Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27206. La sospensione cautelare, priva di connotato sanzionatorio, è sottratta alle formalità prescritte per i procedimenti disciplinari.

La sospensione cautelare, priva di connotato sanzionatorio, è sottratta alle formalità prescritte per i procedimenti disciplinari.

Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27206
Data udienza 24 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15432-2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 458/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/06/2011 R.G.N. 479/2010.
RILEVATO
che con sentenza in data 13 giugno 2011 la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato le domande volte ad ottenere la condanna della Azienda Sanitaria Locale TO (OMISSIS) al risarcimento dei danni derivati dalla condotta vessatoria, protrattasi nel tempo in danno del ricorrente, nonche’ dalla mancata fruizione dei riposi settimanali e al pagamento delle ore, non compensate, di lavoro straordinario;
che la Corte territoriale ha escluso gli elementi costitutivi del mobbing, rilevando che le condotte non erano sorrette da una complessiva strategia persecutoria, e, quanto alle differenze retributive, ha evidenziato che era maturata la prescrizione dei crediti antecedenti al 15 gennaio 2003 e, per il resto, la domanda non era stata provata, non essendo sufficiente, a fronte della contestazione da parte dell’Azienda, la sola produzione documentale;
che avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a otto motivi, ai quali ha opposto difese la Azienda Sanitaria Locale TO(OMISSIS) con tempestivo controricorso;
che sono state depositate memorie da entrambe le parti.
CONSIDERATO
1.1 che il primo motivo di ricorso denuncia ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “violazione di legge in riferimento all’articolo 2103 c.c., Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, articoli 4 e 5 Cost.” nonche’ insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio perche’ la Corte territoriale non poteva ritenere legittima la sospensione dell’attivita’ lavorativa, protrattasi sino al pensionamento a far tempo dal 9 luglio 2003, atteso che il provvedimento, di natura ontologicamente disciplinare, era stato adottato senza garantire al dirigente medico il diritto di difesa e non poteva essere ritenuto “precauzionale”, perche’ nessuna norma di legge o di contratto collettivo giustifica la sospensione unilaterale dell’attivita’ lavorativa;

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