cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 1 aprile 2016, n. 6390

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12787-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. A SOCIO UNICO, (gia’ S.N.C.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempero, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 529/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 07/05/2013 r.g.n. 250/2012;

udita la relazione Leila causa svoltisi nella pubblica udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Chieti con sentenza in data 15.7.2010 aveva dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento intimato, in data 29.1.2004, a (OMISSIS) dalla societa’ (OMISSIS) snc ed aveva condannato quest’ultima alla riassunzione del lavoratore ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno nella misura pari a tre mensilita’ della retribuzione globale di fatto.

2. La societa’, in data 27.9.2010, aveva riassunto il lavoratore, attribuendogli la qualifica di operaio generico con mansioni di addetto ai lavori di manutenzione presso il cantiere sito in via (OMISSIS) e, in data 8.10.2010, aveva licenziato il (OMISSIS) per fine lavori.

3. Il lavoratore aveva, quindi, adito il Tribunale di Chieti per l’accertamento dell’illegittimita’ di questo licenziamento, per la pronunzia dei provvedimenti restitutori, economici e reali, di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, e per la condanna della societa’ al risarcimento dei danni per perdita di chance.

4. Aveva sostenuto che avrebbe potuto essere utilmente reimpiegato in altri cantieri e aveva dedotto l’abuso del diritto, sul rilievo che la scelta della datrice di lavoro, effettuata all’esito della pronunzia giudiziale di illegittimita’ del licenziamento intimato il 29.1.2004, e compendiatasi nella riassunzione, in luogo del pagamento dell’indennita’ risarcitoria, violava i principi di correttezza e buona fede e determinava la illegittimita’ del successivo licenziamento.

5. Il giudice adito ha dichiarato la nullita’ del licenziamento per illiceita’ del motivo ed ha condannato la societa’ alla riammissione in servizio del (OMISSIS) e al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla riammissione e della somma di Euro 5.608,07, corrispondente all’ indennita’ risarcitoria liquidata nella sentenza del 15.7.2010.

6. La Corte di Appello dell’Aquila, con la sentenza in data 7.5.2013, ha respinto l’appello avverso detta sentenza, proposto dalla Ditta (OMISSIS), gia’ snc, poi a socio unico, sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono.

7. L’eccezione di nullita’ della notifica del ricorso di primo grado, formulata dalla societa’ appellante, era infondata perche’ l’avvenuta costituzione in giudizio della stessa societa’ aveva sanato qualsiasi vizio o irregolarita’ della notifica.

8. Non sussisteva violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunziato perche’ il giudice di primo grado, nel qualificare giuridicamente la domanda in maniera diversa da quella prospettata dal lavoratore, aveva tenuto conto dei medesimi fatti storici dedotti da quest’ultimo.

9. L’incontestata sequenza cronologica dei fatti, nei termini descritti nel ricorso introduttivo del giudizio, attestava l’intento elusivo della condotta della societa’, realizzatasi nella scelta di riassumere il (OMISSIS) (con decorrenza 27.9.2010) in luogo di pagare l’indennita’ risarcitoria.

10. La societa’ era, infatti, consapevole del fatto che i lavori presso il cantiere al quale il lavoratore era stato adibito sarebbero terminati nel volgere di pochi giorni e che, pertanto, sarebbe stato possibile risolvere il rapporto con un nuovo licenziamento.

11. La circostanza dedotta dalla societa’, secondo cui il cantiere al quale il lavoratore era stato avviato era l’unico nel quale potevano essere utilizzate le sue mansioni di manovale, costituiva conferma del denunziato motivo illecito.

12. Avverso detta sentenza la societa’ (OMISSIS) srl, a socio unico, gia’ snc, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (con erronea numerazione).

13. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

14. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. con riferimento alla L. n. 604 del 1966, articoli 4 e 8 ed alla L. n. 300 del 1970, articolo 18, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con la L. n. 92 del 2012.

15. Lamenta che la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbe attribuito al (OMISSIS) un bene della vita (la riammissione in servizio) estraneo a quello domandato con il ricorso di primo grado (reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno).

16. Sostiene, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 8, non avendo considerato l’effetto risolutivo dell’atto di recesso sul rapporto di lavoro, poi ricostituito per effetto della riassunzione del (OMISSIS).

17. Prospetta che, a differenza di quanto previsto dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18, il licenziamento intimato in regime di tutela obbligatoria non ha incidenza sulla continuita’ del rapporto, e cio’ sul rilievo che il successivo accertamento di illegittimita’ comporta per il datore di lavoro l’obbligo alternativo di riassumere ovvero di pagare l’indennita’ risarcitorie.

18. Deduce l’erroneita’ della statuizione che ha dichiarato l’illecita del motivo di licenziamento per fine lavori, e sostiene che, in ogni caso, l’affermata illeceita’ avrebbe potuto comportare solo effetti risarcitori e non reintegratoci.

19. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 4, della L. n. 300 del 1970, articolo 15, della L. n. 108 del 1990, articolo 3 con riferimento all’articolo 279 c.p.c., comma 2, n. 4 e articoli 356, 117, 118 e 213 c.p.c., ed agli articoli 2697 e 2698 c.c. e ss..

20. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente esteso alla fattispecie dedotta in giudizio il regime delle nullita’ derivanti dai motivi discriminatori codificati nella legge ed avrebbe, altrettanto erroneamente, affermato che l’intento di eludere il precedente ordine di riassunzione era stato l’unico motivo che aveva determinato il secondo e nuovo licenziamento.

21. Deduce che la Corte territoriale, in violazione dei principi in materia di prova, avrebbe errato nell’affermare l’irrilevanza delle prove documentali ed orali dedotte in primo grado e riproposte in appello, avrebbe disatteso i principi affermati da questa Corte di Cassazione in materia di onere della prova sulla esistenza di motivo illecito unico e determinante, avrebbe errato nell’omettere di accertare la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento e nell’affermare che la sequenza cronologica dei fatti descritti in ricorso costituiva prova del motivo illecito.

22. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione a falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 155 c.p.c., comma 2.

23. Sostiene, per quanto oggi rileva, che la Corte di appello non avrebbe esaminato le censure formulate nei confronti della statuizione resa dal Tribunale, sviluppate con riguardo alla insussistenza dell’abuso del diritto, alla natura alternativa delle obbligazioni nascenti dalla pronunce di accertamento dell’illegittimita’ del licenziamento nel regime di tutela obbligatoria e all’intervenuto giudicato sulle sue dimensioni occupazionali.

24. Con il Quarto motivo (erroneamente numerato come n. 5) la ricorrente denunzia violazione degli articoli 140, 145, 164, 291 e 294 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la costituzione in giudizio della srl avesse sanato la nullita’ della notifica.

25. Deduce che il (OMISSIS) aveva notificato il ricorso di primo grado alla snc (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 9.3.2011, data in cui la societa’ in nome collettivo era cessata e si era trasformata in una srl unipersonale ( (OMISSIS) e (OMISSIS) srl in sigla (OMISSIS)), divenendo cosi’, a tutti gli effetti, una societa’ di capitali diversa dalla societa’ di persone.

26. Precisa che essa societa’ a rl si era costituita in giudizio sull’erroneo presupposto che si trattava di un rapporto processuale pendente nei confronti della snc gia’ alla data della trasformazione in srl, e che solo successivamente aveva appreso che il giudizio alla data della trasformazione (23.12.2010) ed alla data di iscrizione nel registro delle imprese (17.1.2011) non era ancora pendente.

27. Esame dei motivi.

28. Sul terzo motivo.

29. In applicazione del principio della ragione piu’ liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’articolo 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerita’ del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (ex plurimis Cass 9936/2014), il ricorso deve essere accolto sulla base dello scrutinio delle questioni, poste con il terzo motivo, assorbenti per quanto si dira’ nel prosieguo (cfr. punti 40 e 41di questa sentenza), senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre censure formulate negli altri motivi di ricorso.

30. Il motivo e’ fondato.

31. La Corte territoriale ha in sostanza trasformato la prevedibilita’, ovvero la certezza, del futuro secondo licenziamento in motivo illecito della scelta della soluzione meno onerosa per la datrice di lavoro (pagamento di una mensilita’ di retribuzione, pari alla durata del rapporto a seguito della riassunzione, in luogo della indennita’ risarcitoria, pari a tre mensilita’ di retribuzione liquidata nella sentenza in data 15.7.2010).

32. Senonche’ la scelta effettuata dal datore di lavoro, all’esito della sentenza che pronunci sulla illegittimita’ del licenziamento, in regime sottratto alla tutela reale, e condanni il datore di lavoro alla riassunzione ovvero, in mancanza, al pagamento della indennita’ risarcitoria, e’ rimessa per legge al datore di lavoro obbligato, con conseguente irrilevanza dei motivi che hanno ispirato detta scelta (Cass. 14426/2000).

33. Come e’ gia’ stato osservato da questa Corte (Cass. 4251/2011, 2846/2002, 107/2001), con la sentenza n. 44 del 1996, la Corte Costituzionale, dopo aver ribadito le ragioni che giustificano la diversificazione del regime dei licenziamenti individuali in ragione delle dimensioni dell’impresa (cfr. le sentenze nn. 398 del 1994, 189 e 102 del 1975, 55 del 1974), ha affermato che, nell’ipotesi di imprese minori, la legge, del tutto ragionevolmente, riconosce al datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilita’ di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato, ovvero di risarcirgli il danno conseguente all’accertata illegittimita’ del licenziamento.

34. Con la richiamata sentenza n. 44, la Corte costituzionale ha precisato che la L. n. 604 del 1966, articolo 8 – Interpretato in modo conforme agli articoli 1286 c.c. e ss. prevede che, operata la scelta fra due prestazioni, si determina l’irrevocabilita’ della stessa, e il debitore resta liberato dalla seconda prestazione.

35. Agli argomenti richiamati dalla citata giurisprudenza costituzionale, puo’ aggiungersi la considerazione che – a differenza della reintegra L. 20 maggio 1970, n. 300, ex articolo 18 – la riassunzione di cui alla L. n. 604 del 1966, articolo 8 (il quale, per la parte che qui interessa non ha subito modifiche per effetto della legge n. 108 del 1990) determina la ricostituzione ex nunc di un nuovo rapporto.

36. L’offerta datoriale di riassunzione corrisponde, infatti, ad una proposta contrattuale di ricostituzione di un nuovo rapporto, proposta che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali sulla formazione dei contratti.

37. Nella fattispecie in esame e’ incontestato che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, all’esito della pronuncia giudiziale dichiarativa dell’illegittimita’ del primo licenziamento, si e’ di fatto ricostituito ex nunc.

38. E’ altrettanto incontestato che il rapporto dedotto in giudizio era sottratto al regime della stabilita’ reale.

39. Sulla scorta delle considerazioni svolte deve escludersi ogni rilevanza al motivo che ispiro’ la scelta della odierna ricorrente, in esito alla declaratoria di illegittimita’ del primo licenziamento, di riassumere il (OMISSIS), piuttosto che di pagare la indennita’ risarcitoria nella misura liquidata dal giudice, motivo che, di per se’ solo, non valeva ad inficiare nemmeno il successivo licenziamento, oggetto del ricorso in esame.

40. Dalla sentenza impugnata e dalle stesse difese svolte nel controricorso, non risulta che nel giudizio di appello sia stata riproposta, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., la questione, disattesa dal giudice di primo grado, relativa alla sussistenza del giustificato motivo dl licenziamento.

41. Non essendo, pertanto, necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, la sentenza impugnata va cassata, sulla scorta delle considerazioni svolte, e M domande proposte con il ricorso di primo grado vanno respinte. Le spese dei due giudizi di merito si compensano e quelle di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., rigetta le domande.

Dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio.

Condanna (OMISSIS) a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *