Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza  n. 46215,  del 13 dicembre 2011

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p., dal giudice del tribunale di Ascoli Piceno, venne applicata a C. P. la pena concordata tra le parti di anni uno e mesi 10 di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., e art. 609 quater c.p.; furono concesse le attenuanti generiche e ritenuta l’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, essendosi trattato di carezze e palpeggiamenti; furono infine concessi i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Ancona propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto contestato in via alternativa perchè, essendo state contemporaneamente contestate le ipotesi tra loro incompatibili di cui all’art. 609 bis c.p. ed all’art. 609 quater c.p., il giudice avrebbe dovuto motivare in modo più specifico sulla individuazione della ipotesi ritenuta.

2) erronea applicazione della legge penale in ordine alla diminuente della minore gravità di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, la quale è stata in sostanza riconosciuta solo perchè si era trattato di atti di libidine e non di congiunzione carnale, senza considerare che i fatti furono due a breve distanza tempo ed il trauma subito dalla vittima e senza tenere conto del fatto che l’imputato aveva offerto alla vittima un modello di sessualità sul terreno puramente carnale e non emotivo o spirituale.
3) omessa applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 609 c.p., comma 2, trattandosi di vittima minorenne.

Nell’imminenza della udienza in camera di consiglio il difensore dell’imputato ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

I primi due motivi sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.
E difatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia di una sentenza di patteggiamento che ha recepito l’accordo tra le parti e sul quale il giudice ha già esercitato il suo controllo, non è consentito neppure al Procuratore generale porre in discussione con una richiesta di impugnazione il consenso del rappresentante della pubblica accusa alla decisione adottata.

In ogni caso, quanto alla ipotesi di reato di cui all’art. 609 quater c.p., comma 4, ritenuta dal giudice, essa non abbisognava di particolare motivazione, essendo conforme alla volontà manifestata dalle parti, in quanto coincideva con quella prospettata dall’imputato e con una delle ipotesi alternativamente prospettate dal pubblico ministero con il capo di imputazione.

Inoltre, la positiva valutazione del giudice sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 609 quater c.p., comma 4, concordata tra le parti, non può certamente ritenersi viziata da un manifesto errore di diritto – che del resto non viene prospettato neppure dal ricorrente – e quindi non può essere contestata in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, specie dopo che l’organo del PM, nell’ambito della propria competenza, l’ha ritenuta corretta e la ha accettata (nella specie, anzi la aveva proposta).

Analoghe considerazioni valgono per la qualificazione del fatto sotto il profilo della ipotesi attenuata di cui all’art. dell’art. 609 quater c.p., comma 4.

Deve invero ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con il quale si denunciava l’asserita erroneità dell’avvenuta qualificazione di un determinato comportamento come violenza sessuale tentata e non invece consumata)” (Sez. 3, 23.10.2007, n. 44278, PG in proc. Benha, m. 238286); “E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poichè l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato” (Sez. 5, 25.3.2010, n. 21287, Legari, m. 247539);

“In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai cast in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Fattispecie in cui, in applicazione di tale princìpio, la S. C. ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui si deduceva l’asserita erroneità del riconoscimento della continuazione)” (Sez. 4, 11.3.2010, n. 10692, PG in proc. Hernandez, m. 246394); “In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

(Fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la S. C. ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale con cui sì deduceva l’asserita erroneità della qualificazione del fatto, contestato come tentativo di furto aggravato, anzichè come tentata rapina impropria aggravata)” (Sez. 6, 20.11.2008, n. 45688, P.G. in proc. Bastea, m. 241666).

Nel caso di specie, inoltre, non solo non è ravvisabile alcun errore manifesto, ma la configurabilità dell’ipotesi lieve è stata adeguatamente e congruamente motivata dal giudice richiamando la concreta condotta posta in essere dall’imputato (carezze e palpeggiamenti), con ciò facendo riferimento, con tutta evidenza, ad una ritenuta tenuità delle conseguenze dannose provocate alla persona offesa. Pertanto – prescindendo da ogni considerazione sulle valutazioni non propriamente tecnico giuridiche contenute nel ricorso – questo deve ritenersi erroneo nella parte in cui sostiene che l’ipotesi lieve sarebbe stata ravvisata esclusivamente per la circostanza che non vi era stata congiunzione carnale.

E’ invece fondato il terzo motivo, con il quale il Procuratore generale ricorrente lamenta la mancata applicazione – ricorrendone il presupposto della minore età della vittima – delle pene accessorie di cui all’art. 609 nonies c.p., comma 2. E difatti, la pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 609 nonies c.p., comma 2 – qualora il reato sia commesso, come nella specie, nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto – l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice (cfr. Sez. 3, 18.11.2009, n. 44023, P.G. in proc. Ripani, m. 245210; Sez. 3, 16.12.2010, n. 12009, P.G. in proc. R., m. 249598).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui ha omesso di applicare la pena accessoria prevista dall’art. 609 nonies c.p., comma 2, che conseguentemente va applicata da questa Corte.
Va peraltro anche ricordato che “Il beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta per uno dei reati in materia sessuale si estende, di diritto, anche alle pene accessorie previste dall’art. 609 nonies c.p., non necessitando un’esplicita statuizione in tal senso. (Nella specie, il giudice, nel concedere il beneficio di cui all’art. 163 c.p., aveva omesso di specificare che quest’ultimo sì estendesse anche alle pene accessorie)” (Sez. 3, 28.10.2009, n. 763/10, Tomasetti, m. 245898). E’ quindi opportuno evidenziare che il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal giudice conformemente all’accordo intervenuto tra le parti, si estende anche alla suddetta pena accessoria di cui all’art. 609 nonies c.p., comma 2.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla pena accessoria di cui all’art. 609 nonies c.p., comma 2 che applica.
Rigetta il ricorso nel resto.

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