CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 18 gennaio 2016, n. 1835

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2903/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 14/01/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il GUP del Tribunale di Brescia con sentenza in data 20.6.2013 dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 110, articolo 73, commi 1 e 1 bis, in ragione della illecita detenzione di sostanza stupefacente cocaina e hashish ed esclusa la ipotesi di cui all’articolo73, comma 5, legge stupefacenti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per il rito abbreviatolo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro 13.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza del primo giudice era interposta impugnazione dall’imputato (OMISSIS) il quale chiedeva che il fatto venisse sussunto sotto il paradigma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, con la relativa rideterminazione della pena edittale, che venisse applicata una riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione laddove il primo giudice aveva limitato alla misura di un quarto la riduzione per il beneficio.

3. La Corte di appello di Brescia, con sentenza a seguito di udienza camerale del 14.1.2014, respingeva l’appello confermando integralmente la sentenza impugnata con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.

4. Avverso la detta pronuncia insorgeva la difesa del (OMISSIS) deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ipotesi di nullita’ della sentenza e della relativa ordinanza ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera C), e articolo 180 c.p.p., per omesso rinvio della udienza del 14.1.2014 a seguito di dichiarazione da parte del difensore di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dalla Giunta dell’Unione delle Camere penali per i giorni 13, 14 e 15 Gennaio 2014 e chiedeva contestualmente lo annullamento della sentenza con rimessione degli atti alla Corte di Appello di Brescia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo e’ fondato.

Come ha gia’ avuto modo di osservare recentemente questa Corte (sez. 4 6.3.2015 n. 27153 Contini) con iter argomentativo del tutto da condividere, l’originario e costante insegnamento del S.C., il quale escludeva che potesse essere causa di rinvio della udienza camerale in grado di appello, ove doveva essere esaminata la impugnazione proposta avverso la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, la intervenuta adesione del difensore dell’imputato ad una astensione dalle udienze penali proclamata da associazione di categoria, e’ stato posto a integrale rivisitazione, sia sotto il profilo dell’inquadramento di una tale evenienza nell’ambito del legittimo impedimento del difensore, che trova espressione e tutela in sede di udienza preliminare e dibattimentale ai sensi dell’articolo 420 ter c.p.p., ma non nella udienza camerale di cui all’articolo 599 c.p.p., stante il richiamo operato da detta norma al procedimento di cui all’articolo 127 c.p.p., e al riconoscimento del rinvio solo in ipotesi di legittimo impedimento dell’imputato, sia in relazione alla coerenza e alla ragionevolezza di una siffatta interpretazione la quale determinerebbe una ingiustificata disparita’ di disciplina tra quanto previsto per la udienza preliminare e quanto prescritto per lo svolgimento della udienza camerale in grado di appello.

2. Osservava la Corte nella pronuncia sopra richiamata che da numerosi arresti giurisprudenziali era stato escluso che l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze costituisca legittima ragione di rinvio del processo che si svolga in camera di consiglio essenzialmente sul presupposto che il legittimo impedimento del difensore, tale dovendosi qualificare la adesione alla astensione, non rileva nei procedimenti camerali, per i quali e’ infatti previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono (tra le altre, Sez. 1, n. 5722 del 20/12/2012, Morano, Rv. 254807; Sez. 5, n. 36623 del 16/07/2010, Borra e altri, Rv. 248435; Sez. 6, n. 14396 del 19/02/2009, p.o. in proc. Leoni ed altri, Rv. 243263; Sez. 5, n. 16555 del 06/04/2006, Verbi, Rv. 234450; Sez. 2, n. 44357 del 11/11/2005, Vara ed altri, Rv. 233166; Sez. 1, n. 17312 del 06/04/2004, D’Anca, Rv. 228647; nel medesimo senso, ma con riferimento a ragioni di impedimento diverse, tra le altre, Sez. 5, n. 23323 del 23/03/2004, Collini ed altro, Rv. 228867; Sez. 4, n. 33283 del 12/12/2001, Adducci ed altri, Rv. 222497). Nella richiamata pronuncia si e’ pure affermato che alcuni arresti del giudice di legittimita’ hanno anche posto in evidenza, la non influenza, rispetto a tale quadro della delibera del 13/12/2007 con cui la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha valutato idoneo, in attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato dagli organismi di categoria il 04/04/2007; in particolare hanno ritenuto inidoneo a determinare diverse conclusioni il contenuto dell’articolo 3, che, affinche’ sia considerata come “legittimo impedimento” la mancata comparizione dell’avvocato “all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche’ non obbligatoria”, prevede determinate modalita’ di dichiarazione o comunicazione; infatti, si e’ detto, tale previsione “impone semplicemente al difensore, che non intenda aderire alla proclamata astensione, di darne comunicazione all’autorita’ procedente e agli altri difensori, e cio’ all’evidente fine di consentire all’una e agli altri di organizzare in maniera ordinata la propria attivita’. Nulla invece essa dispone, ne’ potrebbe disporre, circa la rilevanza che assume la pura e semplice assenza del difensore, in occasione di astensione collettiva, nei procedimenti camerali…in cui la sua presenza non e’ obbligatoria” (Sez. 6, n. 14396 del 19/02/2009, p.o. in proc. Leoni ed altri, Rv. 243263; v. anche Sez. 2, n. 24533 del 29/05/2009, Frediani, Rv. 244785).

A fronte di isolate pronunce di senso contrario che ponevano in luce la irragionevolezza della disparita’ processuale sopra evidenziata in quanto in contraddizione con la necessaria uniformita’ dell’esercizio del diritto di difesa nel doppio grado di giudizio (sez. 2 , 11.10.2000 n. 13033 Matranga), sia pure nell’ambito dell’inquadramento della fattispecie nel legittimo impedimento a comparire del difensore al cui interno avrebbe comunque continuato ad essere ricondotta anche l’adesione all’astensione dalle udienze, solo piu’ recentemente risulta posta in discussione la impostazione tradizionale della irrilevanza dello “sciopero” del difensore nelle udienze camerali (cfr. Sez. 6 , Sentenza 16/04/2014 n. 18753 Rv. 259199 Sez. 6, Sentenza 24/10/2013, n. 1826 Rv. 258334) soprattutto in relazione ai rapporti tra la disciplina codicistica e quella del codice di autoregolamentazione e risultano evidenziate le contraddizioni interne alla giurisprudenza, laddove l’esercizio dell’astensione dalla udienza con contestuale richiesta di un differimento della udienza nel rispetto della disciplina di autoregolamentazione della relativa procedura non fosse equiparabile ad un mero legittimo impedimento partecipativo, ma integrasse espressione del diritto costituzionale ex articolo 18 Cost., di liberta’ di associazione. Successivamente, anche Sez. 1, n. 14775 del 12/03/2014, Lapresa, Rv. 259438, facendo principalmente leva sulla decisione delle Sez. U., n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, Rv. 255346 ha concluso, sempre in fattispecie di giudizio abbreviato in grado d’appello, per la illegittimita’ del mancato accoglimento della richiesta di rinvio avanzata dal difensore a fronte della dichiarata astensione, fino a quando le stesse S.U. della Corte di Cassazione con sentenza 23.3.2014 n. 40187 Lattanzio precisavano, secondo quanto riportato in massima che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, cosi’ come la previgente Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attivita’ giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti “erga omnes”, ed alle quali anche il giudice e’ soggetto in forza dell’articolo 101 Cost., comma 2, giudice al quale e’ rimesso il compito di accertare soltanto se l’adesione all’astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione.

3. Ritiene allora questo Collegio che conformemente alla piu’ recente giurisprudenza di questa Corte ed esclusa rilevanza dirimente al riferimento normativo di cui agli articoli 127 e 599 c.p.p., atteso che l’adesione alla astensione collettiva da parte del difensore presenta profili di non coincidenza con il concetto di “impedimento a comparire” laddove quest’ultima e’ frutto di una opzione discrezionale da parte del fruitore, non imposta da eventi o cause esterne ma dettata dalla libera volonta’ di scelta della persona, la facolta’ di astensione dalle attivita’ di udienza costituisca espressione di un diritto come tracciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, non massimata sul punto, “un diritto, e non semplicemente un legittimo impedimento partecipativo” concetto ribadito piu’ recentemente dalla sentenza S.U. Lattanzio con particolare riferimento alla precettivita’ della fonte normativa che ne regola l’accesso e le modalita’ di esercizio, ponendo altresi’ limiti al suo utilizzo (imputati sottoposti a misure cautelari) disciplinando altresi’ gli obblighi in capo agli associati nel partecipare alle altre parti processuali l’interesse di avvalersene.

4. Ancora piu’ recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte nel richiamare il loro precedente insegnamento a Sezioni Unite sopra riportato e facendo interpretazione dei principi normativi offerti dalla disciplina codicistica e di quella offerta dalla regolamentazione del diritto di sciopero, sono pervenute al seguente principio di diritto che qui va osservato “In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non e’ obbligatoria, il giudice e’ tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione” (sez.U, 30.10.2014 depos 15.4.2015 n. 15232, Guerrieri).

Trattandosi di una ipotesi in cui l’assistenza del difensore non e’ obbligatoria, il mancato accoglimento della richiesta di rinvio comporta una nullita’ della sentenza per mancata assistenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e articolo 180 c.p.p.: nullita’ da considerarsi a regime intermedio e non assoluta ex articolo 179 c.p.p., comma 1.

5. Nel caso in specie il difensore dell’imputato, come emerge dal verbale di udienza del giorno 14.11.2014 aveva tempestivamente trasmesso alla cancelleria della Corte di Appello comunicazione di adesione allo sciopero proclamato dalla Unione delle Camere penali, ribadendo alla udienza camerale di intendere partecipare alla stessa ma di volere altresi’ esercitare il diritto alla astensione dall’attivita’ processuale, chiedendo conseguentemente un rinvio del procedimento. La celebrazione della udienza in assenza del difensore ha pertanto generato il profilo di nullita’ sopra evidenziato tempestivamente dedotto nella presente impugnazione.

6. Ne consegue l’annullamento della sentenza stessa con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Brescia per la celebrazione del giudizio di appello.

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