Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza n. 33209 del 31 luglio 2013
Ritenuto in fatto
Il GUP del Tribunale di Cremona, con sentenza del 13.07.20l2, applicava a G. M., ai sensi degli articoli 444 e seguenti cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all’art. 186 commi l e 2 lett. c) e sexies D.L.vo 30.4.92 n. 285 commesso in Cremona il 27.02.2011, la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, sostituita con 88 giorni di lavoro di pubblica utilità, con la sospensione della patente di guida dell’imputato per il periodo di anni uno. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e concludeva chiedendo alla Corte di Cassazione di volerla annullare limitatamente alla parte relativa alla omessa confisca del veicolo con ogni conseguente statuizione. Il Procuratore generale ricorrente censurava la sopra indicata sentenza per il seguente motivo: 1) Violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada in quanto erroneamente il G.I.P. del Tribunale di Cremona aveva omesso di disporre la confisca dell’autovettura condotta dall’imputato e di sua proprietà, sebbene l’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada stabilisca che all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dal trasgressore.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato. Il G.I.P. del Tribunale di Cremona infatti erroneamente ha omesso di disporre la confisca dell’autovettura condotta e di proprietà dell’imputato, sebbene la norma di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada stabilisca che all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dal trasgressore.
Trattasi di confisca che va obbligatoriamente ordinata con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Nessuna preclusione potrebbe poi discendere dalla natura della sentenza di patteggiamento, essendo questa equiparata ad una sentenza di condanna.
Quanto poi alla modifica operata dalla legge n. 120/2010, secondo cui la confisca deve essere qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, si osserva che secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte, anche se la legge 29.07.2010 n. 120, con l’articolo 224 ter del Codice della Strada, ha trasformato la natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, senza che ciò comporti la violazione del principio di legalità previsto dall’art. 1 della legge n. 689/1981.
Infatti, la novella legislativa non ha affatto inciso sulla misura della confiscabilità del veicolo, ma si e limitata ad attribuire alla stessa una diversa qualificazione, amministrativa anziché penale, conservando integralmente al giudice di merito, in presenza della accertata sussistenza delle condizioni che la legittimano, il potere-dovere di disporla; non diversamente avviene per altra sanzione amministrativa accessoria, quella della sospensione della patente di guida, che il giudice è ugualmente obbligato a disporre (Sez. 4, 6.10.2010, n. 41080, in CED Rv. 2489l2). La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla questione concernente la confisca del veicolo con rinvio al Tribunale di Cremona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla questione concernente la confisca del veicolo al Tribunale di Cremona. Così deciso in Roma il 2.07.2013
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