Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 11 luglio 2017, n. 33769

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 11 luglio 2017, n. 33769

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso;

Dato atto che alcun difensore e’ comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 12 luglio 2016, la Corte d’appello di Torino ha riformato unicamente in punto di pena (dichiarando prevalenti rispetto alla contestata aggravante le circostanze attenuanti generiche, gia’ concesse in equivalenza, e confermando nel resto) la sentenza con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Alessandria, in data 27 gennaio 2015, in relazione al reato p. e p. dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera C, e articolo 2 bis, contestato come commesso il (OMISSIS).

2. Avverso la prefata sentenza d’appello ricorre il (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo con unico motivo vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Deduce l’esponente che lo stato d’ebbrezza e’ stato ravvisato in quanto il (OMISSIS), che in realta’ e’ astemio, aveva assunto prima di mettersi alla guida un farmaco (il Sandimmun Neoral) contenente etanolo, a lui prescritto fin dal 2010 per curare una patologia al bulbo oculare. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito non gli abbia creduto e che non ha fornito adeguata motivazione neppure a fronte di quanto evidenziato dal consulente di parte; non si e’ poi tenuto conto che lei istruzioni contenute nella confezione del farmaco, pur indicando la presenza di metanolo, nulla dicono in ordine a cautele da adottare nel porsi alla guida. Ancora, l’esponente rileva la contraddittorieta’ della concessione delle attenuanti generiche prevalenti a fronte della negligenza e imprudenza ascritte al prevenuto; ed infine lamenta che non sia stata considerata dalla Corte territoriale la sussistenza della scriminante dello stato di necessita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Nella motivazione della sentenza impugnata si sottolinea che, da un lato, la prescrizione di un farmaco risalente a tre anni prima della violazione non costituisce prova dell’assunzione del farmaco stesso; e che dall’altro lo stesso consulente della difesa ha riconosciuto che 160 mg. di etanolo iniettati direttamente in vena causerebbero un’alcolemia pari a 0,032 g/l, di gran lunga inferiore rispetto a quella rilevata nel caso di specie (1,77 g/l in occasione della prima rilevazione, 2,00 in occasione della seconda). Ne deriva che non puo’ dirsi assolto l’onus probandi richiesto nella specie all’imputato, il quale deduca che il tasso alcolemico oggetto di rilevazione nei suoi confronti derivava dall’assunzione di farmaci: al riguardo, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che la prova liberatoria non puo’ consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilita’ del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione (cfr. Sez. 4, n. 15187 del 08/04/2015, Bregoli, Rv. 263154)

1.1. Correttamente, poi, la Corte di merito ha osservato che la condotta del (OMISSIS) sarebbe stata comunque caratterizzata da imprudenza, atteso che le istruzioni allegate al farmaco, pur in mancanza di evidenze circa controindicazioni dell’assunzione del farmaco per chi si ponga alla guida di autoveicoli, riportano chiaramente la presenza di etanolo nel Sandimmun, precisando che esso “puo’ essere dannoso per gli alcolisti”. E’ noto al riguardo che l’elemento psicologico del reato de quo non e’ escluso dall’assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilita’ dell’assunzione con la circolazione stradale (Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835).

1.2. Priva di pregio e’, infine, l’evocazione della causa di giustificazione dello stato di necessita’, sia in quanto essa si pone in diretta correlazione con quanto gia’ osservato in ordine alla prova dell’assunzione del farmaco da parte del (OMISSIS) prima di mettersi alla guida e della dipendenza da tale assunzione del tasso alcolemico rilevato sullo stesso (prova che, come detto, non e’ stata fornita); sia in quanto nulla risulta argomentato dal deducente in ordine alla sua effettiva e inevitabile necessita’ di porsi alla guida in occasione dell’accertato illecito.

2. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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