Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 4 maggio 2015, n. 18452
Ritenuto in fatto
1. C.B. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia Patrizia Scalvi, avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, con la quale è stato disposto a suo carico il ripristino della custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con la quale era stata respinta la richiesta di aggravamento della misura degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione.
2. Il ricorrente si duole per essere incorso il Tribunale in violazione di legge laddove ha ritenuto che all’accertamento di una trasgressione alla misura cautelare in esecuzione consegua automaticamente l’aggravamento della stessa, senza che possa darsi spazio alla valutazione giudiziale della natura e gravità della trasgressione. Ad avviso dell’esponente nell’ipotesi di violazione della misura degli arresti domiciliari, il fatto idoneo a giustificare la sostituzione deve essere apprezzato dal giudice in tutte le sue caratteristiche strutturali e finalistiche, per verificare se la trasgressione realizzata presenti caratteri di effettiva lesività, alla cui stregua ritenere integrato il presupposto della sostituzione. Nel caso di specie il C. , posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, era stato rinvenuto fuori dalla medesima ma all’interno del condominio ove trovasi l’abitazione, in compagnia di familiari. Proprio per la minima entità della trasgressione il Giudice per le indagini preliminari aveva rifiutato l’aggravamento richiesto dal pubblico ministero. D’altro canto, soggiunge l’esponente, una diversa interpretazione, che priverebbe il giudice del potere di valutare la natura della violazione, si porrebbe in contrasto con il dettato costituzionale. E d’altro canto la stessa Corte di cassazione ha affermato il principio per il quale la sostituzione obbligatoria degli arresti domiciliari per violazione del divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione presuppone la verifica dell’effettiva lesività del comportamento del ristretto. Conclude il ricorrente che, correttamente valutate le circostanze del caso, deve escludersi la ricorrenza della trasgressione e comunque deve affermarsi una sua minima entità.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Giova precisare che il ricorrente, invero in termini non propriamente piani, sembra svolgere una duplice argomentazione: da un canto assume che il giudice deve valutare la sussistenza della trasgressione, anche tenendo conto del principio di necessaria offensività; dall’altro assume che deve valutare la natura della violazione; con il che sembra chiamare in causa la necessità di un apprezzamento della concreta incidenza dell’accertata violazione sulle esigenze cautelari.
Orbene, il primo assunto é del tutto condivisibile. La revoca degli arresti domiciliari presuppone che venga accertata la trasgressione al divieto di allontanarsi dall’abitazione, in specie in relazione al discrimine corrente tra tale ipotesi e quella di violazione delle prescrizioni imposte con la adozione della misura. È opportuno ricordare, a tal proposito, che ricade nell’ambito della violazione rilevante ai sensi dell’art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., l’allontanamento dall’abitazione senza autorizzazione o in orario e per ragioni diverse da quelle previste dal provvedimento del giudice mentre rientrano nel disposto dell’art. 276, comma primo, i casi in cui, pur avvenendo l’allontanamento nel rispetto dei limiti orari e per le finalità previste dal provvedimento giudiziale, vengano violate altre specifiche prescrizioni (Sez. 3, Sentenza n. 42847 del 22/10/2009, Palma, Rv. 244990).
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 40 del 5.12.2001 (G.U. del 13/03/2001) ha precisato che non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, come tipizzato dal legislatore, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione. Una simile affermazione, non contraddice la lettera della legge – che impone al giudice di disporre l’aggravamento quando abbia verificato una vera e propria “trasgressione” -, ma vale, piuttosto, a sottolineare come sia onere del giudice verificare le caratteristiche strutturali della condotta dell’indagato e la sua idoneità ad essere qualificata come effettiva “trasgressione” nei termini di cui alla norma (in tal senso anche Sez. 3, Sentenza n. 28606 del 06/06/2012, Cavalli, Rv. 253061; ed oggi l’art. 276, co. Iter cod. proc. pen., nel testo recato dall’art. 5 del provvedimento approvato in via definitiva dal Senato nella seduta del 9.4.2015 – non ancora vigente alla data della presente decisione -, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite a persone affette da handicap in situazione di gravità”).
Alla luce dell’autorevole interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, e non venendo in considerazione la necessità di una misurazione in vista di una graduazione degli effetti, risulta evidente che il canone della lesività opera sul piano dell’an della trasgressione.
3.2. Per contro, non coglie il segno la seconda prospettazione.
La ferma giurisprudenza di questa Corte é nel senso che la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (da ultimo, ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 3744 del 09/01/2013, Sina, Rv. 254290; Sez. 5, n. 15053 del 22/02/2012, Nesta, Rv. 252478; Sez. 5, Sentenza n. 1821/12 del 29/09/2011, Algieri, Rv. 251715; Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, P.G. in proc. Dierna, Rv. 245811; Sez. 5, n. 42017 del 22/09/2009, Della Rocca, Rv. 245381; Sez. 6, Sentenza n. 5690/08 del 19/12/2007, Mastrovito, Rv. 238734; Sez. 6, n. 12313/08 del 27/11/2007, Cucinella, Rv. 239327 Sez. 6, n. 44977 del 18/11/2005, Ruggero, Rv. 233507; Sez. 6, n. 21975 del 12/05/2006, P.M. in proc. Sculli, Rv. 234510; Sez. 5, n. 47643 del 17/11/2004, P.M. in proc. Gregorat, Rv. 230242).
Gli argomenti dell’orientamento meritano di essere rammentati. In primo luogo sovviene l’interpretazione letterale e sistematica della norma prevista dall’art. 276 c.p.p., comma 1 ter, atteso che il legislatore ha usato la formula indicativa “dispone la revoca e la sua sostituzione”, senza lasciare alcun margine di discrezionalità al giudice della cautela, come si evince anche dall’inciso iniziale del comma 1 ter (“In deroga a quanto previsto dal comma 1”) che vale ad escludere la necessità che quel giudice, ai fini del decidere, operi una verifica “dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione”. In secondo luogo vale l’interpretazione storica, tenuto conto che, come si evince agevolmente dai lavori parlamentari preparatori, la disposizione in argomento venne introdotta dalla novella del 2000 proprio allo scopo di sanzionare l’indagato che, ponendo in essere una condotta integrante gli estremi di una evasione, avrebbe concretamente dimostrato di non essere meritevole del più blando regime coercitivo connesso all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Né una tale interpretazione pare presentare aspetti di frizione con principi costituzionali, ed in particolare con gli artt. 3, 13 e 27 Cost. Va infatti ricordato che la Corte costituzionale ha affermato, con la già menzionata sentenza n. 40 del 2002, che tale disposto normativo integra, non irragionevolmente, un caso di presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, quando la misura si riveli insufficiente allo scopo, per la trasgressione al suo contenuto essenziale.
4. Orbene, nel caso che occupa va rilevato come il Tribunale abbia operato una valutazione della sussistenza della trasgressione, che anche senza esplicitare la considerazione della lesività del comportamento del C. , ha tenuto conto di talune circostanze, per il giudice territoriale in grado di dare corpo ad una trasgressione del divieto, secondo l’accezione assunta dall’art. 276, co. 1 ter cod. proc. pen. Infatti, il provvedimento impugnato rimarca che al C. era stato imposto di non avere contatti se non con i familiari conviventi, i sanitari ed il difensore; di talché il non aver ottemperato al divieto di allontanamento dall’abitazione (ha sostenuto il Collegio distrettuale che il luogo in cui venne colto il C. non poteva ritenersi abitazione o pertinenza della medesima, in ragione del fatto che la corte nella quale venne rinvenuto il prevenuto non era nella sua esclusiva disponibilità ed era frequentato da una molteplicità di soggetti) risulta ulteriormente connotato dalla frequentazione che era stata interdetta (e che si trattasse di familiari del prevenuto é affermazione del solo ricorrente) a soggetto posto in vincoli per una pluralità di fatti in materia di stupefacenti. Né è rimasta priva di rilievo la specifica natura e gravità dei fatti provvisoriamente ascritti al C. , i quali indubbiamente costituiscono motivo di valutazione particolarmente negativa della condotta trasgressiva tenuta dal C. in violazione del divieto impostogli.
A fronte di una simile motivazione, che non contrasta con i principi sopra richiamati, non spetta a questa Corte di sostituire alla valutazione del giudice di merito una propria e diversa valutazione.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Leave a Reply