Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 9 dicembre 2014, n. 25840

Svolgimento del processo

1. Nel 1997 i sigg.ri M.E.M. , M.A.M. e Mo.Ma. convennero dinanzi al Tribunale di Fermo il sig. V.G. e la Levante Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Carige Assicurazioni s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi indicata), esponendo che:
(-) il 2.11.1992 avevano promesso di vendere a V.G. un immobile da ristrutturare, sito a (omissis) ;
(-) il contratto prevedeva che l’acquirente avrebbe pagato parte del prezzo trasferendo ai promittenti venditori una porzione dell’immobile, una volta ristrutturato;
(-) in esecuzione del suddetto preliminare, il 27.7.2005 i promittenti venditori ed il promissario acquirente stipularono due distinti contratti: uno di vendita dell’immobile, redatto in forma pubblica; l’altro in forma di scrittura privata e formalmente qualificato “compravendita”, col quale V.G. (promissario acquirente in base al preliminare del 1992) trasferiva agli attori quattro appartamenti e rispettive pertinenze ricompresi nell’immobile che avrebbe dovuto ristrutturare;
(-) le obbligazioni contratte da V.G. nei due negozi del 27.7.2005 vennero garantite da polizza fideiussoria prestata dalla Carige s.p.a., fino all’ammontare di 600 milioni di lire, oltre una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo;
(-) V.G. non aveva adempiuto le proprie obbligazioni: infatti, dopo avere lasciato incompiuti i lavori di ristrutturazione, vendette l’immobile alla società SICET s.r.l..
Conclusero perciò chiedendo la risoluzione del contratto (formalmente qualificato di) compravendita stipulato con la scrittura privata del 27.7.1995, e la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di 654 milioni di lire.
2. Mentre V.G. negò la propria responsabilità e chiese in via riconvenzionale l’annullamento del contratto per errore o, in subordine, la rescissione dello stesso per laesio ultra dimidium, la Carige eccepì la nullità della polizza fideiussoria invocata dagli attori.
Dedusse, al riguardo, che la garanzia era stata prestata sul presupposto che la permuta stipulata tra il debitore garantito e gli attori rivestisse la forma dell’atto pubblico, mentre quel contratto venne stipulato con scrittura privata autenticata.
3. Il Tribunale di Fermo con sentenza 25.10.2002 n. 1142 accolse la domanda di risoluzione; dichiarò improcedibile la domanda di condanna nei confronti di V.G. , a causa del sopravvenuto fallimento del debitore, e rigettò quella proposta nei confronti dell’assicurazione, ritenendo nulla la polizza fideiussoria per inesistenza dell’oggetto. Osservò, al riguardo, il Tribunale che la polizza prevedeva l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne V.G. dalle obbligazioni scaturenti dalla permuta “stipulata per atto notarile”, mentre nella specie la permuta era stata stipulata con scrittura privata.
4. La Corte d’appello di Ancona, adita dai sigg.ri Mo. – M. , con sentenza 28.11.2009 n. 750 confermò la decisione di primo grado, sul presupposto che l’oggetto della garanzia fosse indicato nella polizza in modo inequivoco come “le obbligazioni scaturenti dal contratto di permuta stipulato per atto pubblico”. Sicché, mancando l’atto pubblico, la garanzia doveva ritenersi priva del suo oggetto, a nulla rilevando che il garantito avesse comunque assunto obbligazioni in base ad una scrittura privata.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Mo.Ma. , M.E.M. e dagli eredi di M.A.M. (ovvero la vedova A.S. , ed i figli M.F. ed M.A. ), sulla base di due motivi illustrati da memoria.
ha resistito con controricorso la Carige.

Motivi della decisione

1. Premessa.
1.1. Deve preliminarmente rilevarsi come non possa ritenersi sussistente l’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito dell’autosufficienza, così come richiesto dal Procuratore Generale nelle conclusioni formulate nella pubblica udienza.
I ricorrenti, infatti, alle pp. 9-10 del proprio ricorso hanno debitamente trascritto le clausole della cui interpretazione si dolgono.
2. Il motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espongono, al riguardo, che il contratto di garanzia stipulato dalla Carige con V.G. (a beneficio degli odierni ricorrenti e del loro dante causa) impegnava la società assicuratrice a garantire gli obblighi gravanti su V.G. e “derivanti dal contratto di permuta di cui all’atto notarile stipulato il 30.6.1995 tra i beneficiari ed il contrante”.
La Corte d’appello ha ritenuto tale clausola di tenore cristallino, ed ha dunque reputato superfluo andare alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti, per stabilire se fossero o meno garantite le obbligazioni assunte da V.G. con la scrittura privata stipulata il 25.7.1995.
Questa valutazione, secondo i ricorrenti, sarebbe sorretta da una motivazione non sufficiente, perché:
(a) il testo del contratto non era affatto cristallino (la clausola sopra trascritta, si assume, ben si sarebbe potuta interpretare come se dicesse “l’assicuratore garantisce gli obblighi derivanti dal contratto di permuta di cui si fa menzione nell’atto notarile” precedentemente stipulato tra le parti;
(b) il contratto di garanzia presentava varie incoerenze:
(b1) garantiva gli obblighi asseritamente scaturenti da un “contratto notarile” recante una data in cui le parti non avevano concluso alcun contratto;
(b2) faceva riferimento ad una “cauzione” in realtà mai versata, posto che quel che si voleva garantire era il pagamento, da parte di V.G. , del controvalore dell’immobile da lui acquistato e che si era impegnato a ristrutturare;
(b3) le condizioni particolari aggiunte precisavano che le obbligazioni garantite erano quelle scaturenti dall'”atto notarile che sarà stipulato il 27.7.1995″, data in cui le parti non stipularono alcun atto;
(b4) V.G. aveva formalmente stipulato con gli attori una vendita, non una permuta.
2.2. Nel secondo motivo di ricorso – formalmente intitolato come denuncia di una violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.c. – i ricorrenti formulano in realtà due censure.
2.2.1. Con la prima censura (pp. 11-20 del ricorso) i ricorrenti tornano a lamentare il vizio di motivazione, sotto vari aspetti. Assumono, in particolare, che la decisione di primo grado sarebbe:
(a) contraddittoria, perché da un lato ammette che l’operazione commerciale realizzata tra i Mo. – M. e V.G. richiese la stipula di più contratti (il preliminare nel 1992 e due vendite nel 1995), ma poi ritiene irrilevante ai fini dell’interpretazione della garanzia la valutazione complessiva di questi rapporti negoziali;
(b) illogica, perché nonostante la polizza fideiussoria garantisse esattamente lo stesso importo che V.G. avrebbe dovuto pagare in base all’atto stipulato per scrittura privata (rendendo, così, evidente che era quest’ultimo il contratto fonte delle obbligazioni che si intendevano garantire), ha ritenuto tale circostanza irrilevante alla luce del “tenore letterale della polizza”;
(c) illogica, perché non ha considerato che la Carige mai nulla ebbe ad osservare, dopo la stipula della garanzia, in merito alla mancata stipula di un atto pubblico, nonostante essa ben conoscesse natura, contenuti e termini dei patti stipulati tra il garantito V. e i suoi partners contrattuali.
2.2.2. Con la seconda censura formulata nell’ambito del secondo motivo di ricorso (pp. 20-22) i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Si assumono violati gli artt. 1362 e 1363 c.c..
Espongono, al riguardo, che nell’interpretare il contratto di garanzia la Corte d’appello avrebbe commesso due errori:
– trascurare di considerare la condotta delle parti, ed in particolare l’acquiescenza prestata dall’assicuratore alla mancata stipula del contratto di permuta per atto pubblico;
– trascurare di considerare le molteplici clausole e patti contrattuali dai quali era possibile desumere che le parti avevano inteso garantire i debiti di V.G. verso gli attori, a prescindere dalla forma (pubblica o privata) del contratto dal quale quei debiti erano scaturiti.
2.3. Va esaminato per primo, per anteriorità logica ai sensi dell’art. 276, comma 2, c.p.c., il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la violazione di legge.
È infatti evidente che, ove la Corte d’appello avesse effettivamente violato le norme legali di ermeneutica dei contratti, diverrebbe superfluo esaminare se la motivazione della sentenza sia logica o meno, posto che una sentenza erronea in iure resta tale, quantunque motivata senza contraddizioni o salti logici.
3. L’error in iudicando.
3.1. Nel presente giudizio è incontroverso che i sigg.ri Mo. – M. avevano un immobile da ristrutturare, e V.G. aveva l’impresa per ristrutturarlo: le due parti realizzarono così un affare in virtù del quale i primi trasferirono al secondo il proprio immobile, il secondo si impegnò a ristrutturarlo ed a trasferire ai venditori, a titolo di prezzo della vendita, quattro degli appartamenti ricompresi nell’immobile, debitamente ristrutturati.
Questo affare non fu concluso uno actu, ma attraverso la stipula di tre distinti negozi: (a) un contratto preliminare, col quale i proprietari promisero di vendere a V.G. l’intero immobile di (omissis) ; (b) un contratto definitivo stipulato in forma pubblica, col quale i proprietari vendettero l’immobile di (omissis) a V.G. ; (c) un contestuale contratto di vendita, stipulato in forma di scrittura privata, col quale V.G. vendeva ai sigg.ri Mo. – M. quattro appartamenti inclusi nel suddetto immobile.
3.2. A fronte di questa operazione contrattuale la società Carige si obbligò, nei confronti dei sigg.ri Mo. – M. , a garantire “l’esatto adempimento degli obblighi [di V.G. ] derivanti dal contratto di permuta di cui all’atto notarile stipulato il 30.6.1995”.
3.3. La Corte d’appello, chiamata a stabilire se tale contratto di garanzia fosse o meno efficace, l’ha negato, sul presupposto che il garante avesse assunto l’obbligo di garantire le obbligazioni di V.G. scaturenti da un “atto notarile”: ma poiché questi aveva stipulato con gli odierni ricorrenti solo una scrittura privata, il garante non era obbligato ad alcun pagamento.
Per pervenire a questa conclusione la Corte d’appello ha fatto leva sul principio in claris non fit interpretatio, per trame la conseguenza che, essendo chiarissimo il testo della polizza fideiussoria, irrilevante era la ricerca di una diversa volontà delle parti.
Questa decisione non è rispettosa delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti, così come interpretate da questa Corte di legittimità.
Ciò per quattro ragioni.
3.4. La prima ragione è che la sentenza impugnata ha confuso il requisito della chiarezza del testo, con quello della chiarezza delle intenzioni delle parti.
La regola fondamentale nell’interpretazione dei contratti è la ricerca della “comune intenzione delle parti”, senza “limitarsi al senso letterale delle parole” (così il primo comma dell’art. 1362 c.c.).
Ciò vuoi dire che il testo del contratto è importante ma non è decisivo per la ricostruzione della volontà delle parti.
Il senso di un testo scritto non è un a priori rispetto alla ricerca della volontà delle parti, ma un posterius, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi.
Ed infatti un’espressione apparentemente chiara potrebbe cessare di essere tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (in tal senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12120 del 09/06/2005, Rv. 582197).
L’art. 1362 c.c., in definitiva, impone all’interprete del contratto di ricostruire in primo luogo la volontà delle parti: per far ciò deve si muovere dal testo contrattuale, ma deve anche verificare se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti, e le altre parti del testo, né può il giudice sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto (così Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/06/2004, Rv. 573308).
L’interpretazione del contratto dal punto di vista logico non è dunque un percorso lineare (partire del testo e risalire all’intenzione); ma un percorso circolare, il quale impone all’interprete di:
(a) compiere l’esegesi del testo;
(b) ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti;
(c) verificare se l’ipotesi di “comune intenzione” ricostruita in base al testo sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle parti.
Una regola antitetica, dunque, al criterio applicato dalla Corte d’appello, la quale dopo aver rilevato il senso letterale delle parole (“garantire gli obblighi derivanti dal contratto di permuta di cui all’atto notarile”), ha arrestato la propria indagine ritenendo superfluo qualsiasi approfondimento. Ma nel caso di specie questa scelta non era possibile, perché il testo della clausola, quand’anche chiaro in sé, non era coerente ed inequivoco se comparato con l’intero contesto dell’operazione compiuta dalle parti, con gli scopi da esse avuti di mira e con gli accordi tra loro collegati (su quest’ultimo tema si dirà meglio infra, p. 3.7). Ed infatti:
– la polizza fideiussoria prevedeva formalmente la prestazione di una “cauzione”, là dove è pacifico che le parti avessero invece inteso garantire l’adempimento da parte di V.G. delle obbligazioni assunte nei confronti dei venditori, secondo lo schema del performance bond, e non della polizza cauzionale;
– la polizza fideiussoria garantiva formalmente gli obblighi scaturenti da un contratto di “permuta”, che le parti non hanno mai stipulato, perché raggiunsero il medesimo scopo formalmente concludendo due vendite successive e reciproche;
– la polizza fideiussoria garantiva le obbligazioni scaturite da un contratto del quale era indicata la data in modo erroneo;
– la polizza fideiussoria non chiariva – né l’ha fatto il giudice di merito – se il richiamo alle obbligazioni derivanti “dall’atto notarile” dovesse intendersi come mero criterio di identificazione del negozio garantito (e quindi come sinonimo di “contratto”), ovvero come condicio iuris di efficacia della polizza (sicché la stipula nella forma della scrittura privata non avrebbe determinato il sorgere dell’obbligazione di garanzia).
Tutti questi elementi impedivano di ritenere “chiaro” il testo della fideiussione, e di conseguenza di limitare l’interpretazione al dato letterale.
3.5. La seconda ragione per la quale la sentenza impugnata ha violato
l’art. 1362 c.c. è l’erronea applicazione del principio in claris non fit interpretatio.
Con questa espressione, come noto, si sintetizza la massima d’esperienza secondo cui quando il testo del contratto è indiscutibile, diviene superfluo indagare la comune intenzione delle parti.
Il principio in claris non fit interpretatio tuttavia deve essere rettamente inteso.
La “chiarezza” che preclude ogni altra indagine interpretativa non è una chiarezza lessicale in sé e per sé considerata, avulsa dalla considerazione della comune volontà delle parti. Al contrario, la chiarezza che preclude qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale è la chiarezza delle intenzioni dei contraenti (principio ripetutamente affermato da questa Corte, a partire da Sez. L, Sentenza n. 866 del 08/03/1975, Rv. 374242).
Così, ad esempio, non v’è dubbio che sia lessicalmente chiaro il testo contrattuale “Tizio vende a Caio il fondo Tuscolano”; ma se nel medesimo contratto le parti avessero premesso che Caio intendeva avere la disponibilità del fondo per un periodo di tempo determinato dietro pagamento di un canone, la chiarezza del testo cessa di essere tale, perché confliggente con la dichiarata comune intenzione delle parti.
Tre, dunque, sono le possibilità teoricamente concepibili, dalle quali dipende la scelta del corretto metodo interpretativo d’un contratto.
Può accadere, innanzitutto, che in un contratto siano chiari e tra loro coerenti la lettera e l’intenzione delle parti, ed in tal caso nessuna ulteriore attività interpretativa è consentita (in applicazione, appunto, del principio “in claris”).
Può accadere, poi, che sia chiara ed inequivoca la comune intenzione delle parti, mentre sia ambiguo il testo: anche in tal caso non si porrà alcun problema interpretativo, dovendo il giudice privilegiare l’intenzione dei contraenti rispetto al testo letterale.
Infine, può verificarsi che il testo contrattuale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà delle parti. In questo caso la regola “in claris” non può trovare applicazione, per una questione logica prima che giuridica: e cioè che lo iato tra testo e intenzione impedisce di definire “chiaro” il contratto.
La Corte d’appello, in definitiva, ha fatto scorretta applicazione della regola in claris, perché in luogo di accertare se la comune intenzione delle parti risultasse in modo certo ed immediato dal contratto, mediante l’impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, si è arrestata al testo negoziale considerandolo chiaro di per sé, senza verificare se fosse anche coerente con le dichiarate intenzioni delle parti (così, ex multis, Sez. L, Sentenza n. 12360 del 03/06/2014, Rv. 631051; Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006, Rv. 588667).
3.6. La terza ragione per la quale la sentenza impugnata ha violato la legge consiste nell’omessa applicazione dei criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362, comma 2, c.c. (obbligo di tenere conto della condotta delle parti) e 1363 c.c. (interpretazione complessiva del contratto). Sotto il primo profilo (condotta delle parti) l’errore della Corte d’appello è stato duplice:
– da un lato avere ritenuto irrilevante la condotta delle parti a fronte di un testo letterale chiaro (là dove l’elemento letterale e quello del comportamento delle parti, per quanto già detto, si pongono in posizione paritaria: così già Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/06/2004, Rv. 573308);
– dall’altro avere escluso che ai fini dell’interpretazione del contratto potessero rilevare le vicende pregresse e gli accordi stipulati tra i sigg.ri Mo. – M. e V.G. , sul presupposto che il contratto da interpretare fosse la fideiussione, non la vendita o la permuta.
Della prima menda si è già detto al p.3.4, ed è superfluo ripetersi.
Quanto alla seconda, la Corte d’appello ha trascurato di considerare che nel caso di specie la vendita dell’immobile di (omissis) (atto pubblico del 25.7.1995); la contestuale vendita degli appartamenti (futuri) da ristrutturare (scrittura privata del 25.7.2005) e la polizza fideiussoria erano chiaramente legati da un collegamento negoziale di tipo funzionale: ciascuno di questi contratti presupponeva gli altri e ne era presupposto. La mancanza anche di uno solo di essi avrebbe impedito il perfezionarsi dell’operazione commerciale.
Creditore e debitore, pertanto, non avevano stipulato alcun contratto di permuta, ma piuttosto una operazione di permuta, risultante dal combinarsi di più contratti.
Di questa operazione di permuta era parte V.G. , che era anche parte del contratto di garanzia; ed erano parte i Mo. – M. , che erano altresì beneficiari del contratto di garanzia. Il garante conosceva i rapporti tra debitore e garantiti, così come l’uno e gli altri sapevano della garanzia, che anzi fu espressamente pretesa.
Lo stretto intreccio di tali operazioni imponeva al giudice di merito, nel l’interpreta re il contratto di garanzia, di tenere conto della condotta delle parti (del contratto di garanzia) consistita anche nella stipula e gestione delle operazioni contrattuali connesse: lo imponeva la natura stessa del collegamento negoziale. Con questo, infatti, le parti intendono conseguire uno scopo ulteriore e diverso rispetto a quello astrattamente conseguibile con la stipula di singoli e separati contratti, e questo quid pluris riverbera effetti anche sul piano dell’interpretazione, non potendo concepirsi che contratti collegati, i quali si trasmettono tra loro tutte le cause di nullità, annullamento, risoluzione, debbano poi essere atomisticamente considerati quando si tratti di interpretarne il contenuto.
La Corte d’appello, quindi, ha violato la regola secondo cui l’interpretazione di un contratto funzionalmente collegato ad altri, quando vi sia identità anche parziale tra le parti dei vari contratti, deve avvenire tenendo conto della condotta tenuta da ciascuna delle parti in ciascuno dei contratti collegati, se reciprocamente nota (come nel caso di specie).
3.7. La quarta ragione per la quale la sentenza impugnata ha violato la legge consiste nella violazione dell’art. 1366 c.c. (interpretazione di buona fede).
È la stessa Corte d’appello, infatti, ad affermare che la società Carige “era in possesso di tutta la documentazione rilevante ai fini della stipula del contratto di fideiussione” (così la sentenza, p. 20).
Nemmeno è controverso che la Carige, tra il momento della stipula della fideiussione (30.6.1995) e quello dell’escussione della garanzia (1997) nulla abbia osservato in merito all’inefficacia del contratto da essa stipulato, riscuotendo – deve presumersi – il relativo corrispettivo.
Né il creditore beneficiario (Mo. – M. ), né il debitore garantito (V. ) nel medesimo periodo avevano tuttavia mostrato di ritenere che il contratto fosse viziato: anzi, stipularono la vendita (per scrittura privata) del 25.7.1995 proprio sul presupposto che esistesse e fosse efficace la garanzia fideiussoria.
Dinanzi a tale condotta in facto la Corte d’appello ha ritenuto in iure che fosse superfluo interpretare il contratto alla luce del criterio di buona fede, dal momento che tale criterio non viene in rilievo quando la lettera del contratto sia inequivoca (così la sentenza, pag. 18).
Ma poiché, per quanto detto, il criterio di interpretazione letterale nel caso di specie è stato scorrettamente applicato, non potendo il giudice fermarsi al senso letterale delle parole, egli avrebbe avuto altresì l’obbligo di interpretare il contratto alla luce del criterio di buona fede, alla stregua del quale ciascuna delle parti ha sia il dovere di garantire alla controparte no una prestazione purchessia, ma una prestazione utile; e tenendo conto che chi accolga senza dissenso le manifestazioni di volontà unilaterali della controparte contrattuale, tiene una condotta che è indice di una volontà coincidente con la volontà altrui (come già ritenuto da Sez. L, Sentenza n. 4983 del 02/11/1978, Rv. 394725 e da Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006, Rv. 588667).
3.8. La sentenza d’appello deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in differente composizione.
Il giudice del rinvio, nel riesaminare il contratto alla luce dell’intero testo negoziale, della condotta delle parti e del principio di buona fede, si atterrà ai seguenti principi di diritto:
(a) Il primo criterio da seguire nell’interpretazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che deve avvenire non solo sulla base del testo negoziale, ma in base alla condotta delle parti ed al complesso dei patti contrattuali.
(b) Nell’interpretazione del contratto la regola “in claris non fit interpretatio” non è applicabile in presenza di clausole che, pur chiare se riguardate in sé, non siano coerenti con l’intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto.
(c) Nel caso di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della condotta tenuta dai contraenti nella stipula e nell’esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota.
(d) Se una delle parti del contratto manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una clausola ambigua, e l’altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di volontà, l’interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1366 c.c., impone di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.
4. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
-) accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

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