Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n. 36612 dell’11 ottobre 2011.

Il Fatto

Nel rifacimento del tetto di un capannone industriale sito nella provincia di Torino durante i lavori l’operaio intento a posare le lastre del tetto di copertura, posto ad un’altezza di circa 9 mt, aveva appoggiato tutto il suo peso su di una lastra appena posata che a quel punto aveva ceduto facendolo precipitare, così riportando gravissime ferite rivelatesi mortali.

In primo grado gli imputati furono condannati per omicidio colposo.

1)   Il committente fu condannato per aver affidato i lavori ad una ditta che non si era rivelata in grado di svolgerli in sicurezza;

2)   la ditta stessa per non aver predisposto le opere idonee a garantire la sicurezza del lavoratore, per non aver imposto l’uso delle cinture di sicurezza, per non aver formato adeguatamente il lavoratore e anche per non averlo informato dei rischi che correva.

3)   Il subappaltatore che era l’effettivo datore di lavoro dell’operaio deceduto a cui era stato affidato in concreto lo svolgimento del lavoro.

In Appello però la corte assolveva il committente da ogni addebito per non aver commesso il fatto

Per la Corte Territoriale i non spettava allo stesso predisporre le cautele antinfortunistiche, né controllarne la predisposizione da parte della ditta. Invero il committente avrebbe dovuto verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, ed in virtù dell’entità modesta dei lavori, i giudici avevano ritenuto bastevole il controllo fatto sulla regolare iscrizione della ditta all’albo delle imprese artigiane.

La Suprema Corte confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello ha stabilito che al committente non spettava alcun obbligo di predisposizione di cautele antinfortunistiche, né di controllare il rispetto, da parte della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori, della relativa normativa, bensì solo di verificare l’idoneità tecnico- professionale della stessa ditta in caricata, anche attraverso l’iscrizione della medesima alla Camera di commercio, industria e artigianato.

Sorrento 12 ottobre 2011.

 

Avv. Renato D’Isa

 


[1] Sentenza scaricabile e consultabile sul portale del Sole 24 Ore – Guida al diritto

 

 

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