Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 27 giugno 2016, n. 26593

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 27 giugno 2016, n. 26593

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonard – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 127/2013 della CORTE d’APPELLO di MILANO, del 03/03/2015;
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. Dott. CAPPELLO Gabriella;
lette le conclusioni scritte de Procuratore Generale, in persona del Dott. D’AMBROSIO Vito che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, con le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 03/03/2015, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da (OMISSIS), condannandolo alle spese in favore del Ministero convenuto. La domanda era stata avanzata in relazione all’arresto del predetto il 18/05/05 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino in pari data per il reato di cui all’articolo 270 bis c.p. (partecipazione ad associazione con finalita’ di terrorismo internazionale denominata Gruppo Islamico Combattente Marocchino), ipotesi dalla quale il predetto veniva poi assolto dalla Corte d’Assise di Milano con sentenza del 24/05/07 perche’ il fatto non sussiste (in motivazione) e per non aver commesso il fatto (nel dispositivo). La sentenza passava in giudicato per rinuncia all’appello da parte del pubblico ministero.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo di difensore, deducendo:
– vizio motivazionale, in relazione al fondamento della decisione, in cui riposa la convinzione che la condotta tenuta dal ricorrente sia stata tale da integrare il requisito della colpa grave previsto dall’articolo 314 c.p.p., comma 1, conclusione pero’ smentita dai fatti appurati nella sentenza assolutoria;
– violazione di legge in relazione al concetto di colpa grave ritenuto nell’ordinanza rispetto a quello elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso, avendo la Corte di merito ritenuto che l’istante aveva concorso con colpa grave a dare causa alla detenzione subita, colpa consistita nell’attivita’ di scarico, dal computer esistente nel suo ufficio e dal medesimo utilizzato, di materiale propagandistico per la divulgazione della guerra santa e di natura didattica per l’addestramento dei combattenti, elementi tutti desunti dalla sentenza di assoluzione, che non aveva ritenuto sufficienti i dati indicati per ritenere sussistente una associazione con finalita’ di terrorismo internazionale, pur indicando analiticamente gli elementi di sospetto; ha poi aggiunto che i motivi si fondano sulle motivazioni della decisione assolutoria, confondendo i dati valutati in sede di indagini con quelli accertati in dibattimento, in violazione dell’articolo 591 c.p.p. e articolo 581 c.p.p., lettera c).
4. L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato propria memoria, con la quale ha chiesto la conferma dell’ordinanza impugnata, ritenendo che i giudici della riparazione abbiano legittimamente operato il vaglio demandato attraverso un giudizio ex ante e sulla base dell’idoneita’ delle condotte dell’indagato a trarre in inganno l’A.G. ed a porsi come situazione sinergica alla causazione dell’evento detenzione, tenuto conto dell’autonomia del giudizio della riparazione rispetto a quello di merito, in virtu’ della quale correttamente la Corte di Milano ha valutato il materiale acquisito nel processo, non gia’ per rivalutarlo, bensi’ per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione di natura civilistica, e cosi’ accertato che sussisteva una causa di esclusione del diritto alla riparazione, avendo l’istante posto in essere, per macroscopica imprudenza e superficialita’, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’A.G., concretatasi nell’adozione del provvedimento restrittivo della liberta’ personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.
2. Emerge dall’ordinanza impugnata che il titolo cautelare ha tratto origine dagli esiti di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, da cui si era desunto il coinvolgimento dell’istante nel sodalizio criminoso.
La Corte d’Assise di Milano, con sentenza del 24/05/07, ha assolto (OMISSIS) per ritenuta mancanza di riscontri circa l’esistenza di un’associazione con finalita’ terroristiche nel territorio dello Stato, in difetto di una struttura stabile, idonea a realizzare una serie indeterminata di reati, dotata necessariamente di una corposita’ sociale indipendente rispetto alle persone e all’attivita’ dei suoi membri, con ripartizione dei ruoli tra gli associati, vincoli gerarchici e regole di condotta da osservare.
Il giudice della riparazione ha ritenuto che la sentenza assolutoria avesse accertato o comunque non escluso alcuni fatti che, pur essendo insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell’istante, ne attestavano comunque un comportamento gravemente colposo, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nel reato ascrittogli. A tal fine quel giudice ha richiamato la sentenza assolutoria, nella parte in cui vi si affermava la mancata dimostrazione della esistenza di un sodalizio criminoso, ma – al piu’ – di un mero accordo tra persone che parlano in termini criptici, si muovono con circospezione e cercano di sfuggire ai pedinamenti della polizia; che, esaminate, forniscono giustificazioni reticenti e scarsamente plausibili; che mostrano una chiara adesione all’ideologia islamica fondamentalista; che raccolgono denaro per la causa comune; che tengono contatti con persone operanti all’estero all’interno di organizzazioni responsabili di azioni violente, documentate da videocassette trovate in loro possesso; che dispongono, infine, di materiale propagandistico nel quale viene esaltata la lotta contro gli infedeli e si inneggia alle azioni violente e criminali dei kamikaze.
Alla luce di tali affermazioni, il giudice della riparazione ha ritenuto, quindi, l’esistenza di comportamenti gravemente colposi, dai quali nella fase delle indagini preliminari ben poteva dedursi, da parte degli inquirenti, l’appartenenza dei soggetti inquisiti ad un’organizzazione terroristica internazionale. Con specifico riferimento all’istante, la Corte di Milano ha rilevato che costui si era volontariamente posto nella situazione di essere incriminato, innanzi tutto per la sua attivita’ di navigazione in Internet (egli, Imam della Moschea di Varese, aveva visionato e scaricato del materiale propagandistico per la divulgazione della guerra santa e di natura didattica per l’addestramento dei combattenti; le pagine web erano state visionate sul computer sito nell’ufficio di (OMISSIS) e da lui utilizzato; aveva reperito e distribuito materiale propagandistico relativo al progetto islamico jihadista sulla base delle conversazioni intercettate), comportamenti che la Corte di merito afferma non esser stati smentiti dalla sentenza assolutoria, essendosi il giudice di merito limitato ad affermarne la inidoneita’ a configurare una condotta associativa.
3. Con i motivi di ricorso, parte ricorrente ha contestato l’ordinanza impugnata sotto un duplice profilo.
Innanzitutto ha rilevato che l’attivita’ (visione e scaricamento di materiale propagandistico per la divulgazione della guerra santa e di natura didattica per l’addestramento dei combattenti) nella quale si sarebbe sostanziato il comportamento ostativo attribuito al richiedente sarebbe smentita dalle risultanze dell’accertamento compiuto nel giudizio di merito, poiche’ tale attivita’ di navigazione non era stata in tal sede attribuita al sig. (OMISSIS). Ha poi precisato che, sebbene nell’ordinanza applicativa della misura cautelare si fosse affermato che l’utenza telefonica associata alla linea ADSL oggetto di intercettazioni informatiche fosse spesso utilizzata dal ricorrente per le proprie comunicazioni personali, la circostanza non aveva pero’ condotto la Corte a ritenere che detta linea fosse di appannaggio esclusivo dell’istante, essendosi unicamente affermato che l’utenza era intestata alla Associazione culturale giovani immigrati di Varese e provincia ed era nella disponibilita’ dell’Imam (OMISSIS), essendo pure emerso che gli inquirenti non avevano potuto identificare le persone presenti nella moschea, essendosi unicamente accertato che erano stati visitati alcuni siti e scaricato materiale vario.
Si e’ contestato che il compimento di quei fatti sia stato affermato, cio’ costituendo presupposto indefettibile per ravvisare il comportamento ostativo e rilevato anche un vizio motivazionale del provvedimento censurato nella parte in cui la Corte di Milano, condizionata da un passaggio della sentenza assolutoria, di per se’ non qualificabile come descrizione di un fatto, quanto piuttosto valutazione di esso, ha considerato i comportamenti di tutti gli imputati come fossero un unicum inscindibile ed attribuibile alla totalita’ degli stessi, sottolineando l’utilizzo della locuzione “al piu'” da parte della Corte d’Assise di Milano, indicativo di un’approssimazione giustificabile solo in virtu’ della natura assolutoria della pronuncia in cui essa e’ contenuta.
Si e’ pure osservato che la Corte della riparazione ha omesso di considerare altri passaggi della sentenza assolutoria in cui si dava atto dell’assoluta assenza di prova in ordine ad obiettivi criminosi e ad attivita’ concrete poste in essere per dar corso ai propositi anche a livello di atti preparatori, passaggio questo che la difesa valorizza per dimostrare l’esclusione di comportamenti ostativi, essendosi il giudice del merito – nella sua valutazione – spinto ben al di la’ del rilevante penale, rilevando che il rinvio alla motivazione della sentenza di assoluzione e’ circostanza che gia’ di per se’ giustificherebbe qualche perplessita’ circa l’effettiva autonomia di giudizio del giudice della riparazione.
Infine, il ricorrente ha ritenuto integrata una violazione di legge nella connotazione che la Corte d’appello di Milano avrebbe dato al concetto di colpa grave, essendosi il sig. (OMISSIS) limitato al comportamento normale di un individuo chiamato a ricoprire la carica di Imam e non avendo quel giudice operato il necessario distinguo tra i tre coimputati, distinguo che, invero, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, non avrebbero operato neppure il giudice della cautela e quello del giudizio di merito.
4. Cio’ posto, si rileva in linea generale e in base al costante orientamento di questa corte (cfr. Sez. U., sentenza n. 34559 del 26/06/2002 C.c. (dep. 15/10/2002), Rv. 222263; ma anche successivamente sez. 4, sentenza n. 9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/02/2014) Rv. 259082), che, “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, e’ incensurabile in sede di legittimita’. (Nell’occasione, la Corte ha affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della liberta’ personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza, che quest’ultimo abbia avuto, dell’inizio dell’attivita’ di indagine, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante”, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorche’ in presenza di errore dell’autorita’ procedente, la falsa apparenza della sua configurabilita’ come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto).
5. Tanto premesso, si rileva che il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, contestando sostanzialmente la valutazione che quel giudice ha fatto di alcuni elementi pur emersi nel giudizio di merito e ritenuti dal giudice penale insufficienti ad integrare i presupposti del reato ipotizzato, da un lato affermando che tali comportamenti erano stati attribuiti a tutti gli imputati globalmente e non al ricorrente individualmente; dall’altro, contestando lo stesso passaggio motivazionale al quale ha fatto riferimento la Corte territoriale per ritenere confermati quegli stessi comportamenti.
Tuttavia, cosi’ facendo, la parte ha proposto una lettura alternativa degli elementi fattuali valorizzati dal primo giudice e da quegli ricavati dalla stessa sentenza di assoluzione, attraverso una motivazione del tutto logica, adeguata e coerente con gli elementi indicati, che preclude ogni rivisitazione in questa sede.
Inoltre, il ricorrente ha censurato il rinvio che il giudice della riparazione ha fatto ad interi stralci della sentenza assolutoria, ritenendo per tal via seriamente compromessa l’autonomia che dovrebbe caratterizzare la valutazione propria di tale procedimento rispetto a quello di merito, al contempo lamentando la mancata valorizzazione di altre parti di quella stessa sentenza, in cui si dava atto dell’assenza di elementi incriminanti (concreti obiettivi criminosi, attivita’ preparatorie o comunque funzionali alla loro esecuzione), incorrendo in tal modo proprio in quella contraddittorieta’ che ha preteso rinvenire nella ordinanza impugnata.
6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero convenuto che ritiene equo liquidare in complessivi Euro 1.000,00; gli accessori seguono come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell’Economia che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.

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