cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 14 ottobre 2015, n. 41225

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente

Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

Dott. ZOSO Liana Maria T. – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2923/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 08/05/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di (OMISSIS) per la contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., lettera c), per guida in stato di ebbrezza di un’auto Peugeot Ranch, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,56 (acc. in (OMISSIS)).

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la erronea applicazione della legge, in quanto l’alcoltest aveva dato come esito la presenza di g/l 1,56 e, pertanto, considerata la irrilevanza dei centesimi, il fatto doveva essere inquadrato nell’articolo 186, lettera b).

Con memoria del 12/6/2015 l’imputato ha invocato la maturata prescrizione del reato.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso e’ inammissibile. Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3.

2. Va osservato che questa Corte ha statuito che “In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilita’ stabilite dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera a), b) e c), assumono rilievo anche i valori centesimali” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32055 del 07/07/2010 Cc. (dep. 18/08/2010), Rv. 248200; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38409 del 07/03/2013 Ud. (dep. 18/09/2013), Rv. 257571; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5611 del 16/10/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 258426).

Invero la sensibilita’ degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti strumenti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.

Pertanto, in assenza di elementi espliciti da cui desumere una volonta’ contraria, deve ritenersi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale nulla abbia a che vedere con la volonta’ di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti piu’ corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile. Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona del (OMISSIS), pari a 1,56 g/l di alcolemia, e’ superiore al valore soglia di 1,50 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli correttamente e’ stato qualificato ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c).

3. Infine, quanto alla invocata prescrizione, va evidenziato che il fatto e’ stato commesso in data (OMISSIS). Pertanto il termine estintivo del reato (anni cinque) si maturava alla data del 28/7/2014, quindi successivamente alla pronuncia di appello e l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p., nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000), Rv. 217266; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. (dep. 22/04/2004), Rv. 228349).

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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