locazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  5 settembre 2013, n. 20371

Svolgimento del processo

.1 – Con sentenza in data 25 giugno 2009 il Tribunale di Larino – Sezione distaccata di Termoli – accolse la domanda proposta da C.D. e P.R. nei confronti di I.M. e dichiarò cessato il contratto di comodato intercorso tra le parti in relazione ad un immobile ubicato in (omissis) .
.2 – Con sentenza in data 25 novembre – 29 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Campobasso rigettò il gravame proposto dallo I. .
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: pacifico che lo I. avesse goduto dell’immobile di proprietà degli attori – appellati, mancava la prova che tale godimento non fosse gratuito; l’azione di indebito arricchimento proposta dallo I. in via subordinata si basava sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di locazione, sia pure nullo, mentre il compendio probatorio riportava ad un contratto di comodato.
.3 – Avverso la suddetta sentenza lo I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il C. e la P. hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

.1 – Il primo motivo adduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio dell’onere della prova; carenza e insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta prova dell’esistenza di un contratto di comodato.
Assume il ricorrente che, avendo il Tribunale dichiarato la nullità del contratto di locazione per difetto di forma ed essendo tale statuizione passata in giudicato perché non impugnata, la Corte territoriale ha indebitamente riesaminato la questione ed ha ritenuto sussistente un contratto di comodato in difetto di prova sull’eccezione di esistenza di un contratto di locazione. Egli ritiene che in tal modo siano stati violati i principi che regolano l’onus probandi in quanto spettava alla controparte dimostrare la ricorrenza dei presupposti del comodato.
.2 – La censura è manifestamente infondata.

Premesso, con riferimento all’asserito giudicato circa la nullità del contratto di locazione, che il ricorrente non ha addotto la violazione né dell’art. 2909 c.c., né dell’art. 112 c.p.c., osserva la Corte che, come risulta dal testo della sentenza impugnata (pag. 2), il Tribunale aveva qualificato come comodato il rapporto intercorso tra le parti e lo I. aveva sostenuto in sede di appello (vedi pag. 4 della sentenza) che il Tribunale aveva escluso l’esistenza di un contratto di locazione unicamente perché l’accordo tra le parti era stato solo verbale e che non era consentito presumere l’esistenza di un contratto di comodato solo perché egli deteneva il bene.
Da quanto sopra si evince che la questione della qualificazione giuridica del rapporto era stata devoluta alla Corte d’Appello che, quindi, correttamente l’ha esaminata.
Il tema della ripartizione dell’onere probatorio è trattato dal ricorrente in termini opposti rispetto all’orientamento di questa Corte.
Essa ha già avuto occasione di stabilire (Cass. Sez. 3, n. 8840 del 2007) che, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l’onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento.
In altri termini, è principio generale che, una volta provata la disponibilità di un bene e la sua concessione ad altro soggetto, spetta a quest’ultimo dimostrare di avere valido titolo da opporre per poterne continuare la detenzione.
Nella specie è pacifico tra le parti che il C. e la P. hanno concesso l’immobile allo I. e che costui non lo ha riconsegnato alla prevista scadenza del 30 giugno 2008. Non avendo egli provato né la esistenza di un valido contratto di locazione, né di avere corrisposto un canone mensile, i due giudici di merito hanno correttamente inquadrato il rapporto de quo nello schema del comodato, previo apprezzamento degli elementi fattuali a disposizione. Anche sotto il profilo motivazionale la sentenza non si presta a censure avendo il giudice d’appello adeguatamente spiegato le ragioni del proprio convincimento.
.3 – Il secondo motivo prospetta violazione ed erronea applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.
Il tema è la ritenuta inammissibilità dell’azione di arricchimento indebito sul presupposto che lo I. avrebbe avuto a disposizione l’azione di cui all’art. 1808 c.c. per farsi indennizzare del pregiudizio asseritamente subito.
Il ricorrente assume che la ritenuta nullità del contratto di locazione per vizio di forma lo legittimava ad agire ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Aggiunge che, anche nel caso del contratto di comodato, egli sarebbe ugualmente legittimato ad esperire l’azione per indebito arricchimento avendo egli eseguito lavori di integrale ristrutturazione dell’immobile, fattispecie non inquadrabile nella previsione del’art. 1808 c.c..
.4 – Anche questa censura risulta manifestamente infondata.
La prima parte si basa sull’esistenza di un contratto di locazione, sia pure nullo, quindi presuppone l’accoglimento del primo motivo, laddove invece è rimasto confermato trattarsi di contratto di comodato.
La seconda parte smentisce la ricostruzione fattuale dello stesso ricorrente, il quale aveva sostenuto in sede di merito che gli interventi di ristrutturazione dell’immobile costituivano il corrispettivo del dedotto contratto di locazione. Peraltro lo stesso I. aveva contraddittoriamente proposto, sia pure in via subordinata, domanda ai sensi del’art. 1808 c.p.c. che la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile perché mai avanzata prima dell’udienza di discussione.
.5 – Pertanto il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 140/2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

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