CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 26 novembre 2015, n. 47027

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giusep – Presidente

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 5648/2013 TRIBUNALE di SALERNO, del 18/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;

lette le conclusioni del PG Dott. PINELLI Mario che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza in data 18.12.2014 il Tribunale Civile di Salerno, in composizione monocratica, rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il provvedimento del 13.6.2013 con cui il G.I.P. del medesimo tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nell’ambito di un procedimento penale in cui l’interessato era persona offesa ed aveva allegato la richiesta alla denuncia – querela del 19.1.2012 depositata presso la Procura della Repubblica di Salerno, violando la esplicita formalita’ di legge che ne impone invece il deposito presso la cancelleria del giudice presso il quale il procedimento risulta pendente.

Avverso tale pronuncia propone ricorso il (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, nella parte in cui omette di motivare sulla propria ritenuta competenza, anziche’ su quella del tribunale penale; violazione e falsa applicazione del cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articoli 78 cpv. e 79, che contengono la tassativa indicazione delle cause di inammissibilita’ e non prevedono la ipotesi in parola; violazione del principio di conservazione degli atti, sul rilievo che l’istanza – pur se allegata alla denuncia – querela – era stata indirizzata al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, da designarsi una volta avviato il procedimento penale a carico della querelata; violazione e falsa applicazione del cit. Decreto del Presidente della Repubblica articoli 93 e 96, poiche’ all’epoca il procedimento penale non era ancora pendente e la prima udienza camerale tenuta davanti al G.I.P. costituiva il momento di presa di conoscenza dell’atto, non previamente trasmesso dalla Procura; violazione del cit. Decreto del Presidente della Repubblica articolo 74, poiche’ il patrocinio nel processo penale e’ assicurato alla persona offesa da reato e dunque consente all’istante di formulare la propria richiesta ammissiva anche in un momento antecedente l’instaurazione del processo penale.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento della censura investente la ritenuta inammissibilita’ dell’istanza di ammissione ed ha chiesto l’annullamento della impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di Salerno.

In data 6.11.2015 il ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica.

RITENUTO IN DIRITTO

La prima questione sottoposta all’esame del collegio attiene alla competenza, se del giudice addetto alla materia civile ovvero penale, a decidere sulla opposizione avverso il provvedimento di rigetto della istanza di ammissione a gratuito patrocinio emessa in sede penale, e quale eventuale vizio si riscontri nel caso in cui la regola venga violata.

La materia e’ stata trattata dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte nella sentenza 3.9.2009, n. 19161 (RV 609887) con specifico riferimento al procedimento di opposizione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ex articolo 170, ai decreti di liquidazione dei compensi spettanti ai custodi e agli ausiliari del giudice, e degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

Si e’ ritenuto in quella sede che l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dell’onorario al difensore nominato per il patrocinio del non abbiente deve essere proposta davanti al Tribunale o alla Corte d’Appello alla quale appartiene il giudice o presso la quale esercita le funzioni il P.M. che ha nominato il difensore ovvero, rispettivamente, al presidente dell’ufficio giudiziario competente e … in mancanza di una diversa regola di distribuzione degli affari contenuta nella tabelle dell’ufficio stesso, deve essere trattata in base ai principi generali, tenendo presente la situazione giuridica soggettiva dedotta nello speciale procedimento di opposizione che ha, pacificamente, consistenza di diritto soggettivo patrimoniale di natura civilistica, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Da cio’ due corollari: il primo, che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al decreto di liquidazione spetta alle Sezioni Civili della Corte; il secondo, che trattandosi di questione che attiene al “rito”, in caso di ordinanza decisiva del giudizio di opposizione adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di assegnazione degli affari che non determina ne’ una questione di competenza ne’ una nullita’, ma puo’ giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare.

I principi che si traggono da tale pronuncia sono dunque quelli che non si pongono questioni di competenza, di ammissibilita’ ovvero di nullita’ della opposizione se decisa da giudice addetto a settore diverso rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato, e che se la materia riguarda questioni di natura patrimoniale (liquidazione di onorari al difensore nominato in sede di gratuito patrocinio ovvero di compensi agli ausiliari del giudice) la cognizione nel giudizio di opposizione e’ riservata al giudice civile.

Peraltro il caso in esame e’ di contenuto differente rispetto a quello di cui si sono occupate le Sezioni Unite Civili, poiche’ trattasi – di tutta evidenza – non gia’ dell’opposizione alla liquidazione del compenso al difensore, ma dell’opposizione dell’interessato al provvedimento di rigetto dell’ammissione al beneficio statale, in cui non si controverte affatto di questioni patrimoniali di natura civilistica quanto piuttosto ed esclusivamente delle condizioni di ammissibilita’ della istanza.

Cio’ posto, si ritiene fondata la doglianza del ricorrente.

Si e’ gia’ detto in punto di fatto che il G.I.P. di Salerno dichiaro’ inammissibile l’istanza di ammissione del (OMISSIS) perche’ depositata senza il rispetto delle formalita’ di legge, in particolare perche’ allegata alla denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica e non mediante deposito nella cancelleria del magistrato presso il quale pendeva il processo, benche’ a questi indirizzata.

La decisione del Tribunale che ha confermato in diniego va annullata perche’ nessuna sanzione d’inammissibilita’ e’ prevista dalla legge per il caso di specie, trattandosi di una irregolarita’ priva di rilievo che avrebbe dovuto comportare, da parte dell’ufficio ricevente, la mera trasmissione all’ufficio preposto alla ricezione della istanza (gia’ indicato, si ripete, dall’interessato).

Ne deriva il rinvio per l’ulteriore corso al Tribunale di Salerno, che disporra’ l’assegnazione al competente giudice addetto al settore penale, attenendosi alla richiamata sentenza di questa Suprema Corte a Sezioni Unite.

 

P.Q.M.

 

La Corte Suprema di Cassazione annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.

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