stalking

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 31 luglio 2013, n. 33267

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24,11.2011 il tribunale di Sciacca condannava S.D. per il reato di cui all’art. 660 cod.pen. alla pena di Euro 400 di ammenda, oltre che al risarcimento del danno, per avere recato molestia e disturbo a P.M. effettuando nelle ore notturne due telefonate insolenti, partite dall’utenza cellulare in suo uso e diretta all’utenza cellulare della P. , che abitava in (omissis) . La sentenza evidenziava che costituiva dato inconfutabile che le telefonate erano partite dall’utenza dell’imputato ed erano giunte a quella della P. , visto che S. non negava di essere stato l’autore delle due telefonate notturne; il contrasto di versioni riguardava il contenuto delle due telefonate, atteso che la P. rappresentava che nel corso della prima telefonata sopraggiunta in piena notte una voce maschile le aveva chiesto se stesse dormendo; avuta risposta affermativa, le diceva che doveva farle una domanda; la donna opponeva all’interlocutore di aver sbagliato numero, cosicché l’uomo le rispondeva di no, affermando che stava cercando proprio lei; quindi le chiedeva se fosse sola, al che la donna interrompeva la telefonata, pensando che potesse essere stato il suo ex marito. Con la seconda telefonata invece l’uomo le aveva chiesto se stesse dormendo ed alla risposta negativa della donna le faceva sentire dei gemiti di godimento sessuale di una donna, aggiungendo che la prossima volta lo avrebbe fatto provare a lei. A quel punto la P. interrompeva la telefonata e chiamava i carabinieri, temendo che le potesse capitare qualcosa di brutto. L’imputato ammetteva di aver composto il numero della P. in entrambe le occasioni, assumendo di aver ricevuto il numero da persona con cui era entrato in contatto via chat; aggiungeva che la prima volta aveva interrotto lui la telefonata temendo di aver sbagliato interlocutrice, mentre nella seconda occasione negava di aver pronunciato le frasi riportate dalla donna, seppure avesse dichiarato di non ricordare bene cosa avesse detto. Il giudice riteneva che non vi era ragione di dubitare della rappresentazione della persona offesa che non conosceva l’imputato; che se vero fosse che questi ebbe il dubbio di avere sbagliato numero la prima volta, non si vede come abbia potuto ricomporre lo stesso numero in una seconda occasione, in pieno orario notturno senza essere animato da dolo quanto meno eventuale. Era comunque ravvisabile quanto meno la colpa in capo all’imputato per non aver adeguatamente accertato l’identità della persona chiamata prima di profferire le frasi riferite dalla persona offesa. Di qui la condanna per il reato e per il danno arrecato.
2. Avverso detta pronuncia, ha interposto ricorso per cassazione l’imputato pel tramite del suo difensore per dedurre violazione di legge, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: il tribunale dopo aver constatato la divergenza tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dell’imputato ha attribuito maggiore credibilità a quelle della prima, senza considerare l’interesse economico che muoveva la medesima; non solo, ma neppure venne tenuto in conto che, quanto alla seconda telefonata, la donna potesse avere mal percepito i rumori sentiti e travisato le parole dell’interlocutore, tanto più che si trovava in piena causa di separazione personale molto conflittuale per sua stessa ammissione, avendo temuto che il marito potesse nuovamente attentare alla integrità della madre a cui aveva causato nel (OMISSIS) una doppia frattura. Viene contestato che siano state utilizzate senza il consenso della difesa dell’imputato le dichiarazioni della persona offesa rese in sede di querela. La sentenza poi non avrebbe chiarito per quale ragione la versione patrocinata dall’imputato doveva ritenersi meno credibile di quella della persona offesa, visto che il medesimo ha ammesso di esser autore delle due telefonate, aggiungendo di aver avuto il numero telefonico da persona conosciuta tramite chat; ha assunto di aver interrotto lui le telefonate perché fu assalito dal dubbio che non si trattasse della persona che intendeva cercare. L’asserzione che la condotta sarebbe stata commessa per un motivo biasimevole sarebbe apodittica e la cosa è particolarmente grave se solo si consideri che la condanna intervenne proprio in relazione al contenuto della seconda telefonata, in ragione della preferenza accordata alla versione della persona offesa. Cosicché in punto di diritto la difesa rileva che la configurabilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen. confligge con i principi fissati in numerose sentenze, secondo cui occorre per integrare il reato una condotta reiterata e che non sarebbero sufficienti due sole telefonate per configurare la petulanza. Quanto poi all’elemento soggettivo del reato, non sarebbe stato argomentato sulla volontà dell’imputato di arrecare molestia, assumendo che in ogni caso sarebbe stato sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo il dolo eventuale o addirittura la sola colpa. Laddove la formulazione della norma presuppone il dolo specifico e cioè che il soggetto agisca per un fine particolare, che è quello di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà. Dolo specifico che è incompatibile con il dolo eventuale, dal che risulterebbe evidente l’errore in cui sarebbe incorso il giudice a quo. Quanto alla ritenuta sufficienza della colpa per integrare il reato, il giudice a quo avrebbe dovuto escludere la prima telefonata; nel caso quindi che il S. non abbia omesso di identificare l’interlocutrice, l’intento del ricorrente era quello di parlare con persona che aveva conosciuto tramite chat, per cui si verserebbe in una situazione di errore che escluderebbe la configurazione del reato. Viene poi lamentato che non sia stato concesso il beneficio di cui all’art. 175 cod.pen..

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il discorso giustificativo della sentenza impugnata risulta fondato su un solido apparato argomentativo che parte dalle dichiarazioni della persona offesa. Secondo la costante lezione di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste a base dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato, previa verifica della loro credibilità oggettiva e soggettiva, di talché tale deposizione ben può essere assunta da sola come fonte di prova, purché venga sottoposta al riscontro di credibilità. La vantazione della credibilità della persona offesa rappresenta questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. Un. 19.7.2012, n. 41461). Va quindi immediatamente rilevato che il giudice a quo ha adempiuto all’onere di valutazione, senza incorrere in alcuna caduta, avendo osservato in primis che la testimone ebbe correttamente ad indicare l’utenza attraverso cui ebbe a subire le molestie, senza lontanamente conoscere il suo titolare, tanto che l’imputato dovette ammettere di esser stato l’autore delle due chiamate; la stessa ha plausibilmente spiegato perché dopo la prima telefonata non si allarmò, riconducendo il fatto all’ex marito, ma che dopo la seconda, chiamò i carabinieri proprio per il contenuto molto spinto della conversazione che lasciava prevedere anche un accesso dell’uomo presso la sua abitazione con intenti libidinosi in piena notte.

Per contro, l’imputato non ha saputo spiegare il perché delle due chiamate in orario notturno, assumendo genericamente di aver sbagliato numero, senza giustificare con maggiore convinzione come potesse essersi sbagliato anche la seconda volta. In tale contesto il giudizio espresso sulla credibilità della testimone-parte offesa, appare adeguato, aderente alle evidenze disponibili e strutturato sotto il profilo della logica. Più che motivata e corretta è la deliberazione di aver dato maggiore credo alla testimone-parte offesa che non all’imputato, il cui diritto a mentire riconosciutogli dall’ordinamento impedisce di dare per scontato quanto da lui asserito.

Tanto più in un contesto di assoluta implausibilità da cui è connotata la tesi difensiva secondo cui l’imputato si sarebbe sbagliato non solo la prima volta, ma anche la seconda volta a comporre un numero che aveva ricevuto via chat e secondo cui l’imputato non ricordava il contenuto delle telefonate operate in orario notturno, ancorché quindi facilmente ricollegabili ad un’esigenza specifica, se mai fosse stato mosso da un’alternativa finalità. La motivazione che lo spinse alle telefonate in piena notte verso un’utenza non conosciuta non fu mai spiegata in modo adeguato; così come inconcepibile è che il S. si sia sbagliato anche la seconda volta a comporre il numero desiderato; la durata delle due telefonate e soprattutto della seconda (di 205 secondi, quindi di più di tre minuti) impone di ritenere che si sia trattato di conversazioni che non si chiusero immediatamente, una volta constatata la diversità della persona ricercata.
Il dato della seconda telefonata impedisce di ritenere che l’azione del S. sia stata frutto di errore, dovendosi ritenere proprio alla luce della seconda chiamata che il medesimo fosse animato da una volontà di raggiungere la P. via telefono a fini di molestia e dunque da dolo diretto. L’ipotesi espressa peraltro in via di estremo subordine dal primo giudice di condotta sorretta da sola colpa non è sostenibile, poiché si ha riguardo a fattispecie che richiede sotto il profilo soggettivo la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà (Sez. 1, 1.10.1991, n. 11755 rv 188987).

Il passaggio motivazionale va ritenuto del tutto superfluo, avendo dato contezza il giudice in prima battuta di una condotta posta in essere con piena e consapevole volontà di petulanza. È infatti principio affermato da questa corte quello secondo cui l’elemento soggettivo del reato in oggetto consiste nella coscienza e volontà della condotta tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare e disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole, o addirittura per il ritenuto conseguimento della soddisfazione di un proprio diritto, con modalità non legali (Sez. 1, 12.12.2003, n. 4053, rv 226992).
Va poi ricordato, a confutazione delle argomentazioni difensive, che la contravvenzione in questione non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (Sez. 6, 23.11.2010, n. 248982, rv 248982; Sez. 1, 8.7.2010, n. 29933, rv 247960).
Infine, quanto alla mancata concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., non si ravvisa alcuna omissione, atteso che nessuna richiesta in tale senso venne avanzata nel giudizio di merito, in cui le conclusioni rassegnate furono solo in termini di assoluzione. La mancata concessione di un beneficio non è deducibile con il ricorso per cassazione, quando il beneficio non è stato richiesto nel corso del giudizio di merito (Sez. 4, 29.10.2008, n. 43125, rv 241370).
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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