Non costituisce evento eccezionale e imprevedibile, tale da escludere la responsabilità del conducente un autoveicolo, l’attraversamento in orario notturno, da parte di un pedone, di una strada costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo. In tale condizione, infatti, il conducente un’autovettura deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e tenere conseguentemente un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 23 settembre 2016, n. 39474
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia – rel. Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 146/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/09/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delia Cardia che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l’Avv. (OMISSIS) del Foro di Mantova per l’imputato che si riporta alle conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 17 aprile 2010 il Tribunale di Mantova assolveva perche’ il fatto non costituisce reato (OMISSIS) imputato del reato di cui all’articolo 589 c.p., commi 1 e 2, perche’, quale conducente della vettura Fiat Marea tg. (OMISSIS), percorrendo la SS (OMISSIS) in direzione (OMISSIS), giunto in prossimita’ del KM (OMISSIS), investendo il pedone (OMISSIS) mentre attraversava la strada, ne cagionava la morte per le gravi lesioni riportate a seguito dell’urto (lo stesso urtato dal lato sinistro dell’autovettura veniva sbalzato nell’opposta corsia di marcia e qui investito da altra autovettura). Cio’ in violazione delle norme sulla circolazione stradale ed in particolare omettendo di percepire tempestivamente la presenza del pedone, omettendo di porre in essere una tempestiva manovra eversiva verso destra in modo da evitare l’impatto e/o omettendo di tenere una velocita’ di guida adeguata.
In particolare, il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza assolutoria perche’ il fatto non costituisce reato sulla base delle seguenti considerazioni. La CTU espletata durante le indagini non ha potuto accertare il momento in cui l’automobilista ha percepito la presenza del (OMISSIS) – che uscito dal bar sul lato della strada stava raggiungendo la propria autovettura parcheggiata sul lato opposto – sulla sede stradale. Peraltro il CTU ha attribuito la causa del decesso, alternativamente, all’omesso tempestivo rilievo della presenza del pedone sulla strada, alla mancata manovra evasiva che avrebbe evitato l’urto ovvero all’aver tenuto una velocita’ non adeguata alle condizioni del momento.
Orbene il giudice di prime cure ha ritenuto che l’istruttoria dibattimentale non abbia consentito di accertare il punto esatto della semicarreggiata ove e’ avvenuto l’impatto. Con riferimento alla velocita’ e’ stata valorizzata la deposizione del conducente della macchina che seguiva quella dell’imputato secondo la quale quest’ultima procedeva ad una velocita’ non superiore ai 50 KM/h ed il limite di velocita’, trattandosi di strada extraurbana, e’ di 90 KM/h. Quindi il giudice di primo grado ha ritenuto l’evento mortale non attribuibile all’eccessiva velocita’ dell’autovettura dell’imputato.
Con riguardo all’omessa tempestiva percezione del pedone, infine, il giudice di prime cure ha notato che non era stato possibile accertare a quale distanza si trovasse l’auto dell’imputato quando il (OMISSIS) aveva iniziato l’attraversamento, ne’ con quale andatura lo stesso procedesse e quanti metri avesse percorso prima di essere investito. Dunque in assenza di tali elementi il predetto giudice ha ritenuto non possibile affermare se il (OMISSIS) viaggiasse ad una velocita’ tale da non riuscire a percepire la realta’ circostante ed a porre in essere una manovra di emergenza.
Viceversa il giudice di prime cure ha ritenuto che la responsabilita’ dell’infausto accaduto fosse da attribuire esclusivamente alla condotta imprudente del (OMISSIS) che aveva iniziato l’attraversamento in condizioni di precaria visibilita’ dovute all’orario ed alla presenza di intenso traffico sulla sede stradale, senza prestare adeguata attenzione ed omettendo di dare la precedenza alle vetture in transito.
Proposto appello, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli. Concesse le attenuanti generiche – riconosciute equivalenti rispetto alla contestata aggravante – condannava lo stesso alla pena di un anno di reclusione nonche’ al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio. Concedeva allo stesso i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Infine condannava lo stesso al risarcimento del danno subito dalle costituite parti civili da liquidarsi in sede civile e disponeva in favore delle stesse il versamento di una provvisionale.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilita’. In particolare, la difesa si censura il fatto che la Corte di appello abbia disatteso la sentenza di primo grado basandosi sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente fornita nell’elaborato peritale. Tale ricostruzione, infatti, sarebbe inutilizzabile in quanto il CTU del Tribunale in sede dibattimentale ha ammesso che nessun dato certo circa la dinamica dell’incidente ha potuto trovare riscontro probatorio e che le conclusioni della perizia risultano viziate da una ricostruzione assunta aprioristicamente. A detta della difesa, il CTU sarebbe partito dal dato – riportato nel verbale dei CC ma non provato – che il (OMISSIS) avesse iniziato l’attraversamento della strada perpendicolarmente per portarsi dalla parte opposta della carreggiata ove si trovava parcheggiata la sua autovettura.
2) Erronea applicazione della legge penale in relazione all’onere della prova. Secondo la difesa la Corte di appello, nel riformare la pronuncia di primo grado, “non si e’ assunta l’onere di provare la responsabilita’ dell’imputato attraverso la proposizione di prove oggettive e concludenti limitandosi, pur accettando la totale mancanza di dati certi, a criticare la conclusione assolutoria”.
3) Mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione a plurimi profili del procedimento argomentativo seguito dalla Corte di appello. In particolare, secondo la difesa la Corte territoriale, avrebbe smentito la sentenza assolutoria sulla base di considerazioni del tutto illogiche ed avrebbe trascurato dati oggettivi di pacifica rilevanza pur acquisiti al processo.
Difatti, continua il ricorrente, la Corte di appello ha preso le mosse dall’orientamento giurisprudenziale in base al quale “in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilita’ per l’investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne’ prevedibile, da sola sufficiente a produrre l’evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilita’ di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile”. Dunque nella condotta del conducente non deve essere ravvisabile alcun profilo di colpa.
Ebbene la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non potesse arrivarsi alla suddetta conclusione sulla base di una serie di argomentazioni, a detta della difesa, non condivisibili.
Innanzitutto il giudice di appello, dopo aver dato atto che nel punto dell’incidente la strada era priva di illuminazione – cosi’ come affermato dal CTU – ha successivamente affermato in motivazione che la zona godeva di sufficiente illuminazione per la presenza di esercizi ed insediamenti siti sul lato della strada nonche’ per l’azione dei fanali delle vetture in transito.
Dunque il giudice di seconde cure ha proposto una descrizione dello stato della strada di fatto non provata ed anzi ripetutamente negata dal CTU e dal giudice di primo grado che hanno evidenziato come la strada in questione non sia illuminata nel punto dell’incidente e per chilometri. Quindi si possono immaginare le condizioni di scarsa visibilita’ presenti alle ore 19 del (OMISSIS), mese nel quale il sole tramonta alle 17:48. Ancora la Corte di appello, prosegue la difesa, ha dato atto della condotta improvvida della vittima che ha deciso di attraversare la strada in assenza di apposito attraversamento pedonale, in un punto privo di illuminazione ed in presenza di un intenso traffico. Poi, pero’, la stessa ha concluso che tale comportamento non puo’ considerasi “condotta cui attribuire efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento” ed ha concluso per l’attribuibilita’ dell’evento mortale all’odierno imputato violando cosi’ il principio per cui la colpevolezza va provata (e motivata) oltre ogni ragionevole dubbio. Cio’ appare ancor piu’ evidente, secondo la difesa, se si considera l’impossibilita’, acclarata dal giudice di prime cure, di ricostruire con precisione il comportamento del pedone in quanto lo stesso non e’ stato visto da nessuno nel momento dell’attraversamento.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso relativo all’asserita inutilizzabilita’ della perizia del CTU e’ infondato. La difesa, infatti, fa derivare l’inutilizzabilita’ dal fatto che il CTU avrebbe affermato in dibattimento di essersi basato, nella ricostruzione dell’incidente, sulla circostanza che il (OMISSIS) avesse iniziato l’attraversamento della strada perpendicolarmente per portarsi dalla parte opposta della carreggiata ove si trovava parcheggiata la sua autovettura. Dato questo riportato nel verbale dei CC ma non suffragato, a detta del ricorrente, da alcun riscontro probatorio.
Invero, come messo in luce nella sentenza di appello, il suddetto presupposto e la ricostruzione della dinamica che ne deriva risultano da una serie di dati a cominciare dalla deposizione della teste Cappa, moglie dell’imputato. La stessa si trovava a fianco del marito al momento dell’incidente e ha affermato di aver visto, contestualmente all’urto, una sagoma sul lato sinistro della corsia di marcia. La presenza di tale sagoma, pero’, non e’ stata percepita dal (OMISSIS), che pure ha dichiarato di viaggiare a distanza di sicurezza dall’autovettura che lo precedeva. Dunque, secondo la Corte territoriale, due sono le possibili ipotesi: o il (OMISSIS) ha lasciato sfilare l’autovettura che precedeva quella dell’imputato e ha iniziato ad attraversare giungendo in maniera fulminea in prossimita’ della linea di mezzeria in concomitanza con il sopraggiungere del (OMISSIS); o lo stesso gia’ si trovava in prossimita’ di tale linea e stava aspettando di completare l’attraversamento.
Orbene nessun elemento, continua la Corte territoriale, rende plausibile la prima ipotesi dal momento che la vittima era una persona di piu’ di sessant’anni e, quindi, non in grado di compiere uno scatto repentino e cosi’ veloce da raggiungere la linea di mezzeria nel breve lasso di tempo intercorso tra il passaggio della macchina che precedeva l’imputato ed il sopraggiungere di quella dello stesso. Dunque l’unica ipotesi possibile e’ che il (OMISSIS) gia’ si trovasse in prossimita’ di tale linea e stesse aspettando di completare l’attraversamento.
Al pari infondati risultano il secondo ed il terzo motivo di censura. In particolare, il ricorrente, tramite la deduzione del vizio di motivazione e della violazione di legge in punto di onere probatorio, mira ad ottenere in questa sede una rivalutazione del materiale probatorio. Operazione, quest’ultima, come e’ noto preclusa al giudice di legittimita’ qualora le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione non risultino palesemente illogiche e contraddittorie.
Da questo punto di vista la sentenza di appello appare ineccepibile in quanto la Corte territoriale ha spiegato, con dovizia di particolari, l’iter che la ha condotta a ritenere provata la responsabilita’ del (OMISSIS) al di la’ di ogni ragionevole dubbio; con cio’ disattendendo la sentenza di primo grado e la diversa tesi difensiva tramite argomentazioni del tutto convincenti, logiche e condivisibili.
In particolare, occorre precisare che – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – la sentenza di appello non afferma mai che la zona interessata dall’incidente fosse buia ma soltanto che la stessa non era servita da illuminazione pubblica. La Corte territoriale ha infatti piu’ volte rilevato che la strada in questione, pur non servita da illuminazione pubblica, godeva di sufficiente illuminazione indotta dalle luci degli esercizi e degli insediamenti posti al lato della sede stradale nonche’ dall’azione dei fanali delle numerose autovetture transitanti in entrambi i sensi di marcia.
Ne’, prosegue il giudice di secondo grado, si puo’ escludere che il (OMISSIS) non fosse visibile per il solo fatto che lo stesso indossava abiti scuri. Difatti la moglie del (OMISSIS), seduta nel posto passeggero al lato del marito, ha affermato di aver visto la sagoma della vittima.
Dunque, ha logicamente concluso il giudice di appello, in presenza delle suddette condizioni di illuminazione era ben possibile, per un conducente vigile e diligente, avvedersi della presenza del (OMISSIS). Di conseguenza, seppur la vittima ha tenuto una condotta poco prudente – attraversando in assenza di apposito attraversamento ed in condizioni di traffico sostenuto – non si puo’ ritenere che il suo comportamento integri una causa eccezionale, del tutto atipica, imprevista ed imprevedibile da sola idonea a causare l’evento lesivo e, quindi, tale da escludere qualsivoglia profilo di colpa del conducente.
Tale conclusione appare del tutto logica ed in linea con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilita’ del conducente per l’investimento del pedone, e’ necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell’evento; causa da sola sufficiente a produrlo (ex multis Cass. Sez. 4 n. 10635/2013 RV 255288; Cass. Sez. 4 n. 33207/2013 RV 255995). In altre parole, e’ appena il caso di precisare che, quando una strada e’ costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimita’ di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli. Insomma non e’ affatto eccezionale ed imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo ed il conducente dell’autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualita’.
Cio’ consente di escludere che il (OMISSIS) possa andare esente da colpa. Giustamente, pero’, la Corte ha riconosciuto un concorso colposo del danneggiato del 35%.
Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
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