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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 13 gennaio 2016, n. 1006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ISA Claudio – Presidente

Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonard – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3188/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 10/03/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore avv. (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, (OMISSIS), con sentenza del 10.3.2014, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, emessa in data 10.11.2007, ritenuta l’ipotesi lieve, di cui all’articolo 73, comma 5, T.U.L.S., cosi’ come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10, riduceva la pena ad anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, confermava nel resto.

Il Tribunale monocratico di Velletri, aveva dichiarato in primo grado (OMISSIS) responsabile del reato p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 perche’ illegalmente deteneva al fine di cederla a terzi sostanza stupefacente di cui cadevano in sequestro: una confezione di cellophane contenente g. 48,932 netti di sostanza al 34% di cocaina; una confezione di cellophane contenente g. 3,114 netti di sostanza al 72,7 di cocaina, da cui sono complessivamente ricavabili n. 113 singole dosi di cocaina; gr. 0,893 netti di hashish da cui sono ricavabili n.2-3 singole dosi; acc.to in (OMISSIS) Recidiva specifica.

L’imputato veniva condannato, ritenuta gia’ in primo grado l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, nonche’ al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, con confisca e distruzione a cura della p.g. della sostanza stupefacente in sequestro, con revoca della sospensione della pena concessa con sentenza del 3.10.2002 Tribunale di Marsala, irrevocabile l’8.11.2002.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a. Mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e) in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato.

La sentenza impugnata si sarebbe limitata a riportarsi al percorso motiva-zionale del primo giudice senza offrire risposta ai motivi di appello.

Il ricorrente ricostruisce gli elementi per cui si sarebbe ritenuta la colpevolezza evidenziando quelli che ritiene elementi a favore, quali il mancato rinvenimento nell’abitazione di strumenti per la pesatura, lo stato di tossicodipendenza e la legittima provenienza del danaro utilizzato per l’acquisto della sostanza.

Rileva che l’occultamento della sostanza sulla persona dell’imputato sarebbe stato indice dell’interesse primario del soggetto tossicodipendente di evitare il sequestro e non certamente della destinazione a terzi dello stupefacente.

Evidenzia come risulterebbe provato che l’imputato cercasse espedienti leciti per procurarsi il danaro necessario all’acquisto.

Tale argomento sarebbe determinante ai fini della prova che l’ (OMISSIS) non potesse contare sui profitti illeciti derivanti dall’attivita’ di spaccio.

La motivazione della sentenza non analizzerebbe, se non in modo sommario, le analitiche argomentazioni a sostegno della richiesta assolutoria.

La sentenza non darebbe conto del mancato rinvenimento di oggetti atti alla pesatura e confezionamento delle dosi, mentre la mannite rinvenuta ben sarebbe potuta servire per preparare la sostanza necessaria all’uso personale.

La corte di appello non avrebbe assolutamente valutato la prova delle difficolta’ legate al reperimento della somma di danaro, cosi’ come avrebbe valutato la tesi difensiva dell’avvenuto occultamento della sostanza al fine di evitarne il sequestro.

Tale mancata valutazione delle argomentazioni difensive determinerebbe un errore motivazionale sulla valutazione della prova della penale responsabilita’ dell’imputato.

b. Mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex articolo 62 bis cod. pen. e articolo 133 cod. pen..

Un ulteriore profilo di illogicita’ della sentenza impugnata sarebbe rappresentato dal diniego della circostanze attenuanti generiche.

La corte distrettuale riterrebbe che non sarebbero emerse circostanze favorevoli per la loro concessione.

Il ricorrente ritiene trattarsi di un evidente vizio motivazionale, in quanto non sarebbe stato valutato il corretto comportamento processuale dell’imputato e la circostanza emersa in primo grado dello stato di tossicodipendenza.

Tale valutazione sarebbe stata decisiva in quanto relativa alla personalita’ dell’imputato ed alle condizioni che ne avrebbero indotto la condotta.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio non puo’ che prendere atto dell’intervenuta prescrizione e pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l’estinzione del reato.

Tenuto conto che i giudici di merito non appaiono avere computato la recidiva specifica contestata, di fatto escludendola, pur se si dovesse ritenere computabile ai fini della sospensione della prescrizione il periodo di mesi 4 e gg. 19 derivante dal rinvio ottenuto dalla difesa all’udienza del 21.10.2013 dinanzi alla Corte di Appello di Roma in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale che poi avrebbe portato alla sentenza 32/2014, il reato che ci occupa avrebbe visto spirare il suo termine massimo di prescrizione il 24/8/2015 (diversamente opinando la prescrizione massima sarebbe spirata ancor prima, il 5/4/2015).

Si tratta del termine prescrizionale massimo di sette anni e mezzo oggi previsto per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, inoltre, l’evidenza della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen..

2. La pronuncia nel senso sopra indicato s’impone, pur in presenza di motivi manifestamente infondati, in ragione del piu’ favorevole ius superveniens che ha interessato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 dopo la sentenza di appello, che risale al 10.3.2014.

Nelle more della decisione del presente ricorso, la norma di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e’ stata, infatti, piu’ volte interessata da interventi del legislatore.

La prima modifica legislativa e’ intervenuta con il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 2, comma 1, lettera a), convertito, senza modifiche sul punto, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10 (in G.U. Serie generale n. 43 del 21.2.2014) che ha trasformato quella che per giurisprudenza consolidata di questa Corte era pacificamente ritenuta una circostanza attenuante ad effetto speciale (cfr. ex plurimis Sez. Unite n. 9148 del 31.5.1991, Parisi, rv. 187930; conf. sez. 1, n. 496 del 3.2.1992, confl., comp. Pret. e Trib. Palermo in proc. Di Gaetano, rv. 191131; e, anche dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 49 del 2006, articolo 4-bis, ancora Sez. Unite n. 35737 del 24.6.2010, P.G. in proc. Rico, rv. 247910; conf. sez. 6 n. 458 del 28.9.2011 dep. 11.1.2012, Khadhraoui Farouk e altro, rv. 251557; sez. 6, n. 13523 del 22.10.2008 dep. 26.3.2009, De Lucia e altri, rv. 243827) in un’ipotesi autonoma di reato.

Con quella prima novella, ex Decreto Legge n. 146 del 2013, che ha mantenuto indistinta la sanzione penale per i fatti di lieve entita’ che riguardassero le droghe cd. “leggere” e quelle cd. “pesanti”, il massimo edittale previgente veniva abbassato. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 post novella del dicembre 2013 puniva, infatti, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 26.000 chiunque, salvo che il fatto costituisse piu’ grave reato, commettesse uno dei fatti previsti dal medesimo articolo 73 che per i mezzi, le modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze, sia “di lieve entita’”. La norma previgente prevedeva identica sanzione pecuniaria e, quanto alla pena detentiva, identico minimo edittale (anni uno di reclusione) ma una pena massima piu’ alta (anni sei di reclusione).

E’ intervenuta poi la Legge 16 maggio 2014, n. 79 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36 – che ha fatto seguito alla sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale che per le droghe leggere e per i fatti fino al 23.12.2013 aveva gia’ comportato la reviviscenza del comma 5 di cui alla legge Iervolino Vassalli, con la cui legge di conversione (Legge 16 maggio 2014, n. 79) – con cui il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e’ stato sostituito dal seguente: “5. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che per i mezzi, le modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze e’ di lieve entita’, e’ punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329”.

Con la seconda novella, del 2014, dunque, la pena per il fatto di lieve entita’ gia’ prevista per le cd. “droghe leggere” dalla Legge Iervolino-Vassalli viene adottata, indifferentemente, per tutti i fatti di lieve entita’, indipendentemente dalla collocazione dello stupefacente nell’una o nell’altra tabella.

Ebbene, gia’ con il testo novellato dal Decreto Legge n. 146 del 2013 e l’introduzione della figura di reato autonomo i termini di prescrizione del reato si erano fortemente ridotti.

Dal 24.12.2013, infatti, anche per i fatti pregressi per il principio del favor rei, gli stessi possono essere determinati ai sensi dell’articolo 157 c.p., commi 1, 2 e 3, tenendo come riferimento il massimo della pena edittale e, comunque, trattandosi di delitto, un tempo non inferiore a sei anni.

In precedenza, invece, poiche’ la normativa sulla prescrizione non consente di tenere conto delle attenuanti, anche se ad effetto speciale (qual era l’articolo 73, comma 5 previgente), il termine di prescrizione si determinava comunque in 20 anni, pari al massimo edittale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1.

Le Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 46653 del 26.6.2015, Della Fazia, pronunciatesi proprio in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 hanno sgombrato ogni dubbio sul fatto che in caso di ricorso inammissibile per qualunque ragione e privo di motivi relativi al trattamento sanzionatorio, e’ applicabile d’ufficio, in sede di legittimita’, la legge sopravvenuta modificativa del trattamento sanzionatorio in senso piu’ favorevole all’imputato, emanata successivamente alla pronuncia impugnata, e cio’ anche nell’ipotesi in cui la pena inflitta rientri nella nuova cornice edittale, alla cui luce il giudice del rinvio deve comunque riesaminare la questione.

Si sarebbe imposto, dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio, ma, essendo nel frattempo maturato il termine massimo di prescrizione, la sentenza impugnata deve essere invece annullata senza rinvio nel senso sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

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