e quindi non limitabile da parte della contrattazione collettiva. Sussisteva l’interesse alla decisione di merito in ordine la dedotto comportamento antisindacale in quanto la questione non era stata risolta definitivamente e il sindacato ricorrente aveva ancora una chance di poter convocare un’assemblea entro l’anno.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la (OMISSIS) con un motivo, corredato da memoria illustrativa; resiste controparte con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 parte prima, comma cinque dell’Accordo interconfederale 20.12.1993; la violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 20; la violazione dell’articolo 1362 c.c. e ss., nonche’ il vizio di motivazione per illogicita’, contraddittorieta’ ed omessa motivazione. La Corte di appello aveva offerto un interpretazione dell’articolo 4, comma 5, dell’Accordo del 20.12.1993 contraria alla lettera ed alla ratio della disposizione contrattuale violando i canoni ermeneutici di interpretazione dei negozi giuridici.
Il motivo appare fondato. La questione dell’interpretazione dell’articolo 4 dell’Accordo interconfederale del 20.12.1993 e’ stata ormai risolta da una giurisprudenza consolidata di questa Corte che qui si richiama condividendo questa Collegio pienamente l’indirizzo della Suprema Corte in materia. La Corte nella prima sentenza del 16596/2009 ha affermato il principio secondo il quale” in tema di diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro, il limite temporale di dieci ore annue retribuite, previsto dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 20, comma 1, con salvezza delle migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, va riferito alla generalita’ dei lavoratori dell’unita’ produttiva e non ai singoli lavoratori, e nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione nelle convocazioni, dovendo escludersi che l’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (che ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle RSU e le ulteriori tre ore ai sindacati stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unita’ produttiva) abbia attribuito il monte ore complessivo a ciascuna organizzazione sindacale. Ne’ tale disciplina contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, tutela sindacale e tutela dei lavoratori, non avendo essa ad oggetto il diritto all’assemblea in se’, ma quello all’assemblea retribuita, e dovendosi giustapporre a tali principi quelli della tutela della proprieta’ e del diritto di impresa”. (Cass. n. 16596/2009); tale orientamento e’ stata ribadito dalla decisione n. 17217/2010. La prima decisione ha piu’ dettagliatamente affermato che “Il dato testuale: la Legge n. 300 del 1970, articolo 20, comma 1, dispone che i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nell’unita’ produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, “nonche’ durante l’orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verra’ corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva”…. Il comma 2 dispone che le riunioni, le quali possono riguardare la generalita’ dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacati aziendali nell’unita’ produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. La norma espressamente conferma il criterio della prevenzione nelle convocazioni, talche’ l’inconveniente segnalato dalla ricorrente (la piu’ sollecita delle RSA nel convocare le assemblee sottrae il tempo alle concorrenti) dovra’ essere risolto in via diretta, o mediante accordi intersindacali o mediante una ripartizione concordata. Vale la pena di sottolineare che le assemblee, per loro natura, debbono riguardare la generalita’ dei lavoratori dell’unita’ produttiva o gruppi di essi (ad esempio, un’assemblea per il settore della produzione ed altra per il settore commerciale), talche’ il monte ore retribuite va riferito alla generalita’ dei lavoratori, destinatari dell’invito all’assemblea, ovvero ai gruppi cui l’assemblea si riferisce. Il comma 2, fornisce quindi la chiave interpretativa del comma 1, nel senso che l’assemblea deve riguardare una collettivita’ di lavoratori e non il singolo, con la conseguenza che il monte ore va riferito al gruppo di lavoratori che sono stati convocati, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore partecipi o meno all’assemblea in questione. Il ridetto articolo 20, comma 4, dispone ancora che ulteriori modalita’ per l’esercizio del diritto possono essere stabilite nei contratti di lavoro, anche aziendali. E quanto avvenuto con l’accordo interconfederale 20.12.1993, il quale ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle rappresentanze sindacali unitarie, mentre le ulteriori tre ore vengono riservate, singolarmente o congiuntamente, ai sindacati stipulanti del CCNL applicato nell’unita’ produttiva. Vero e’ che l’accordo menziona le dicci ore come spettanti a ciascun lavoratore, ma tale dicitura non sembra risolvere il problema a monte, vale a dire se il diritto di assemblea retribuita venga consumato con la partecipazione effettiva o con la mera possibilita’ di partecipazione. Vale la pena a questo punto di farsi carico della tesi ulteriormente prospettata dalla ricorrente: il monte di tre ore sarebbe attribuito ad ogni organizzazione stipulante, con il risultato che le ore diverrebbero, poniamo, nove se le Organizzazioni Sindacali stipulanti sono tre, dodici se esse sono quattro, quindici se le Organizzazioni Sindacali sono cinque e cosi’ via.
Una siffatta interpretazione, che a tacer d’altro sembra configgere con il testo stesso dell’accordo (diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro per tre delle dieci ore annue retribuite), e’ stata disattesa dalla Corte di Appello con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talche’ essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimita’. Non e’ possibile un riesame diretto dell’interpretazione effettuata dal giudice di merito in ragione della data di pubblicazione della sentenza di appello: 24.11.2005. Secondo motivo: l’assurdita’ delle conseguenze pratiche. Se in un’impresa, ovvero in uno stabilimento o unita’ produttiva di un’azienda, vengono indette assemblee sindacali a ripetizione, alle quali partecipa una minima percentuale dei lavoratori aventi diritto, il monte ore di assemblee retribuite non sarebbe consumato finche’ l’ultimo lavoratore, partecipante in concreto all’assemblea, non avesse esaurito le dieci ore. Quanto dire che nell’unita’ produttiva potrebbe essere tenuta una continua assemblea, con pregiudizio dell’attivita’ di impresa. Ma dirimente appare anche l’argomentazione proposta in memoria integrativa dalla Denso System: il datore di lavoro non ha il potere di controllare se e quali lavoratori partecipino ad una determinata assemblea (Cass. 17.5.1985 n. 3038, Cass. 7,5.2000 n. 6442) e quindi non sarebbe in pratica possibile stabilire quando l’ultimo lavoratore abbia esaurito il monte ore a lui destinato. Le considerazioni che precedono valgono a far ritenere manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale prospettata, dovendosi fare riferimento non al diritto di assemblea in se’, ma solo all’assemblea retribuita e non sottacendosi che ai principi di ragionevolezza, uguaglianza, dignita’ personale, tutela del lavoro, liberta’ sindacale vanno giustapposti altri principi quali la tutela della proprieta’ ed il diritto di impresa. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1362 e 1367 c.c., per non avere la Corte di Appello esattamente colto il significato della parola singolarmente in relazione al limite delle tre ore. Motivo infondato per le considerazioni svolte a proposito del primo motivo e comunque inidoneo a scalfire la ragionevolezza dell’interpretazione della Corte di Appello, la quale ha valorizzato l’alternativa singolarmente o congiuntamente sempre riferita al limite delle tre ore annue retribuite. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 20 nella parte in cui stabilisce l’ordine di precedenza tra le varie RSA. Le comunicazioni debbono avere per oggetto assemblee gia’ convocate e non la mera intenzione di tenere un’assemblea. Il motivo e’ infondato. Il criterio della prevenzione e’ espressamente previsto dall’articolo 20 citato. Quanto alle concrete modalita’ di convocazione dell’assemblea, trattasi di questione di fatto che la Corte di Appello ha risolto dando atto che il rifiuto della convenuta di consentire un’ulteriore assemblea retribuita era stato motivato con l’esaurimento delle tre ore a causa di precedenti convocazioni da parte della FIM-CISL, della UILM-UIL e della stessa FIOM- CGIL L’ordine di precedenza, quindi, e’ stabilito sulla base del dato oggettivo della comunicazione al datore di lavoro e della effettiva convocazione dell’assemblea”.
Ritiene la Corte di non dover aggiungere altre considerazioni a quanto gia’ affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, se non ulteriormente sottolineare che la tesi accolta dalla Corte di appello porta ad una moltiplicazione delle ore consentite di assemblea in caso di piu’ OOSS stipulanti che e’ in stridente contrasto con la scopo della norma di cui all’articolo 4, di stabilire un “limite” al diritto di assemblea che va – secondo criteri di razionalita’ ed equita’ – contemperato con altri diritti fondamentali e che il criterio della prevenzione e’ a sua volta del tutto razionale per ripartire tra le varie OOSS il monte ore reso disponibile dalla norma contrattuale.
Si deve quindi accogliere il proposto ricorso, cassare la sentenza impugnata, e – decidendo nel merito non necessitando la controversia ulteriori approfondimenti istruttori – rigettare la domanda proposta.
Essendosi la richiamata giurisprudenza di questa Corte consolidata in periodo successivo alla sentenza impugnata ( dopo decisioni diverse tra loro nelle sedi di merito) sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo

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