Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 27 giugno 2016, n. 26582

Il piccolo spaccio organizzato certamente non esclude l’ipotesi lieve, purché di piccolo spaccio si tratti, dovendosi intendere, per tale, un’attività che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi che non siano incompatibili con la minima offensività del fatto, ma che non abbia ad oggetto la cessione ad una vastissima platea di soggetti ed in più occasioni di sostanza stupefacente

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 27 giugno 2016, n. 26582

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco – rel. Consigliere
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia G. – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA in data 14 novembre 2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CIAMPI FRANCESCO MARIA;
sentite le conclusioni del PG in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso e per il ricorrente l’avvocato (OMISSIS) del foro di Roma il quale deposita nomina a sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di Padova e si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza resa in data 14 novembre 2014 la Corte d’Appello di Venezia, confermava la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Padova in data 22 aprile 2014, appellata da (OMISSIS).
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli articoli 81 e 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del proprio difensore il (OMISSIS) deducendo violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) per mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato.
Lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale non avrebbe ricondotto gli episodi in contestazione nell’ambito della previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Sul punto la sentenza impugnata ha cosi’ motivato: l’insistita procrastinazione ed il numero esorbitante di aventi causa, l’iniziativa di spaccio riferita ad (OMISSIS), durata anni, assume connotazione “professionale” e non occasionale.
Osserva il Collegio: e’ pur vero che come precisato da questa Corte in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, non e’ incompatibile con lo svolgimento di attivita’ di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa. Tuttavia va ricordato che le SS.UU. hanno precisato che la (allora) circostanza attenuante speciale puo’ essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensivita’ penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalita’, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (cfr. Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010; cosi’ anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv. 232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit.).
Occorre per completezza evidenziare, in risposta alle argomentazioni difensive spese sul punto dal ricorrente che si fondano sull’interpretazione sistematica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, che il piccolo spaccio organizzato certamente non esclude l’invocata ipotesi lieve, purche’ di piccolo spaccio si tratti, dovendosi intendere, per tale, un’attivita’ che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attivita’ dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonche’ di guadagni limitati e che puo’ ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi che non siano incompatibili con la minima offensivita’ del fatto (cosi’ Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, che ha ritenuto compatibile con il piccolo spaccio la detenzione di poche decine di dosi di droga leggera) ma che non abbia ad oggetto, come nel caso in esame, la cessione ad una vastissima platea di soggetti ed in piu’ occasioni di sostanza stupefacente.
Pertanto la motivazione della Corte di merito appare esaustiva e rispondente ai principi sopra enunciati.
4. Il ricorso va conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *