Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 3 febbraio 2017, n. 5255

L’articolo 108 del cpp è norma di stretta interpretazione in quanto essendo diretta alla tutela del diritto di difesa si applica al solo caso in cui l’imputato abbia un solo difensore. Quindi se l’imputato nomina, la sera prima dell’udienza, un altro difensore, questi non ha alcun diritto a chiedere e ottenere alcun termine a difesa

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 3 febbraio 2017, n. 5255

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. RAGO Geppin – rel. Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. PACILLI G. A. R. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

contro la sentenza del 29/01/2016;

della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZACCO Franca, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:

1.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 108 c.p.p.: il difensore ha sostenuto che nominato dall’imputato come secondo difensore – aveva fatto pervenire alla Corte di Appello istanza per la concessione di un brevissimo rinvio al fine di consentirgli di conoscere e studiare gli atti del processo. La Corte, tuttavia, non aveva neppure risposto alla suddetta istanza violando cosi’ il diritto di difesa dell’imputato. Con memoria pervenuta il 10/01/2017, il difensore ha ribadito, con ulteriori argomenti, la suddetta censura;

1.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 606 c.p.p., lettera e), in ordine:

1.2.1. mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche;

1.2.2. mancata concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6;

1.2.3. mancata concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELL’ART. 108 c.p.p.: la censura e’ manifestamente infondata per un duplice motivo:

a) perche’, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte “Il difensore non ha diritto al rinvio dell’udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardivita’ della nomina, in quanto la facolta’ riconosciuta all’imputato di nominare l’avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo”: Cass. 32135/2016 Rv. 267804;

b) perche’, l’articolo 108 c.p.p. e’ dettato a tutela dell’imputato il quale abbia un solo difensore e questi rinunci, sia revocato o diventi incompatibile o abbandoni la difesa. Si tratta, con tutta evidenza, di norma di stretta interpretazione non solo per come e’ formulata ma anche per la ratio sottostante (tutela dell’imputato rimasto senza alcun difensore), sicche’ non e’ estensibile al caso in cui sia nominato – seppure la sera prima del processo – un secondo difensore.

La censura va quindi disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: “l’articolo 108 c.p.p. e’ una norma di stretta interpretazione in quanto essendo diretta alla tutela del diritto di difesa – si applica al solo caso in cui l’imputato abbia un solo difensore. Di conseguenza, ove l’imputato nomini, la sera prima dell’udienza, un altro difensore, questi non ha alcun diritto a chiedere ed ottenere alcun termine a difesa”.

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 606 c.p.p., lettera e).

La suddetta censura attiene al trattamento sanzionatorio e va ritenuta anch’essa manifestamente infondata in quanto la Corte Territoriale (pag. 3 ss), investita delle medesime censure, le ha disattese – adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ – in modo ampio, congruo ed aderente agli evidenziati elementi fattuali e, quindi, on motivazione incensurabile in questa sede.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende

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