Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1 marzo 2017, n. 5261

Spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 1 marzo 2017, n. 5261

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 12133/2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– resistente –

e contro

COMUNE DI (OMISSIS), REGIONE LAZIO, (OMISSIS) SPA;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO CARDINO che chiede che codesta Suprema Corte, annullata l’ordinanza impugnata, voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Tivoli, assumendo i provvedimenti di cui all’articolo 49 c.p.c., comma 2;

avverso la sentenza n. 817/2016 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. (OMISSIS) ha convenuto in giudizio il Comune di (OMISSIS), davanti al Tribunale di quella citta’, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di proprieta’ dell’attrice a seguito dell’allagamento della sede stradale dovuto ad un violento ed eccezionale temporale abbattutosi sulla citta’ di (OMISSIS), con conseguente rottura dei tombini e mancato funzionamento delle pompe idrovore.

Si e’, costituito in giudizio il Comune convenuto, eccependo preliminarmente l’incompetenza per materia del Tribunale adito, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa dell’ (OMISSIS) s.p.a., della (OMISSIS) s.p.a. e della Regione Lazio.

Si sono costituite tutte le parti chiamate in causa, associandosi alla linea difensiva del Comune di (OMISSIS).

Con sentenza del 21 aprile 2016 il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per materia per essere competente, a suo avviso, il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, in quanto la domanda risarcitoria si fondava sul “mancato adempimento delle procedure finalizzate ad evitare l’allagamento dell’area (via (OMISSIS)), come reso possibile a seguito della realizzazione di opere pubbliche finalizzate al drenaggio ed al convogliamento delle acque in circostanze di necessita’”. La sentenza ha anche condannato la societa’ attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di tutte le parti costituite.

2. Contro la sentenza del Tribunale di Tivoli propone regolamento di competenza la s.r.l. (OMISSIS) con atto affidato a tre motivi, ritenendo che la competenza spetti al Tribunale di Tivoli originariamente adito.

Ha presentato memoria difensiva la (OMISSIS) s.p.a., chiedendo che il regolamento venga respinto, confermando la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma.

Il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che il regolamento di competenza d’ufficio venga deciso nel senso auspicato dalla societa’ ricorrente, cioe’ indicando come competente il Tribunale di Tivoli.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si osserva che la decisione del Tribunale sarebbe errata ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 1999, n. 238, articolo 1.

2. Con il secondo motivo si osserva che la competenza del Tribunale di Tivoli sussisterebbe ai sensi al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 140, comma 1, lettera e) (t.u. acque).

3. Con il terzo motivo si censura la decisione nella parte in cui ha condannato la societa’ oggi ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Rileva la societa’ ricorrente, innanzitutto, che il Tribunale di Tivoli avrebbe erroneamente indicato che la domanda risarcitoria si fondava sul mancato adempimento delle procedure finalizzate ad evitare l’allagamento dell’area, mentre essa si fondava sulle conseguenze di un temporale eccezionale abbattutosi sulla citta’ di Tivoli in data 24 luglio 2010, che aveva determinato l’allagamento della sede stradale.

Cio’ premesso, la s.r.l. (OMISSIS) osserva che, a norma del Decreto Legislativo n. 238 del 1999, articolo 1, che ha abrogato l’articolo 1 del t.u. acque, non possono considerarsi pubbliche le acque piovane non ancora convogliate in corsi d’acqua o non raccolte in invasi o cisterne.

Ne consegue che la competenza del TRAP di Roma non potrebbe sussistere in riferimento alla natura pubblica delle acque  in relazione all’ipotesi di cui all’articolo 140, comma 1, lettera e), del tu. acque. Ed infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto, la competenza spetta al giudice speciale solo a condizione che i danni lamentati derivino da esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, rimanendo invece affidate alla competenza del giudice ordinario le controversie che si ricolleghino solo occasionalmente con il governo delle acque o che abbiano ad oggetto comportamenti connotati da semplice incuria. Alla luce di siffatto orientamento, la societa’ ricorrente sostiene che la competenza del giudice specializzato dovrebbe essere esclusa nella causa in esame.

4. Osserva la Corte che i motivi di ricorso, la cui trattazione puo’ avvenire in modo unitario stante l’evidente connessione, sono fondati.

4.1. Occorre innanzitutto ribadire che in materia di competenza trova applicazione il c.d. principio di prospettazione secondo cui, in ossequio all’articolo 10 c.p.c., che detta una regola di portata generale, la competenza si determina in base alla domanda giudiziale come formulata dall’attore, senza che rilevino le contestazioni del convenuto (ordinanze 26 marzo 2014, n. 7182, e 9 novembre 2016, n. 22816).

Nel caso in esame, dalla lettura dell’atto di citazione che ha dato inizio alla causa davanti al Tribunale di Tivoli emerge senza possibilita’ di dubbio che la s.r.l. (OMISSIS) ha posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura il “completo allagamento della carreggiata a seguito del forte temporale che stava colpendo la zona (con rottura dei tombini della rete fognaria e mancato funzionamento delle pompe idrovore)”. Da cio’ consegue che non hanno alcun rilievo, ai fini della determinazione della competenza, le considerazioni, ribadite anche in questa sede dalla (OMISSIS) s.p.a., secondo cui il danno lamentato dalla societa’ attrice sarebbe da ricondurre alla presenza di un muro, costruito per conto della Regione Lazio allo scopo di contenimento delle acque del fiume (OMISSIS).

4.2. Tanto premesso in ordine all’esatta individuazione della domanda giudiziale, rileva il Collegio che ai fini della determinazione del giudice competente occorre richiamare la sentenza 20 gennaio 2006, n. 1066, delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 140, comma 1, lettera e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque. Cio’ in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

Nel caso in esame, invece, per le ragioni in precedenza indicate, non e’ in discussione l’esecuzione, la manutenzione o il funzionamento di un’opera idraulica, bensi’ la responsabilita’ dell’Amministrazione comunale per danni che si collegano, nell’assunto della societa’ attrice, al verificarsi di un temporale di particolare violenza a fronte del quale si erano rotti i tombini e non erano funzionate le pompe idrovore.  va innanzitutto richiamata la sentenza 6 febbraio 2007, n. 2566, la quale ha affermato che la domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtu’ della inadeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la violazione del principio del neminem laedere, appartiene alla competenza del giudice ordinario.

Analogamente, l’ordinanza 5 settembre 2012, n. 14883, di questa Corte, facendo propri i principi gia’ enunciati dalle Sezioni Unite, ha chiarito che le acque, piovane e nere, convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dal Regio Decreto n. 1755 del 1933, articolo 1, dell’attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36; invero il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, articolo 1, conferma, per espressa esclusione, che non possono essere considerate acque pubbliche le acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilita’ di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse, per cui la rete fognaria non puo’ considerarsi opera pubblica ai sensi del Regio Decreto n. 1755 del 1933, articolo 140. Nello stesso senso e’ anche l’ordinanza 9 novembre 2012, n. 19575, secondo cui e’ competente il giudice ordinario, e non il tribunale delle acque, a conoscere della domanda di risarcimento del danno aquiliano causato da una tracimazione dell’impianto fognario pubblico, in conseguenza di eventi atmosferici.

5. In conclusione, il ricorso e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata. Il giudice competente e’ individuato nel Tribunale ordinario di Tivoli, davanti al quale le parti riassumeranno la causa nei termini di legge; quel Tribunale provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Tivoli, al quale rimette anche la liquidazione delle spese del presente giudizio

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