Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 8 maggio 2015, n. 19167
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 04/10/2013 del Gip presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero in persona sostituto Procuratore Generale Dott. D’AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 4 ottobre 2013 e con la quale disponeva la sospensione per il periodo di mesi sette della patente di guida rilasciata all’imputato ed a cio’ provvedendo ad integrazione della sentenza emessa ex articolo 444 c.p.p., il 15 dicembre 2010 dal predetto tribunale di applicazione su richiesta della pena di 8.700,00 di ammenda per il reato previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), sentenza annullata dalla Corte di cassazione con rinvio limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza (OMISSIS), tramite il difensore, affida il ricorso a tre motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)) con riferimento all’articolo 220 C.d.S., comma 2, articolo 224 C.d.S., comma 1, e articolo 628 c.p.p., assumendo che il giudice ha erroneamente adottato una ordinanza laddove la legge espressamente prevede che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida debba essere applicata con decreto o con sentenza, tanto che l’articolo 628 c.p.p., si riferisce esclusivamente alla sentenza.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza della legge penale con riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 27 Cost., eccependo la incostituzionalita’ dell’articolo 218 C.d.S., comma 2, e articolo 224 C.d.S., nella parte in cui riconoscono al solo prefetto, e soltanto per un tempo massimo di tre ore giornaliere, la possibilita’ di concedere a colui che viene colto dalla sanzione amministrativa della sospensione della patente permessi orari di guida.
2.3. Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione per violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
Si sostiene che la motivazione in base alla quale il gip condannava il ricorrente a sette mesi di sospensione della patente di guida appare carente ed illogica in quanto la richiamata gravita’ del reato si atteggia come una mera clausola di stile non motivata in concreto, con la conseguenza che il tribunale avrebbe ben potuto applicare al ricorrente la sanzione accessoria nel minimo edittale previsto per legge. Peraltro il reato si era, nel frattempo estinto per non essere l’imputato incorso nel biennio in altri reati e tale circostanza non era stata affatto valutata dal giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Quanto al primo motivo, se e’ vero che il provvedimento impugnato e’ stato adottato con ordinanza, e’ di tutta evidenza come esso rivesta la forma della sentenza emessa secondo la sequenza procedimentale prevista dalla legge e con le garanzie del contraddittorio, con la conseguenza che, nel caso in cui il provvedimento terminativo del giudizio svoltosi, come nella specie, in camera di consiglio abbia assunto erroneamente la forma dell’ordinanza anziche’ quella della sentenza, della quale tuttavia contenga tutti i requisiti essenziali, non e’ ravvisabile alcuna nullita’, sicche’ la doglianza deve ritenersi manifestamente infondata.
3. Anche il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Questa Corte, con orientamento condivisibile al quale occorre dare continuita’, ha gia’ affermato che e’ manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 218 e 224 C.d.S., sollevata con riferimento al criterio di ragionevolezza contenuto nell’articolo 3 Cost., nella parte in cui non prevedono – a differenza della Legge n. 689 del 1981, articolo 63, – la possibilita’ per il giudice di regolamentare l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato, qualora la patente rappresenti un indispensabile requisito per lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa, rientrando nel potere discrezionale del legislatore la tutela della pubblica incolumita’ anche con il sacrificio delle possibilita’ lavorative del condannato (Sez. 4, n. 3435 del 04/02/1997, Calandri, Rv. 207797).
Ne’ la questione di costituzionalita’ ha, sulla base dell’eadem ratio in precedenza esposta, alcun fondamento in relazione alle norme costituzionali denunciate dal ricorrente (articoli 1, 4 e 27 Cost.) per la lesione del diritto fondamentale al lavoro quale ineludibile strumento di emenda con conseguenti riflessi sulla violazione del principio rieducativo della pena, rientrando nell’insindacabile discrezionalita’ del legislatore, ancora una volta, la tutela della pubblica incolumita’ anche con il sacrificio delle possibilita’ lavorative del condannato sul rilievo che le peculiarita’ insite in una attivita’ lavorativa che comporti frequenti spostamenti (nel caso di specie si assume trattarsi di una agente di commercio), in tanto possono trovare equilibrato soddisfacimento, in quanto le relative modalita’ attuative non finiscano per svuotare integralmente di contenuto la sanzione applicata.
4. inammissibile e’ anche il terzo motivo, dovendosi ritenere sufficiente il richiamo ad opera del giudice al criterio della gravita’ del reato, posto che la sanzione e’ stata determinata in prossimita’ del minimo edittale, mentre e’ di tutta evidenza che, in base al principio della formazione progressiva del giudicato ove l’impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare, come nella specie, l’omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all’accertamento della responsabilita’ penale, le cause estintive del reato maturatasi nelle more del giudizio rescissorio non impediscono l’applicazione delle indicate sanzioni.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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