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Suprema Corte di Cassazione civile

sezione II

sentenza n. 18356 del 31 luglio 2013

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9459/2008 proposto da:
FONDAZIONE ECCLESIASTICA ISTITUTO MARCHESI TERESA, GERINO E LIPPO –
GERINI C.F. (OMISSIS), Ente Ecclesiastico iscritto nel Registro
delle Persone giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di
Roma al n. 441/87 in persona del Presidente e Legale Rappresentante
Don D.P.O., G.D.F., G.
D.S., G.D.N., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato
FAVINO Giulio, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA S.M. PISTOIESE 73-75, presso lo studio dell’avvocato BONI
Nadia, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPEZZONE
TIZIANA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4724/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 14/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/06/2013 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato GIULIO FAVINO difensore dei ricorrenti che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato NADIA BONI difensore del resistente che ha chiesto
il rigetto del ricorso e si riporta alle memorie depositate
chiedendone l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9-6-1987 M.G. assumeva che Ge.Al., “in proprio e per conto dei comproprietari F., N.e.Sveva @Gaetani “.s.e.

o.a.v.p.d.a.t.s.i.u.

s.p.a.n.d.c.p.a.

d.”.p.e.n.u.d.

a.L.a.c.e.s.i.n.p.d.

p.b.m.n.l.r.s.n.a.

o.l.s.d.c.d.c.a.p.T. p.i.Massi c.i.g. G.A., anche nella addotta veste rappresentativa, chiedendo l’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., previo pagamento del residuo prezzo pattuito, del quale faceva offerta.

Nel costituirsi, il convenuto contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

Il processo, interrotto a seguito del decesso di Ge.

A., veniva riassunto dall’attore nei soli confronti della eredità giacente.

Cessata la situazione di vacanza ereditaria ed acquisiti i diritti ereditari del G., interveniva in giudizio la Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini, eccependo l’inammissibilità, improponibilità ed infondatezza della domanda attrice.

Con sentenza in data 30-10-2002 il Tribunale di Roma, ravvisato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti G.D. F., N. e S. e ritenuta l’infondatezza nel merito della pretesa attrice, rigettava la domanda, disponendo il rilascio dei beni consegnati e la restituzione del prezzo versato.

Avverso la predetta decisione proponeva appello M.G..

Si costituivano sia la Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini che G.D.F., N.e.Sveva ,.c.i.r.d.g.

C.s.i.d.1.l.C.d.A.d.R.i.

a.d.p.s.d.

d.l.n.d.s.i.e.r.l.c. a.p.g.a.s.d.3.c.s.l.m.

p.a.g.d.p.g.(.c.d.i.

n.d.c.i.n.d.c. p.a.d.r.d. G.A. solo in proprio e non anche nella dichiarata veste rappresentativa, e della mancata attivazione del giudice per la integrazione del contraddittorio anche nella fase seguita alla interruzione ed alla riassunzione del processo per l’intervenuto decesso di Ge.

A.) di G.D.F., N. e S., litisconsorzi necessari.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini, nonchè G.D.F., N. e S., sulla base di un unico motivo.

M.G. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza la controricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c.. Deducono che la Corte di Appello ha errato nell’escludere che il vizio derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio potesse ritenersi sanato per effetto dell’intervento dei G.D. in appello. Sostengono, infatti, che, nel caso in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, il giudice di appello non è tenuto a rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e deciderla sul gravame.

Il motivo è fondato.

La Corte di Appello, dato atto della mancata partecipazione al giudizio di primo grado dei litisconsorzi necessari G. D.F., N. e S., ha ritenuto di dover rimettere gli atti al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., senza la possibilità di ravvisare un effetto sanante dipendente dall’intervento in appello delle predette parti. A sostengo della sua decisione, il giudice del gravame ha richiamato un precedente giurisprudenziale, secondo cui l’intervento volontario del contraddittore necessario, non citato in giudizio, può sanare il difetto di integrità del contraddittorio soltanto se spiegato nel giudizio di primo grado e non anche se avvenuto in appello, dovendo in tale seconda ipotesi il giudice di appello, sempre ed in ogni caso, rimettere la causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c. (Cass. 16-11-1983 n. 6826).

La pronuncia evocata dal giudice di appello, peraltro, risulta espressione di un indirizzo minoritario, da tempo abbandonato dalla giurisprudenza. Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, infatti, nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenuto volontariamente in appello accetti la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova, chiedendo che la stessa sia decisa come era stata decisa in prime cure senza il suo intervento, e nessuna delle altre parti, che si sia opposta alla prosecuzione del giudizio, risulti privata, a seguito ed in conseguenza di tale prosecuzione, di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenere la stessa e deciderla (tra le tante v. Cass. 4-5-2011 n. 9752; Cass. 24-3-2009 n. 7068; Cass. 13-7-2006 n. 15955; Cass. 5/8/2005 n. 16504; Cass. 16-9-1995 n. 9781).

Si tratta di un orientamento senz’altro condivisibile, dovendosi rilevare che il volontario intervento in appello del litisconsorte necessario che non ha partecipato al giudizio di primo grado, il quale accetti la causa nello stato in cui si trova, così eliminando con la propria manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale, porta ad escludere la configurabilità di qualsiasi pregiudizio in relazione al diritto di difesa di tale parte. In una simile situazione, pertanto, il rinvio della causa al giudice di primo grado, diretto a garantire al litisconsorte necessario pretermesso una tutela dal medesimo non invocata, si tradurrebbe in un vuoto formalismo, privo di ogni utile funzione e tale da comportare un ingiustificato prolungamento della lite.

La validità dell’indirizzo innanzi richiamato va oltremodo ribadita alla luce dei precetti contenuti nell’art. 111 Cost., comma 2 e art. 6 Conv. Edu, secondo i quali il rispetto del diritto fondamentale ad una durata ragionevole del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia, fra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed in particolare dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. Sez. Un. 3-11-2008 n. 26373; Cass. Sez. Un. 9- 8-2010 n. 18480).

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso risulta che i litisconsorzi necessari G. D.F., N. e S., nel costituirsi in appello, non hanno sollevato alcuna questione riguardo alla regolarità del procedimento di primo grado svoltosi senza la loro partecipazione, ma hanno concluso per il rigetto, nel merito, dell’impugnazione ex adverso proposta, accettando la pronuncia di prime cure sulla domanda spiegata dagli attori.

La Corte di Appello, pertanto, nel rilevare che nel giudizio di primo grado non era stato integrato il contraddittorio nei confronti delle predette parti, non avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma avrebbe dovuto trattenerla e decidere sull’appello.

Di conseguenza, l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale, applicato il principio di diritto innanzi enunciato, tratterrà la causa e pronuncerà sul gravame. Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente grado di giudizio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c.. Deducono che la Corte di Appello ha errato nell’escludere che il vizio derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio potesse ritenersi sanato per effetto dell’intervento dei G.D. in appello. Sostengono, infatti, che, nel caso in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, il giudice di appello non è tenuto a rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e deciderla sul gravame.

Il motivo è fondato.

La Corte di Appello, dato atto della mancata partecipazione al giudizio di primo grado dei litisconsorzi necessari G. D.F., N. e S., ha ritenuto di dover rimettere gli atti al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., senza la possibilità di ravvisare un effetto sanante dipendente dall’intervento in appello delle predette parti. A sostengo della sua decisione, il giudice del gravame ha richiamato un precedente giurisprudenziale, secondo cui l’intervento volontario del contraddittore necessario, non citato in giudizio, può sanare il difetto di integrità del contraddittorio soltanto se spiegato nel giudizio di primo grado e non anche se avvenuto in appello, dovendo in tale seconda ipotesi il giudice di appello, sempre ed in ogni caso, rimettere la causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c. (Cass. 16-11-1983 n. 6826).

La pronuncia evocata dal giudice di appello, peraltro, risulta espressione di un indirizzo minoritario, da tempo abbandonato dalla giurisprudenza. Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, infatti, nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenuto volontariamente in appello accetti la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova, chiedendo che la stessa sia decisa come era stata decisa in prime cure senza il suo intervento, e nessuna delle altre parti, che si sia opposta alla prosecuzione del giudizio, risulti privata, a seguito ed in conseguenza di tale prosecuzione, di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenere la stessa e deciderla (tra le tante v. Cass. 4-5-2011 n. 9752; Cass. 24-3-2009 n. 7068; Cass. 13-7-2006 n. 15955; Cass. 5/8/2005 n. 16504; Cass. 16-9-1995 n. 9781).

Si tratta di un orientamento senz’altro condivisibile, dovendosi rilevare che il volontario intervento in appello del litisconsorte necessario che non ha partecipato al giudizio di primo grado, il quale accetti la causa nello stato in cui si trova, così eliminando con la propria manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale, porta ad escludere la configurabilità di qualsiasi pregiudizio in relazione al diritto di difesa di tale parte. In una simile situazione, pertanto, il rinvio della causa al giudice di primo grado, diretto a garantire al litisconsorte necessario pretermesso una tutela dal medesimo non invocata, si tradurrebbe in un vuoto formalismo, privo di ogni utile funzione e tale da comportare un ingiustificato prolungamento della lite.

La validità dell’indirizzo innanzi richiamato va oltremodo ribadita alla luce dei precetti contenuti nell’art. 111 Cost., comma 2 e art. 6 Conv. Edu, secondo i quali il rispetto del diritto fondamentale ad una durata ragionevole del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia, fra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed in particolare dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. Sez. Un. 3-11-2008 n. 26373; Cass. Sez. Un. 9- 8-2010 n. 18480).

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso risulta che i litisconsorzi necessari G. D.F., N. e S., nel costituirsi in appello, non hanno sollevato alcuna questione riguardo alla regolarità del procedimento di primo grado svoltosi senza la loro partecipazione, ma hanno concluso per il rigetto, nel merito, dell’impugnazione ex adverso proposta, accettando la pronuncia di prime cure sulla domanda spiegata dagli attori.

La Corte di Appello, pertanto, nel rilevare che nel giudizio di primo grado non era stato integrato il contraddittorio nei confronti delle predette parti, non avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma avrebbe dovuto trattenerla e decidere sull’appello.

Di conseguenza, l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, la quale, applicato il principio di diritto innanzi enunciato, tratterrà la causa e pronuncerà sul gravame. Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2013

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