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CONSIDERATO
Che i motivi hanno riguardato:1) la violazione a falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, in riferimento all’articolo 2106 c.c. e all’articolo 110 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 1 e 3, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che la sospensione cautelare ai sensi dell’articolo 75 del CCNL del settore fosse stata adottata per gli stessi fatti materiali contestati con la prima comunicazione del giugno 1995, fatti poi divenuti oggetto dell’imputazione penale – condotte omissive e commissive dirette a mettere in circolazione titoli falsi, utilizzando fogli di carta intestata della banca. Con la prima contestazione, seguita poi da sanzione conservativa, la Banca aveva esaurito il proprio potere disciplinare, cosi che adottando la sospensione per gli stessi fatti, aveva violato il principio del ne bis in idem contenuto nelle norme di cui all’articolo 2016 c.c. e alla L. n. 300, articolo 7; 2) l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte di merito erroneamente ritenuto di natura omissiva gli addebiti contestati con la missiva del 15 giugno 1995 e definiti come “omessa comunicazione alla Banca” di fatti penalmente rilevanti e invece di natura commissiva le stesse contestazioni in relazione alla sospensione adottata in base all’articolo 75 del CCNL, con evidente sostanziale e palese contraddizione logica, atteso che l’imputazione penale riguardava il coinvolgimento del (OMISSIS) per la commissione in concorso, dunque non necessariamente in prima persona, dei fatti reato ascrittigli; 3) la violazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 1 e 3, L. n. 300, articolo 7, in riferimento all’articolo 1406 c.c. e all’articolo 75 del CCNL citato, per avere la corte ritenuto non solo la legittimita’ della disposta sospensione, ma anche la legittimita’ della trattenuta sulla retribuzione, sebbene alla medesima non fosse seguito alcun procedimento disciplinare con relativa adozione di provvedimento, anche di licenziamento, ma neanche una revoca, in violazione a quanto disposto dell’articolo 75 del ccnl, 4) l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essere la sentenza priva del tutto dei passaggi motivazionali, su uno specifico motivo di appello in cui (OMISSIS) aveva sua volta lamentato un’omessa motivazione del giudice di prime cure circa la mancata comminazione di una sanzione, successivamente alla sospensione cautelare di cui all’articolo 75 citato e quindi alla correlata mancata revoca della sospensione.
Che il collegio ritiene che si debba rigettare il ricorso.
Che possono trattarsi congiuntamente il primo ed il secondo motivo in quanto connessi, avendo entrambi ad oggetto l’identita’ o meno dei fatti posti a fondamento dei provvedimenti posti in essere dalla Banca e la conseguente violazione o meno del principio del ne bis in idem.
Che i motivi sono infondati, perche’ la condotta addebitata al (OMISSIS), posta a base del procedimento disciplinare iniziato con la contestazione del giugno 1995, seguita dalla sanzione di 10 gg di sospensione, risulta essere diversa dai fatti oggetto dei reati contestati con il capo di imputazione di cui a rinvio a giudizio penale, in base ai quali la Banca ha ritenuto di avvalersi del provvedimento di sospensione previsto dall’articolo 75 del CCNL del settore bancario, cosi’ che non puo’ dirsi che siano stati violati l’articolo 1406 c.c. e L. n. 300 del 1970, articolo 7, in base ai quali il potere disciplinare del datore di lavoro si esaurisce con il procedimento disciplinare instaurato e con la sanzione irrogata, non potendo il lavoratore essere sanzionato nuovamente per gli stessi fatti.
Che nel caso in esame, come rilevato dalla sentenza impugnata, i fatti contestati con il procedimento disciplinare non hanno riguardato la commissione dei reati poi oggetto dell’indagine penale, perche’ cio’ che la datrice di lavoro ha inteso contestare al (OMISSIS) con la comunicazione del giugno 1995 era la condotta colposamente negligente di mancata comunicazione alla Banca delle operazioni delittuose di trasferimento all’estero di titoli falsi, poste in essere da una persona dal (OMISSIS) conosciuta, che aveva proposto all’odierno ricorrente di parteciparvi ed al quale il (OMISSIS) aveva suggerito il nominativo di una terza persona disponibile a collaborare, come anche consentito l’utilizzo dell’ufficio della figlia per depositare materiale ed omesso di riferire alla banca che tale operazione di trasferimento all’estero dei titoli falsi avveniva con l’utilizzo di carta intestata della Banca. Con la richiesta di rinvio a giudizio effettuata dalla procura di Modena, che ha portato la Banca ad avvalersi del provvedimento di sospensione disciplinato dall’articolo 75 del ccnl del settore, i fatti contestati riguardavano invece la commissione da parte del (OMISSIS) dei reati di traffico di titoli di Stato falsi e di appropriazione indebita, con l’aggravante dell’abuso di ufficio, essendo stato contestato dall’autorita’ requirente il concorso di persone.
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