Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 2 febbraio 2017, n. 4951

L’uso di una scrittura privata falsa non è previsto più dalla legge come reato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 2 febbraio 2017, n. 4951

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. ALMA Marco Maria – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/06/2015 della Corte di Appello di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZACCO Franca, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione all’articolo 485 c.p., per essere il fatto non previsto dalla legge come reato con conseguente rideterminazione della pena e la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso nel resto;

udito il difensore dell’imputata, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 3 giugno 2015 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento in data 10 giugno 2013 che aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reati di tentata truffa (articoli 56 e 640 c.p.) e di uso di atto falso (articoli 485 e 489 c.p.) e, riconosciute alla stessa le circostanze attenuanti generiche, la condannava a pena ritenuta di giustizia con i doppi benefici di legge. I fatti-reato in contestazione risultano contestati come consumati in data 30 novembre 2009.

In estrema sintesi, si contesta all’imputata, in concorso con altre persone rimaste ignote, di avere utilizzato artifizi e raggiri (consistiti nel fare uso di una scrittura privata relativa ad una richiesta di inserzione sul Registro Italiano Internet con firma falsa del notaio (OMISSIS) e dell’impronta contraffatta del suo timbro) al fine di procurarsi l’ingiusto profitto consistente nella richiesta di saldo di una fattura dell’importo di Euro 958,00.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, deducendo:

2.1. Violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., lettera b), con riferimento alla genericita’ del capo di imputazione ed alla prova del concorso di persone nel reato contestato.

Si duole, innanzitutto, la difesa della ricorrente della genericita’ del capo di imputazione atteso che nello stesso e’ contestato il concorso dell’imputata con soggetti rimasti ignoti dei quali non e’ dato conoscere il numero, il ruolo, le condotte ed il movente, situazione questa che asseritamente avrebbe creato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa.

Nel secondo profilo dello stesso motivo di ricorso la doglianza investe, invece, la problematica del concorso morale contestato all’imputata, legale rappresentante di una societa’ tedesca che non si occupa del recupero dei crediti della societa’ cui e’ addetto un apposito ufficio.

Il processo ha accertato che la (OMISSIS) non e’ l’autrice dell’asserito falso e non vi e’ prova che la stessa sia mai venuta in contatto con lo studio del notaio (OMISSIS) e che sia altrimenti venuta in possesso della sigla e del timbro del notaio, con la conseguenza che la prova della colpevolezza dell’imputata e’ stata fondata esclusivamente sulla prova logico-peritale della falsificazione e sull’asserita esistenza di un movente. Sarebbe, quindi, stata operata nella sentenza impugnata una illegittima inversione dell’onere probatorio non essendovi oltretutto prova del concorso morale della ricorrente nell’azione di un fantomatico concorrente e non potendo fondarsi l’affermazione della penale responsabilita’ della stessa sull’esistenza meramente ipotizzata di un movente e tantomeno su di una responsabilita’ presunta da posizione.

2.2. Violazioni di legge e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), d) ed e), per errato utilizzo della nozione di fatto notorio, travisamento della prova, omessa valutazione delle prove prodotte dalla difesa e generale illogicita’ della motivazione risultante dalla corretta lettura degli atti processuali.

Sotto un primo profilo, parte ricorrente si duole del fatto che il Giudice di primo grado avrebbe compiuto una illegittima attivita’ inquisitoria al di fuori del contraddittorio delle parti effettuando in camera di consiglio una navigazione in Internet che l’avrebbe portato ad accertare che la societa’ (OMISSIS) (della quale l’imputata e’ legale rappresentante) pur essendo apparentemente dedita a fornire servizi di natura commerciale e di promozione pubblicitaria di attivita’ imprenditoriali, in realta’ perseguiva l’unica finalita’ di ottenere con modalita’ illecite l’insorgenza di crediti a suo favore ed a carico di professionisti senza la controprestazione di alcun servizio. Erroneamente, poi, le informazioni cosi’ acquisite sarebbero state qualificate come “fatto notorio”.

Sotto un secondo profilo – sostiene sempre la difesa della ricorrente – i Giudici di merito avrebbero travisato il contenuto delle informazioni reperite a mezzo Internet, non risultando dalle stesse che la societa’ (OMISSIS) operava falsi servizi o che abbia tenuto le medesime condotte per le quali e’ processo.

Sotto un terzo profilo, poi, si segnala che i Giudici del merito avrebbero omesso di prendere in considerazione gli argomenti e le produzioni documentali difensive che dimostravano che il servizio prestato al notaio (OMISSIS) era tutt’altro che inesistente, che alcuni dei procedimenti intentati per truffa contro i legali rappresentati della (OMISSIS) erano stati archiviati e che, comunque, le modalita’ truffaldine contestate erano diverse rispetto a quelle oggetto del presente procedimento.

2.3. Violazioni di legge e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), in relazione ai principi che governano i dubbi sulla responsabilita’, l’acquisizione della prova scientifica, delle scritture comparative, all’esclusione del contraddittorio con il consulente tecnico della difesa nel corso delle operazioni peritali, al ricorso alla verbalizzazione riassuntiva per l’esame dei consulenti ed all’omessa verbalizzazione dei contenuti dell’esame del consulente di parte; inoltre travisamento della prova e, piu’ in generale, illogicita’, apparenza e contraddittorieta’ della motivazione al riguardo.

Rileva, innanzitutto, la difesa della ricorrente che la grafologia non e’ una scienza certa e che il Giudice deve valutarla secondo i criteri della prova scientifica.

Inoltre, nel caso in esame sarebbero riscontrabili vizi nella formulazione del quesito e nel conferimento dell’incarico peritale e, al riguardo, non sarebbe stato consentito alla difesa di formulare domande volte a ricostruire l’esperienza professionale ed il tipo di formazione del perito.

Sarebbero, inoltre, riscontrabili vizi nello svolgimento delle operazioni peritali di acquisizione delle scritture comparative che avrebbero avuto una durata irragionevolmente breve che avrebbe penalizzato la raccolta di scritture comparative mentre la maggior parte del tempo sarebbe stata utilizzata per il compimento del saggio grafico.

A cio’ si aggiunge, sempre secondo la difesa della ricorrente, che:

a) il perito avrebbe illegittimamente ed immotivatamente rifiutato di acquisire e valutare scritture comparative sicuramente autentiche indicate dal consulente tecnico di parte;

b) il perito si sarebbe rifiutato di eseguire un nuovo accesso presso lo studio del notaio per ricercare e acquisire sigle ulteriori piu’ simili a quella in verifica osservate dal consulente di parte e verosimilmente esistenti;

c) vi sarebbe stata una erronea percezione del saggio grafico rilasciato dal notaio (OMISSIS);

d) vi sarebbe stato un erroneo utilizzo delle scritture comparative essendosi dato maggior peso al saggio grafico ed alle firme per esteso piuttosto che alle sigle comparative aventi maggior somiglianza con quella in verifica;

e) la perizia sarebbe stata compiuta in violazione dell’articolo 230 c.p.p., e della metodologia raccomandata e cio’ in modo completamente impermeabile a qualsivoglia sollecitazione proveniente dal consulente di parte;

f) sarebbero state compiute violazioni del metodo di indagini grafologico (di cui a pag. 16 del ricorso);

g) sarebbero riscontrabili vizi nello svolgimento dell’esame del perito e del consulente non essendo stato dato tempo idoneo al perito per leggere e comprendere le controdeduzioni del consulente di parte e, inoltre, non sarebbe stata disposta la trascrizione delle dichiarazioni del consulente di parte delle quali si sarebbe pertanto persa traccia nell’ulteriore grado di giudizio;

h) sarebbe stata operata una irragionevole sopravvalutazione delle repliche del perito;

i) la Corte di appello sarebbe incorsa in illogicita’ e travisamenti nelle considerazioni di tipo grafologico riguardanti l’abbondanza quantitativa delle scritture comparative nel rispetto del contraddittorio, si sarebbe lasciata sedurre dal fallace argomento dell'”ictu oculi” improvvisandosi come esperta della materia e ritenendo erroneamente che la tipologia del supporto cartaceo, la forza, decisione e rapidita’ della manovra manuale possono influenzare la marcatura di un timbro, giungendo a conclusioni non basate su riferimenti ne’ tecnici, ne’ esperenziali.

2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), in materia di valutazione della prova testimoniale che sarebbe stata travisata e non adeguatamente valutata e, piu’ in generale, illogicita’ della motivazione per contrasto con elementi di prova in atti.

Secondo la difesa del ricorrente la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato una sorta di intangibilita’ alle dichiarazioni della persona offesa la quale ha escluso con estrema sicurezza di avere apposto la firma oggetto di esame, ben essendo possibile che il notaio si sia, anche solo in buona fede, semplicemente dimenticato di avere apposto la sottoscrizione contestata.

Sarebbe, inoltre, stata trascurata dalla Corte di appello la rilevante testimonianza del teste Roberto Rossi dalla quale emergerebbe che il notaio non ha mai disconosciuto in sua presenza la sigla contestata.

A cio’ si aggiunge il fatto che non e’ corretto sostenere che il timbro individuale del notaio (OMISSIS) non era piu’ in uso allo stesso all’epoca dei fatti, risultando documentato il contrario.

Errate sarebbero, infine, le considerazioni che fondano la credibilita’ della persona offesa sull’asserita assenza di un interesse nel processo e di motivi di inimicizia con l’imputata oltre che dal deterrente di un’imputazione per calunnia.

2.5. Vizi di motivazione della sentenza impugnata anche per travisamento di prove in atti.

Rileva al riguardo la difesa della ricorrente che contrariamente a quanto asserito dalla Corte di appello:

a) appare verosimile che il modulo contenente l’offerta dalla (OMISSIS) sia effettivamente pervenuto allo studio notarile;

b) vi e’ prova che il modulo e’ stato rispedito alla (OMISSIS) (la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni testimoniali sul punto dell’Isp. (OMISSIS));

c) le rilevate erroneita’ delle indicazioni contenute nel modulo d’ordine non tengono conto del momento della compilazione dello stesso che e’ rimasto ignoto.

2.6. Illegittimita’ della determinazione della pena in quanto, sebbene sollecitata sul punto, la Corte di appello non ha precisato se la pena base di sei mesi, applicata all’imputata per il reato ritenuto piu’ grave, sia al netto o al lordo della riduzione di un terzo prevista dall’articolo 489 c.p., e, in ogni caso, contrariamente a quanto affermato dai Giudici distrettuali la pena non sarebbe stata applicata nel minimo edittale nonostante la modestissima offensivita’ della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso nel quale si eccepiscono la genericita’ del capo di imputazione ed il difetto di prova del concorso di persone nel reato contestato e’ fondato nei limiti nei quali si dira’ nel prosieguo.

Va detto subito che il capo di imputazione e’ tutt’altro che generico e da’ perfettamente atto della condotta attribuita all’imputata in eventuale concorso con persone non identificate. Nessun vizio dell’imputazione e’, poi, ravvisabile nel fatto che sia stato contestato all’imputata un concorso con ignoti e cio’ non e’ ex se elemento idoneo a creare alcun pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa essendo stata data all’imputata, nel quadro dell’imputazione formalizzato dall’Accusa, la possibilita’ di fornire ogni elemento volto a dimostrare che nonostante il ruolo rivestito nell’azienda da lei rappresentata altri ben avrebbero potuto agire a sua insaputa e poi beneficiare dell’eventuale provento dell’azione truffaldina.

Del resto non perche’ uno o piu’ degli autori di un’azione delittuosa sono rimasti ignoti per cio’ solo un soggetto non sarebbe punibile a titolo di concorso nel reato.

Se quanto detto rende infondata la doglianza relativa alle modalita’ di formulazione del capo di imputazione, deve pero’ essere anche evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto di fondare la responsabilita’ concorsuale dell’odierna ricorrente sul fatto emerso incontestatamente dagli atti che la (OMISSIS) era il legale rappresentante della societa’ che aveva posto in essere il tentativo di truffa, era colei che aveva sottoscritto di persona la proposta contrattuale nonche’ la beneficiaria finale del buon esito della condotta delittuosa, il che – secondo i Giudici distrettuali – farebbe apparire del tutto inverosimile che un suo preposto o dipendente, senza il suo consenso ed a sua insaputa, abbia assunto l’iniziativa di falsificare il formulario di ordinazione e, quindi, lo abbia utilizzato per finalita’ truffaldine.

Il ragionamento della Corte di appello, in se’ non certo illogico, non appare tuttavia idoneo a superare il principio del “oltre ogni ragionevole dubbio” necessario fondamento per ogni affermazione di responsabilita’.

Infatti, anche a voler ritenere per mera ipotesi che la societa’ (OMISSIS) – della quale l’imputata e’ legale rappresentante – sia dedita al compimento di attivita’ truffaldine del tipo di quella qui in esame (assunto peraltro tutt’altro che dimostrato nel caso che ci occupa) la situazione descritta dai Giudici di merito porterebbe ad ipotizzare il compimento di attivita’ illecite di natura seriale il che contrasta con un’azione caratterizzata da indubbi elementi che la rendono assai “personalizzata”: appare logicamente inspiegabile (e comunque non e’ stato spiegato nella sentenza impugnata) che per il compimento di una truffa che, come detto, si ipotizza inserirsi in una attivita’ seriale – gli autori dell’azione abbiano proceduto non solo ad individuare la vittima (elemento questo piuttosto semplice), ma si siano addirittura procurati l’immagine del timbro della stessa provvedendo poi a realizzarne una copia.

In sostanza, manca nella sentenza impugnata lo scrutinio dei profili che rendano “individualizzante” il rapporto tra l’imputata e la persona offesa o comunque il rapporto tra un eventuale soggetto terzo (concorrente con l’imputata e comunque in grado di procurarsi tutti gli elementi e le informazioni necessari al perfezionamento dell’azione delittuosa) e l’odierna ricorrente.

Non puo’ bastare, pertanto, proprio per la specificita’ che caratterizza la vicenda truffaldina in esame, limitarsi ad affermare – come hanno fatto i Giudici del merito – la responsabilita’ dell’imputata solo in relazione alla “posizione” occupata dalla stessa nella struttura societaria della (OMISSIS) e ad un potenziale interesse evidentemente di natura economica alla consumazione del fatto-reato, il tutto senza neppure un’analisi delle precise modalita’ operative dell’azienda stessa e dei rapporti tra l’imputata ed i dipendenti della societa’ addetti al compimento delle attivita’ esecutive di predisposizione e di gestione dei contratti relativi ai servizi asseritamente prestati.

La carenza motivazione sul punto della sentenza impugnata ne impone l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano (individuata ex articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera c) per i necessari approfondimenti ed un conseguente nuovo giudizio sul punto.

2. Se gia’ quanto detto appare assorbente in relazione agli ulteriori profili di ricorso, e’ comunque doveroso occuparci anche degli stessi al fine di ben delineare il quadro e la soluzione delle ulteriori questioni sollevate.

Privo di fondamento ed anche di rilevanza e’, infatti, il secondo motivo di ricorso.

Va detto subito che ha pienamente ragione la difesa della ricorrente allorquando afferma che il Giudice di prima cura avrebbe posto in essere un’illegittima attivita’ istruttoria al di fuori del contraddittorio tra le parti e, piu’ in generale, del sistema processuale cimentandosi in camera di consiglio in ricerche a mezzo internet di informazioni relative alla societa’ (OMISSIS), poi giustificando l’utilizzo di tali informazioni come “fatto notorio”.

Pacifico e’, infatti, che il “fatto notorio” e’ quello che non richiede, pure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del “probandum”, qualificandosi come tale ogni dato che puo’ essere facilmente asseribile perche’ corrispondente a cognizioni comuni, storiche o “de rerum natura” (Sez. 6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Merola, Rv. 200665), quindi, sostanzialmente, un fatto acquisito alle conoscenze della collettivita’ con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Certo e’ pero’ che – anche indipendentemente dalla prova circa la verita’ o meno delle informazioni sulla societa’ (OMISSIS) ricavabili attraverso ricerche in internet – il fatto stesso che siano state necessarie ricerche per acquisire quelle informazioni rende ipso facto evidente che non si trattava certo di un fatto notorio. La circostanza che attraverso il ricorso ai moderni strumenti informatici un’informazione sia agevolmente accessibile ad una vasta platea di soggetti non rende di per se’ “notoria” l’informazione secondo le caratteristiche sopra indicate.

Fuor di dubbio e’, poi, il fatto che il Giudice non puo’ raccogliere ed utilizzare prove da lui acquisite al di fuori del contraddittorio delle parti.

Non sfugge, tuttavia, la circostanza che la Corte di appello nella sentenza impugnata non ha fatto alcun uso, al fine di confermare la penale responsabilita’ dell’imputata, delle informazioni de quibus.

Dalla semplice verifica del testo della sentenza della Corte di appello, si evince, infatti, che i Giudici distrettuali si sono semplicemente limitati a descrivere le emergenze della sentenza di primo grado sula base delle quali il Tribunale era addivenuto all’affermazione della penale responsabilita’ della (OMISSIS) (pag. 3), ma allorquando sono addivenuti alla propria decisione (pag. 7 e segg.) non hanno piu’ fatto menzione dell’elemento in contestazione cosi’ di fatto escludendone qualsivoglia rilevanza.

Le informazioni contestate non sono quindi in concreto state utilizzate dalla Corte di appello il che pertanto rende priva di concreta rilevanza la contestazione difensiva sul punto.

3. Privo di fondamento in tutti i suoi profili e’, altresi’, il terzo motivo di ricorso.

Ritiene il Collegio che nessuno dei vizi che la difesa della ricorrente ha ritenuto di rilevare nello svolgimento dell’accertamento peritale sia tale da configurare una nullita’ della sentenza impugnata.

Infatti, indipendentemente, dall’esito dell’accertamento peritale, dalla metodologia operativa (ivi compresa la scelta e l’individuazione delle scritture comparative) e scientifica che il perito ha ritenuto di utilizzare, dalle scelte di modalita’ di verbalizzazione dell’esame dei consulenti e, piu’ in generale, delle diverse tesi esistenti sul reale valore come prova scientifica delle perizie grafologiche, va detto che risulta documentalmente provato coma la difesa dell’imputata – attraverso anche l’operato dei propri consulenti tecnici – e’ stata posta in grado di difendersi e di confutare ogni profilo degli esiti della perizia (cosa che, del resto, ha fatto anche in questa sede).

Nessun violazione del diritto di difesa e’, pertanto, rilevabile nel caso in esame e nessun altra violazione di legge (ovviamente tale da comportare una delle nullita’ od inutilizzabilita’ tassativamente previste dal sistema processuale) e’ ravvisabile nell’iter procedurale per la formazione della prova e delle controprove in esame.

Per il resto non si puo’ non rilevare che la Corte di appello risulta avere preso in considerazione anche gli elementi indicati dalla difesa e dai suoi consulenti, e, attraverso il legittimo esercizio dei poteri discrezionali che le competevano (che non sono certo sindacabili in sede di legittimita’) ha operato le proprie valutazioni congruamente motivandole.

Inoltre detta motivazione, non e’ certo apparente, ne’ “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria o contrastante con le emergenze processuali.

Come e’ noto “in tema di perizia grafologica, la presenza di pareri discordanti impone al giudice, tenuto conto che un tale accertamento e’ fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva del suo autore piuttosto che da leggi scientifiche universali, di fornire autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni di adesione all’una piuttosto che all’altra valutazione” (Sez. 5, n. 23613 del 09/05/2012, Presicce, Rv. 252904) ed a tale onere la Corte di appello non risulta essersi sottratta.

Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e delle asseritamente connesse violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realta’ – ed inammissibilmente – di sottoporre a questa Corte di legittimita’ un nuovo giudizio di merito di fatti richiedendo anche una rivalutazione degli esiti degli accertamenti tecnici.

Al Giudice di legittimita’ e’ tuttavia preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perche’ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta L. 20 febbraio 2006 n. 46, e’ – e resta – giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

4. Non fondato e’ anche il quarto motivo di ricorso.

La Corte di appello risulta avere congruamente e logicamente motivato in relazione alle ragioni per le quali ha ritenuto di valutare positivamente la credibilita’ della persona offesa dal reato.

Sul punto appare sufficiente ricordare che questa Corte di legittimita’ ha gia’ avuto modo di chiarire che “in tema di prove, la valutazione della credibilita’ della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni” (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241) il che certamente non e’ avvenuto nel caso in esame.

Non risulta, poi, ravvisabile un travisamento della prova od anche solo una mera omissione di corretta valutazione della stessa con riguardo al fatto che il teste Roberto Rossi avrebbe affermato che il notaio (OMISSIS) non ha mai disconosciuto in sua presenza la sigla contestata.

In realta’ cosi’ non e’, atteso che nel momento in cui – come si e’ peraltro correttamente dato atto a pag. 22 del ricorso che qui ci occupa – il notaio (OMISSIS) si e’ lamentato con il proprio collaboratore affermando “Cos’e’ sta roba- Cioe’ io non ho ordinato niente…” lo stesso ha di fatto disconosciuto di avere sottoscritto qualsivoglia ordinativo per la prestazione di servizi da parte della (OMISSIS).

Parte ricorrente alla luce di cio’ tenta di accreditare la tesi alternativa secondo la quale il notaio potrebbe avere distrattamente firmato un atto sottopostogli dal suo collaboratore e, poi, essersi semplicemente dimenticato di avere apposto tale sottoscrizione ma, in materia di ricorso per Cassazione, perche’ sia ravvisabile la manifesta illogicita’ della motivazione considerata dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioe’ desunti dai dati acquisiti al processo (e tali non possono certo ritenersi le dichiarazioni sul punto del teste Rossi), e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).

Infine, anche con riguardo alle questioni legate all’uso del timbro del notaio (OMISSIS) la sentenza impugnata – ma ancor prima di essa la sentenza del Tribunale – hanno fornito al riguardo spiegazioni congrue e logiche in una “doppia conforme” anche sotto questo profilo intangibile.

5. L’infondatezza investe, inoltre, anche il quinto profilo di ricorso.

Ritiene il Collegio che nessun travisamento della prova sia ravvisabile nelle dichiarazioni del teste Isp. (OMISSIS) e che la difesa della ricorrente di fatto operi una interpretazione “forzata” (oltre che unilateralmente orientata) delle dichiarazioni del predetto teste.

L’Isp. (OMISSIS) ha, infatti, reiteratamente affermato che gli unici accertamenti che erano stati compiuti riguardavano il fatto che una busta aveva viaggiato dall’Italia verso la Germania previo transito attraverso una casella postale di Lodi ed ha chiarito – come appare ovvio – che sul contenuto del plico nulla era possibile affermare.

Solo a fronte di una domanda difensiva – che pero’ deve essere inevitabilmente contestualizzata e non certo estrapolata in una affermazione vagante nell’etere – il predetto testimone ha affermato che “dagli atti” (non e’ dato neppure sapere da quali) si evince che il contenuto della busta “sarebbe” (si noti il condizionale) consistito nel modulo precompilato di adesione al contratto.

Trattasi di un’affermazione palesemente vaga (rispetto alle affermazioni lapidarie precedentemente rese), che si pone in contrasto anche con la semplice logica (non si vede infatti sulla base di quali elementi si possa affermare che quella busta potesse contenere non solo un contratto ma proprio il contratto sottoscritto dalla persona offesa) e che non assume certo i caratteri della decisivita’ e cio’ anche a prescindere dal rilievo che con riguardo alla valutazione sul punto ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioe’ doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova puo’ essere rilevato in sede di legittimita’ solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato e’ stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado il che non e’ avvenuto.

Per il resto anche sul punto le decisioni dei Giudici di merito risultano congruamente e logicamente motivate con riguardo ai tempi ed alla modalita’ di possibile compilazione del modulo contrattuale (oltre che con riguardo ai tutt’altro che irrilevanti errori contenuti nello stesso).

6. L’esame del sesto motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio non e’ necessario alla luce dell’evidenziata necessita’ di procedere all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

7. Rimane in questa sede solo da dire dell’ulteriore reato per il quale e’ intervenuta pronuncia di condanna.

Dalla lettura del capo di imputazione contenuto nella sentenza impugnata emerge una contestazione alternativa con riguardo ai riferimenti normativi (articoli 485 “o” 489 c.p.) anche se poi dal testo dell’imputazione stessa e dalla sentenza di primo grado risulta chiarito che all’odierna ricorrente si contesta di aver fatto “uso” di una scrittura privata con firma falsa (condotta per la quale e’ intervenuta quindi la condanna).

Ora, come e’ noto, il Decreto Legislativo n. 7 del 2016, ha abrogato il reato di falso in scrittura privata di cui all’articolo 485 c.p., nonche’ ha cancellato l’articolo 489 c.p., comma 2, che cosi’ recitava “Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto e’ punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”, con la conseguenza che il testo vigente della norma di cui all’articolo 489 c.p., e’ rimasto il seguente: “Chiunque senza essere concorso nella falsita’, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”.

Ritiene il Collegio che e’ del tutto evidente dal contesto normativo sopra richiamato che anche l’uso di scrittura privata falsa non e’ piu’ previsto dalla legge come reato.

Cio’ e’ desumibile:

a) dal fatto che mentre l’articolo 489 c.p., comma 2, faceva espresso richiamo alle “scritture private” il testo normativo oggi vigente fa un piu’ generico riferimento all’atto falso”;

b) dal fatto che nel concetto come detto piu’ generico di “atto falso” non possono piu’ essere ricomprese le “scritture private” sia per espressa eliminazione della parte della norma che le riguardava, sia per il fatto che la norma stessa prevede un trattamento sanzionatorio (“soggiace alle pene stabilite dagli articoli precedenti ridotte di un terzo”) che e’ venuto meno attraverso l’abrogazione dell’articolo 485 c.p., cosi’ facendo perdere il parametro normativo di riferimento;

c) dal fatto che sarebbe a dir poco illogico (se non addirittura incostituzionale) che il Legislatore abbia stabilito che non e’ piu’ reato falsificare una scrittura privata mentre continuerebbe ad esserlo la condotta – indubbiamente meno grave – del fare uso della scrittura falsa;

d) dal fatto che mentre secondo il testo dell’articolo 489 c.p., vigente all’epoca delle condotte qui in esame il Legislatore aveva richiesto per la punibilita’ dell’uso della scrittura privata falsa un elemento ulteriore – il dolo specifico (il “fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”) attualmente l’uso della scrittura privata falsa sarebbe punibile a mero titolo di “dolo generico” cosi’ addirittura estendendo in fatto le ipotesi di punibilita’ dell’uso di tale scrittura.

Da quanto detto e’ pertanto chiaro che l’unica lettura possibile e costituzionalmente orientata del contesto normativo sopra descritto nel quale il Legislatore aveva in origine deciso di ben differenziare l’ipotesi specifica dell’uso della “scrittura privata” falsa rispetto a quella piu’ generica dell’uso di un “atto falso” ed ha, con l’intervento operato con il Decreto Legislativo n. 7 del 2016, addirittura eliminato ogni riferimento alla “scrittura privata” e’ quella di ritenere che anche l’uso di scrittura privata falsa oggi non e’ piu’ previsto dalla legge come reato.

Cio’ impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di falso perche’ il fatto non e’ (piu’) previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

Annulla nel resto con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, per nuovo giudizio

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