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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 4 agosto 2014, n. 34239

 
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. MARINELLI F. – rel. Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 279/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito, per la parte civile l’avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 novembre 2010 il Tribunale di Pisa sezione distaccata di Pontedera – dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di cui agli articoli 113 e 589 c.p. e lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
All’imputato, nella sua qualita’ di medico di turno presso U.O. medicina interna dell’Ospedale (OMISSIS), era stato contestato di avere cagionato per colpa la morte di (OMISSIS), ivi ricoverato a seguito di febbre alta in paziente affetto da amilloidosi polmonare, colpa consistita nell’avere prescritto al paziente il farmaco Rocefin per via endovenosa, a cui egli era allergico, causandogli shock anafilattico che lo conduceva alla morte.
Avverso la decisione di cui sopra ha proposto appello l’imputato.
La Corte di Appello di Firenze in data 28.09.2012, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in parziale riforma di quella emessa nel giudizio di primo grado, concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione, con i doppi benefici; revocava la sanzione dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici; confermava nel resto e condannava l’imputato (OMISSIS) e il responsabile civile Azienda (OMISSIS) al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili costituite liquidate come in dispositivo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze.
(OMISSIS), a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) articolo 606 c.p.p., lettera a): inosservanza o erronea applicazione degli articoli 43 e 589 c.p.. Sosteneva la difesa che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto responsabile l’imputato in ordine al reato ascrittogli in quanto, colposamente, avrebbe omesso di informarsi in sede di anamnesi, se il paziente fosse stato allergico a qualche farmaco ed in particolare alle cefalosporine, pur in presenza di una cartella clinica redatta al pronto soccorso dal medico che per primo aveva visitato il paziente, nella quale non era stato trascritto tale dato, ne’ il medesimo era rilevabile dalla documentazione sanitaria che il (OMISSIS) aveva portato con se’ al momento dell’ingresso in ospedale. Secondo la difesa quanto rilevato dal giudice di secondo grado non era corretto, in quanto, nel ritenere responsabile l’imputato per il mancato rispetto della suddetta regola cautelare, non aveva fatto corretta applicazione dei principi che regolano l’istituto della colpa e in particolare del “principio di affidamento” sulla condotta altrui. Secondo la difesa infatti, essendo gia’ stata fatta l’anamnesi prossima e remota del paziente (OMISSIS) dalla dott.ssa (OMISSIS), medico di pronto soccorso (che non aveva verificato se il paziente fosse stato allergico a qualche farmaco, pur se, verosimilmente, informata dall’infermiera del pronto soccorso, allertata della sensibilita’ allergica alle cefalosporine dalla sorella della vittima e comunque informata da quest’ultima), l’imputato poteva affidarsi alla correttezza di tale attivita’ posta in essere dal sopra indicato medico;
2) articolo 606 c.p.p., lettera a): inosservanza o erronea applicazione degli articoli 43 e 589 c.p. sotto diverso e ulteriore profilo-motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Lamentava sul punto la difesa che il giudice di appello, da un lato, aveva rilevato come, una volta fatta e trascritta nella cartella clinica l’anamnesi, che deve contenere anche il dato relativo alle affezioni allergiche, la medesima ben poteva generare un affidamento incolpevole nel medico che successivamente aveva preso in carico il paziente, dall’altro aveva disatteso tale principio in quanto aveva ritenuto che la circostanza che l’allergia non fosse stata segnalata dal pronto soccorso non poteva far passare in secondo piano che ad ogni cambio di reparto si doveva ripetere l’acquisizione delle informazioni anche perche’ le stesse potevano essere incomplete.
3) articolo 606 c.p.p., lettera a) – violazione o falsa applicazione dell’articolo 159 c.p. in materia di sospensione dei termini di prescrizione. Lamentava sul punto la difesa che la corte di appello aveva erroneamente sospeso il corso della prescrizione all’udienza del 6 luglio 2010 e in quella del 26 ottobre 2010, anche se in entrambi i casi il rinvio dell’udienza era determinato dall’impedimento a comparire o dall’assenza dei testimoni regolarmente citati dalla difesa dell’imputato, quindi da “esigenze di acquisizione della prova”, circostanze che non determinano la sospensione del corso della prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva preliminarmente la Corte che, con riferimento al reato contestato ad (OMISSIS) previsto dagli articoli 113 e 589 c.p., commesso in data (OMISSIS), risulta decorso, alla data odierna, considerando tutti i periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione che e’ pari ad anni sette e mesi sei. Non emergono infatti elementi che rendano evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non e’ preveduto dalla legge come reato.Perche’ possa applicarsi la norma di cui all’articolo 129 cpv. c.p.p., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, e’ necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell’insussistenza del fatto, o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non e’ preveduto dalla legge come reato. Il sindacato della Corte di Cassazione, infatti, in presenza di una causa estintiva del reato, deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui all’articolo 129 cpv. c.p.p., ricorra in maniera evidente in base alla situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo, cio’ implicando indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti costituzionali della Corte.
“In tema di declaratoria di causa di non punibilita’ nel merito, rispetto a causa estintiva del reato, il concetto di “evidenza” presuppone la manifestazione di una verita’ processuale cosi chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni manifestazione appaia superflua, concretizzandosi, cosi, in qualcosa di piu’ di quanto la legge richieda per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato” (Cass. Sez. 4 sent. N. 12724 del 28.10.1988).
Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, non puo’ certo dirsi che risulti evidente l’esistenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 cpv c.p.p. nei confronti dell’ (OMISSIS).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata ai fini penali senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Essendoci stata peraltro condanna agli effetti civili, questa Corte deve valutare, ex articolo 578 c.p.p., se il ricorso dell’imputato (OMISSIS) sia o meno meritevole di accoglimento, e questo limitatamente ai fini civili.
Tanto premesso si osserva che il proposto ricorso non e’ fondato.
Quanto al ritenuto difetto di motivazione, osserva la Corte (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento; cio’ in quanto l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perche’ e’ estraneo al giudizio di legittimita’ il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto “premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Firenze hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilita’ dell’ (OMISSIS) in ordine al reato ascrittogli.
In particolare hanno rilevato che il sanitario, una volta ritenuta la necessita’ di somministrare il farmaco rocefin al paziente, avrebbe dovuto chiedergli espressamente se era allergico al sopra indicato farmaco e annotare la risposta nella cartella clinica, dal momento che il paziente, all’atto del ricovero, puo’ essere sotto stress e comunque tende a seguire le domande che gli vengono poste e ad affidarsi ai medici che lo hanno in cura. Rilevavano sul punto i giudici della Corte territoriale che la presenza di allergie ai farmaci e’ un dato fondamentale per qualunque medico, che puo’ essere diverso dal collega che ha raccolto l’anamnesi, il quale si trovi nella necessita’ di somministrare una determinata terapia antibiotica, come appunto e’ avvenuto nella fattispecie che ci occupa.
Ne’ la circostanza che l’allergia non fosse stata segnalata dai medici del pronto soccorso poteva far passare in secondo piano che ad ogni cambiamento di reparto doveva ripetersi l’acquisizione delle informazioni in merito anche per il fatto che le precedenti potevano essere incomplete. Il dottor (OMISSIS) quindi avrebbe dovuto procedere ad una completa e chiara anamnesi, non potendo confidare sulla completezza di quella effettuata dai suoi colleghi del pronto soccorso, tanto piu’ che nella fattispecie che ci occupa la domanda circa eventuali allergie ai farmaci era veramente essenziale, dal momento che la patologia da cui era affetto il paziente (OMISSIS) al momento del ricovero, e cioe’ la polmonite ostruttiva, avrebbe dovuto essere trattata con un antibiotico diverso da quello fino ad allora assunto. Come correttamente osservato dai giudici della Corte di appello non era il paziente (OMISSIS) che avrebbe dovuto trattare l’argomento delle sue allergie ai farmaci, a nulla quindi rilevando cio’ che costui potesse avere pensato circa la pregressa conoscenza in merito da parte degli organi della struttura ospedaliera, bensi’ era il medico che ne raccoglieva l’anamnesi, il dott. (OMISSIS) appunto, che avrebbe dovuto trattare tale argomento in funzione della terapia antibiotica da praticargli. Ne’, come sopra evidenziato, poteva il predetto sanitario esimersi dal fare al paziente una specifica domanda sul punto, affidandosi completamente all’operato del medico del pronto soccorso.
Come statuito infatti da condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., sez.4, sent. n.25310 del 7.04.2004, rv.228954), in tema di successione nella posizione di garanzia, il principio di affidamento, nel caso di ripartizione degli obblighi tra piu’ soggetti, se da un lato implica che colui il quale si affida non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si e’ affidato, dall’altro comporta anche che, qualora l’affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante, la condotta colposa dell’affidato non vale di per se’ ad escludere la responsabilita’ dell’affidante medesimo. La sentenza di cui sopra aveva appunto ad oggetto una fattispecie relativa a responsabilita’ medica in cui questa Corte aveva rigettato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di merito che aveva accertato la loro responsabilita’ per la morte di una paziente, nonostante i sanitari ricorrenti avessero eccepito che la vittima era stata presa in cura da un’altra struttura sanitaria gia’ un mese prima del decesso.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio perche’ il reato ascritto e’ estinto per prescrizione. Il ricorso deve essere invece rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.

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