In occasione del compimento di un atto per il quale è previsto che la polizia giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, detto obbligo non necessita, per essere assolto, di formule sacramentali, purché la formula usata risulti idonea al raggiungimento dello scopo

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 3 febbraio 2017, n. 5307

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 637 del 16/03/2016, della Corte di Appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Leonardo Tanga;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Tampieri Luca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 12/03/2014, (OMISSIS) era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), e comma 2-sexies, perche’, in ora notturna, guidava un’autovettura in stato di ebbrezza, con un valore corrispondente a un tasso alcolemico di 1,01 g/L alla prima prova e 0,96 g/L alla seconda e, per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi 2 di arresto e ed Euro 2.000,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

1.1. Con la sentenza n. 637 del 16/03/2016, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da (OMISSIS), riduceva la pena allo stesso inflitta a mesi 1 e giorni 10 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1).

1) violazione di legge in relazione all’articolo 114 disp. att. c.p.p..

Deduce la violazione dell’obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvisare l’indagato della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell’esecuzione degli accertamenti diagnostico-strumentali diretti ad accertare la quantita’ di alcool nel sangue che integra una nullita’ a regime intermedio che e’ stata tempestivamente eccepita dalla difesa alla prima udienza dibattimentale successiva alla opposizione al decreto penale di condanna emesso a carico del ricorrente, e che conseguentemente comporta la inutilizzabilita’ del risultato acquisito come prova contro il ricorrente. Sostiene che in concreto le predette garanzie a tutela del diritto di difesa del prevenuto sono state eseguite dai Carabinieri di Ceglie Messapica solo dopo l’esecuzione delle prove alcolemiche. tralasciando di notiziare nelle forme di legge il diretto interessato prima del loro esperimento;

2) violazione di legge in relazione all’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis.

Deduce che la Corte territoriale, vertendo l’impugnazione anche sull’entita’ della pena, avrebbe dovuto prendere in considerazione, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, la possibilita’ di applicare al ricorrente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria in concreto applicata con quella del lavoro di pubblica utilita’ che deve essere applicata d’ufficio e non su richiesta ma solo in mancanza di opposizione dell’imputato;

3) violazione di legge in relazione all’articolo 131-bis c.p..

Deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto, considerato il modesto disvalore morale della condotta contestata al ricorrente, la modalita’ della condotta del medesimo in uno alla assoluta tenuita’ del danno ed alla non abitualita’ della condotta da parte del (OMISSIS) cui comunque sono state concesse le attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p. nonche’ il beneficio della sospensione condizionale della pena, dichiarare di ufficio, atteso che la sentenza di primo grado era stata impugnata in relazione a tutti i capi ivi incluso quello della dosimetria della pena, la esclusione della punibilita’ del ricorrente per particolare tenuita’ del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato.

4. In ordine al motivo sub I), mette conto riaffermare il principio secondo cui, in occasione del compimento di un atto (nella specie l’accertamento etilometrico) per il quale e’ previsto che la polizia giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facolta’ di farsi assistere dal difensore di fiducia (articolo 114 disp. att. c.p.p.), detto obbligo non necessita, per essere assolto, di formule sacramentali, purche’ la formula usata risulti idonea al raggiungimento dello scopo (cfr. sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016; sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012). Tale idoneita’ e’ stata riconosciuta, ad esempio in un caso in cui la polizia giudiziaria aveva domandato all’indagato “se voleva l’avvocato” (cfr. sez. 6, n. 11908 del 12/12/1992) o aveva formulato l’avviso della “facolta’ di farsi assistere da un legale” (cfr. sez. 3, n. 4982 del 10/02/2011).

4.1. Per completezza vale rammentare che e’ implicito nel contesto procedimentale sul quale si proietta il disposto di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p. che tale avviso debba poter avvenire senza alcuna formalita’, anche solo oralmente (non vi e’ nella disposizione di legge alcuna limitazione in tal senso), in modo da non pregiudicare la continuita’ e la celerita’ degli accertamenti che debbano essere svolti; lo scopo perseguito dalla disposizione e’, infatti, quello di consentire all’indagato, pur nell’imminenza di atti urgenti di polizia giudiziaria, di usufruire dell’assistenza di un difensore e che essa tiene conto della particolarita’ dell’atto e del momento in cui viene effettuato, prevedendo che l’avviso sia dato solo all’indagato presente e senza particolari formalita’ (cfr. sez. 4, n. 9173 del 14/02/2013). Sicche’ non vi e’ alcun dubbio sull’utilizzabilita’, nel caso di specie, di tali accertamenti.

4.2. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha disatteso i motivi di appello articolati sulla base della ritenuta inutilizzabilita’ dell’accertamento del tasso alcolemico svolto dai verbalizzanti per non essere stato questo preceduto dall’avviso al (OMISSIS) della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia, in quanto dal verbale di accertamento in atti risulta una diversa circostanza ed esso fa fede fino a querela di falso (ne’ il teste, operante di P.G., risulta denunciato o inquisito per falsa testimonianza). In particolare il Giudice del merito ha, condivisibilmente, affermato che detto accertamento era “pienamente utilizzabile, nonostante la obiezione difensiva del mancato avviso quanto alla possibilita’ di farsi assistere da un difensore e cio’ perche’ – come risulta pacificamente dalla testimonianza del militare, in tutto riscontrata dal verbale di contestazione in data 15.3.2012 – tale avviso fu ritualmente dato. Sicche’ a fronte di tale granitica prova, mera congettura e’ quella contenuta nel gravame secondo la quale l’imputato prima fu sottoposto all’alcoltest e solo successivamente avvisato della facolta’ di farsi assistere da un difensore”.

4.3. Di qui l’infondatezza della doglianza in esame.

5. La censura sub 2) non supera lo sbarramento costituito, per il giudizio di legittimita’, dall’articolo 606 c.p.p., u.c., che sancisce l’inammissibilita’ del ricorso in riferimento ai motivi non dedotti in appello (cfr. sez. 5, n. 16132 del 24/02/2016; sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Rv. 264552). Mette conto, per completezza, rimarcare che, nella specie, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita’ non risulta richiesta ai giudici del merito ed e’ improponibile in sede di legittimita’ posto che l’applicazione della sanzione sostitutiva e’ soggetta a valutazione discrezionale del giudice del merito. Questa Corte di legittimita’, con principio che il Collegio condivide e che intende qui ribadire, ha reiteratamente affermato che la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma e’ rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla (cfr. ex multis sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015).

5.1. Di qui l’inammissibilita’ del motivo che occupa.

6. Quanto alla doglianza sub 3), bastera’ rammentare che questa Corte ha, in numerose occasioni, condivisibilmente ritenuto che il tema afferente all’applicazione dell’istituto previsto dall’articolo 131-bis c.p. puo’ essere dedotto davanti alla Corte di cassazione solo se non e’ stato possibile proporlo in grado di appello (cfr. Sez. Un n. 13681 del 25/02/2016).

6.1. Di qui l’infondatezza del motivo in questione.

7. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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