Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30238. Il diritto soggettivo del vincitore di pubblico concorso è subordinato alla permanenza degli uffici

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Che con la seconda censura parte ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al rigetto della domanda di qualificazione del rapporto come part time da parte del Giudice d’Appello, in quanto domanda nuova.
Che il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) deduce un unico motivo di doglianza, consistente nella violazione dell’articolo 1219 c.c., comma 2, n. 1, censurando la sentenza gravata sulla decorrenza della condanna reintegratoria, di undici mesi successiva alla pubblicazione della graduatoria, e nella contestazione per cui, essendo stato il ritardo causato dal fatto illecito del Comune (mora ex re) non era necessaria la messa in mora, in quanto la richiesta di assunzione avrebbe dovuto ritenersi gia’ implicitamente contenuta nella domanda di partecipazione al concorso.
Che la prima censura del ricorso principale e’ fondata.
Che questa Corte intende confermare il proprio orientamento in base al quale il diritto soggettivo del vincitore di pubblico concorso per il reclutamento di personale in regime contrattualizzato, e’ subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando e’ stato emesso. Che “…nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello “jus superveniens”, l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano piu’ alle oggettive necessita’ di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’articolo 97 Cost.” (Cass. n. 12697/2016).
Che il Comune di Novafeltria, ente soggetto al c.d. patto di stabilita’, afferma che di fronte a un limite, imposto dalla legge, alla spesa per assunzioni di nuovo personale, e’ stato costretto, con le delibere di Giunta n.34/2009 e n.13/2010 a ridefinire le scelte precedentemente operate nella programmazione del fabbisogno, mantenendo tra le posizioni lavorative, solo quelle imposte dalla legge, quali le educatrici degli asili nido e un posto di bibliotecario senza il quale il servizio sarebbe cessato, sacrificando la posizione di (OMISSIS), perche’ corrispondente ad un settore, gli Affari generali, gia’ coperto da personale. Che, pertanto, poggiando, la ratio decidendi, in via prevalente, sul presunto accertamento di un modus operandi arbitrario – se non addirittura abusivo – del Comune, essa appare censurabile per aver tenuto in scarsa considerazione le ragioni rappresentate negli atti difensivi dall’appellante. Che pertanto, di fronte allo Jus Superveniens, costituito dai vincoli finanziari introdotti dalle leggi di stabilita’ negli anni ai quali si riferisce la controversia, il diritto soggettivo all’assunzione del vincitore di concorso, determinando una spesa pubblica ritenuta non conforme alle richiamate esigenze di riduzione dei costi, ben poteva essere sacrificato di fronte a superiori valori di buon andamento, efficienza, economicita’ dell’agire amministrativo (articolo 97 Cost.), cosi’ come gia’ affermato da questa Corte.
Che la seconda censura e’ assorbita.
Che il ricorso incidentale e’ assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
Che essendo fondato il primo motivo, e assorbito il secondo motivo del ricorso principale, e assorbito altresi’ il ricorso incidentale, la sentenza va cassata con rinvio alla corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, la quale provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Dichiara altresi’ assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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