Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 marzo 2017, n. 5284

La pubblica amministrazione, ai fini del provvedimento disciplinare, è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di concludere che questi forniscono, senza bisogno di ulteriori indagini e acquisizioni, elementi sufficienti per la contestazione al proprio dipendente

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 1 marzo 2017, n. 5284

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19324/2015 proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5219/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2015 R.G.N. 613/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma, adito da (OMISSIS), ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 48, dichiarata la illegittimita’ del licenziamento intimato il 23.4.2013 dal Ministero de Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla ricorrente, ne ordino’ la reintegrazione nel posto di lavoro e condanno’ il Ministero a pagare alla lavoratrice l’indennita’ risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento a quello della effettiva reintegrazione ed al pagamento dei contributi previdenziali.

2. L’ordinanza fu confermata in sede di opposizione proposta dal Ministero, il cui reclamo e’ stato respinto dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza in data 18.6.2015.

3. La Corte territoriale, all’esito della ricostruzione dell’iter processuale, dei motivi di reclamo e delle difese della lavoratrice, e di una articolata panoramica sulle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, e sugli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in tema di valutazione della gravita’ dei comportamenti del lavoratore e sugli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro (pgg. 6-10 della sentenza impugnata), ha fondato il “decisum” sulla affermazione secondo cui “non e’ ammesso in sede di procedimento disciplinare il mero rinvio “per relationem” agli atti del procedimento penale ma occorre procedere alla formalizzazione di una autonoma fase istruttoria comprovando le contestazioni addebitate al lavoratore” (pg. 10 della sentenza impugnata). Rilevato, poi, che la contestazione disciplinare effettuata con nota n. 200 del 2013 richiamava esclusivamente i capi di imputazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Roma e che nel provvedimento di irrogazione del licenziamento di disciplinare era stato fatto riferimento “agli addebiti espressamente contestati con nota n. 200 del 9 gennaio 2013 e alla luce di quanto emerge dagli accertamenti istruttori e dalle risultanze del contraddittorio”, ha ritenuto che i fatti contestati in sede disciplinare non erano stati provati e che, pertanto, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto l’insussistenza del fatto contestato poiche’ il Ministero aveva fatto riferimento alle determinazioni, poi radicalmente mutate, in sede penale (pg. 11 sentenza impugnata).

4. Avverso tale sentenza Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria, al quale (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

5. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, e 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’insussistenza del fatto contestato in ragione della mancanza di prova offerta da esso Ministero. Richiama le annotazioni di PG per sostenere che queste proverebbero che la (OMISSIS) aveva favorito l’aggiudicazione di alcuni contratti e che all’interno degli Uffici Ministeriali vi erano operatori economici esterni.

6. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 18 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 4, articolo 136 c.p.p., articolo 115 disp. att. c.p.p., e articolo 2700 c.c.. Sostiene che i fatti addebitati alla (OMISSIS) nella loro materialita’ non potevano ritenersi contestati alla luce delle annotazioni della Polizia Giudiziaria e assume che queste ultime costituirebbero prova privilegiata. Deduce che la condotta contestata alla lavoratrice sarebbe incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, in quanto gravemente lesiva del vincolo fiduciario.

7. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sulla censura di erroneita’ della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro in luogo della attribuzione della indennita’ risarcitoria.

8. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per mancato esame della censura con la quale era stata contestata la data di decorrenza del disposto risarcimento.

Esame dei motivi.

9. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilita’ per difetto di “autosufficienza” del ricorso, formulate dalla resistente, perche’ l’esposizione delle ragioni che sorreggono ciascun motivo e’ formulata in conformita’ alle prescrizioni contenute nell’articolo 366 c.p.c., n. 4, nella lettura datane da questa Corte (ex plurimis Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931). In particolare, il ricorrente ha indicato nelle rubriche le ipotesi, tra quelle elencate nell’articolo 360 c.p.c., comma 1, cui ha ritenuto di ascrivere il vizio, ha individuato gli articoli, codicistici o di altri testi normativi/assunti come violati o malamente applicati, ha esposto le ragioni per le quali le censure sono state formulate, ha ricostruito lo svolgimento della vicenda disciplinare, ha riprodotto nel ricorso le parti salienti e rilevanti degli atti del procedimento disciplinare, indicandone la sede di produzione processuale, ha dato conto delle difese svolte nelle fasi del giudizio di merito.

10. Va rigettata anche l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso fondata sull’articolo 360 bis c.p.c., in quanto tale disposizione si applica solo laddove la giurisprudenza della Corte di Cassazione gia’ abbia giudicato nello stesso modo della sentenza di merito la specifica fattispecie proposta dal ricorrente, ovvero quando il caso concreto non sia stato deciso e, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza, a casi assolutamente consimili, e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo all’esegesi di un istituto nell’ambito del quale la vicenda particolare pacificamente si iscriva (Cass. SSUU Ord. 19051/2010; Cass. Ord. 7450/2013). Fattispecie, queste, non ricorrenti nel caso in esame in cui la Corte di merito, come di seguito si osserva, ha deciso la controversia applicando erroneamente i principi elaborati da questa Corte in tema di riparto dell’onere probatorio in materia di licenziamento disciplinare.

Il primo motivo e’ fondato.

11. Come evidenziato nel punto 3 di questa sentenza, la Corte territoriale, nella premessa che in sede di contestazione disciplinare non e’ ammesso il mero rinvio agli atti del procedimento penale e che occorre la formalizzazione di una autonoma fase istruttoria per provare la fondatezza degli addebiti mossi al lavoratore, ha ritenuto che il Ministero reclamante non avesse assolto al suo onere probatorio perche’ aveva fatto richiamo agli atti del processo penale.

12. La premessa su cui e’ fondato il “decisum” e’ erronea perche’ non e’ rinvenibile nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 bis, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nell’articolo 55 ter, dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare.

13. La P.A. e’, infatti, libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass. 758/2006, Cass. 19183/2016).

14. Va anche osservato che, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, l’onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da parte del lavoratore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella della, eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore.

15. Va precisato, al riguardo, che, ferma l’immutabilita’ della contestazione disciplinare, non e’ impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite gia’ nel corso del procedimento stesso (Cass. 19183/2016).

16. Venuta meno, infatti, per effetto della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 ter, la cosiddetta pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (articolo 55 ter c.p.p., u.c., articoli 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale.

17. Consegue a quanto considerato, che deve ritenersi ingiustificata un’assoluta omissione di vaglio da parte del giudice civile di merito delle argomentazioni difensive che una parte prospetti, deducendole da prove effettuate in sede penale o dalla motivazione di sentenze penali attinenti – pur senza valore di giudicato – alla stessa vicenda posta come oggetto di cognizione del giudice disciplinare. D’altronde, la formazione del libero convincimento da parte del giudicante deve sempre rapportarsi al contributo accertatorio delle parti, che costituisce concretizzazione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass. 1665/2016).

18. Nel caso di specie, come evidenziato nei punti 3 e 11 di questa sentenza, e’ piu’ che evidente che il giudice d’appello, in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., ha omesso in radice ogni valutazione degli atti del processo penale, rifiutando l’esame delle prove offerte dal Ministero perche’ le ha ritenute non autonome rispetto agli atti del processo penale e perche’ il Ministero nella contestazione disciplinare aveva richiamato i capi di imputazione formulati in sede penale.

19. Sulla scorta delle considerazioni svolte il primo motivo di ricorso va accolto con assorbimento delle censure formulate negli ulteriori motivi.

20. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che dovra’ fare applicazione dei principi di diritto di cui ai punti da 12 a 17 di questa sentenza e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’

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