Cassazione 4

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 29 maggio 2015, n. 23272

Ritenuto in fatto

La Corte di Appello di Torino, pronunciando nei confronti dell’odierna ricorrente, con sentenza del 20.6.2014, confermava la sentenza con cui in data 25.10.2013 il GUP del Tribunale di Torino, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato O.L. , con l’attenuante del vizio parziale di mente e le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, con la riduzione del rito prescelto, ad anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre pene accessorie, spese e risarcimento del danno con provvisionale di Euro 10.000 in favore della parte civile M.V. per il reato di cui:

– agli artt. 81 cpv., 609 octies c.p. in relazione all’art. 609 bis co. I e II e 609 ter co. I n. I c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ripetutamente commettevano atti di violenza sessuale di gruppo agendo materialmente il T. previo concerto e con la collaborazione materiale della O. , inducevano M.V. , nata il (omissis), figlia della O. affetta da deficit intellettivo di grado lieve e da grave patologia ereditaria di tipo metabolico, a compiere e subire atti sessuali, consistiti nella ripetuta consumazione di rapporti sessuali vaginali completi con il T. dapprima nella comune abitazione e indi, a seguito dell’inizio di degenza ospedaliera della minore, all’interno del bagno annesso alla stanza dell’Ospedale (omissis) ove la medesima trovavasi ricoverata, e ciò abusando delle condizioni di inferiorità psico-fisica della persona offesa al momento del fatto, alla luce del divario di età, del deficit intellettivo e della patologia ereditaria allo stesso connessa affliggente la M. , del rapporto di filiazione e familiarità esistente tra la medesima e i due indagati. Con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di minore di anni 14. In (…), dall’inizio dell’anno (…) e sino al (omissis) , dato di arresto in flagranza della O. e del T. .

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, O.L. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

– Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. I let. b) c.p.p. in relazione all’art. 609 octies c.p. e carenza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, rilevabile dal testo del provvedimento impugnato, nonché da altri atti del procedimento specificatamente indicati, ex art. 606 co. I let. e) in punto qualificazione giuridica della condotta ex art. 609 octies e non già ex art. 110, 609 quater c.p. o, in difetto, ex art. 110, 609 bis c.p..

La Corte del merito ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto storico, non in discussione, adottata dal primo Giudice ed avvallata in seconde cure, giudicando provata la consapevole (e dunque agevolatrice) presenza dell’imputata quanto meno al rapporto sessuale tra il T. e la p.o. consumato in data (omissis) presso l’Ospedale. Proverebbe l’assunto, anzitutto, l’atteggiamento denotante ‘tranquillità e nessun turbamento’ per il fatto che la figlia fosse da 10 minuti in bagno con il compagno: siffatto atteggiamento troverebbe spiegazione unicamente nella consapevolezza da parte dell’imputata che l’uomo e la ragazza stavano facendo sesso in bagno (pag. 6 sent.).

Qui risiederebbe, ad avviso del difensore ricorrente, il primo vizio d’illogicità e carenza motivazionale: la Corte del merito invero avrebbe del tutto omesso di considerare che l’imputata è stata riconosciuta dal CT del PM semiinferma di mente ex art. 89 c.p. per essere affetta da una forma di patologia caratterizzata dalla presenza di ideazione rallentata, apatia e torpidità ideativa di fondo, disfunzioni dell’umore (depressive), con insufficienza di critica e di giudizio e di capacità previsionale e di autodeterminazione consapevole, oggi e all’epoca dei fatti (pag. 19 CT F. , agli atti); continua il consulente asserendo che la palese limitazione di giudizio e la severa disfunzione apatico-aulica, ascrivibili nell’insieme ad infermità psichica, appaiono eziologicamente correlabili ai fatti (nell’ipotesi di reato): una forma di torpidità e di disinteresse cognitivo-affettivo patologico. Orbene, pretermettere una tale situazione di fatto, pacificamente influente sulla sfera cognitiva e di giudizio, non potrebbe che rendere la motivazione illogica, contraddittoria rispetto alla CT del PM, nonché carente per non aver valutato, nell’apodittico assunto della piena consapevolezza, se, quanto e come detta minorazione psichica, peraltro associata ad un deficit cognitivo e di critica, possa aver influito nella determinazione della realtà storica, e nelle piena realizzazione di quanto stesse effettivamente accadendo.

Egualmente illogica e contrastante con i risultati probatori, in tal caso con la perizia D.R. , sarebbe la sentenza stessa laddove ritiene pacificamente sussistente un rapporto di supremazia, controllo, e un conseguente indiscusso potere di regolamentazione dell’an, del quomodo e del quando dei rapporti sessuali, in quanto il citato elaborato ha attestato, invece, un’insolita inversione dei ruoli, tale per cui è la figlia che, adulta fra pari, si preoccupava di accudire la madre (pag. 18).

Inoltre, ed in ogni caso, proprio le condizioni di deficienza psichica della O. le avrebbero impedito, a parere del ricorrente, che la stessa potesse coscientemente abusare delle condizioni della figlia, in una ritenuta posizione sovraordinata rispetto ad essa, in quanto il rapporto si estrinsecava in maniera conflittuale, in una sorta di costante competizione fra due rivali in amore (vedasi sul punto perizia D.R. , pag. 9); anzi, l’aver ceduto, da parte della O. , a tollerare la relazione tra la figlia ed il compagno paleserebbe, al contrario l’inferiorità della O. , che lungi dall’abusare, avrebbe di fatto subito le scelte altrui, incapace di porvi freno.

Del pari, e per le stesse ragioni, ad avviso del ricorrente, deve giudicarsi carente e contraddittoria la sentenza che, a pag. 7, stabilisce apoditticamente, e senza spiegarne in modo alcuno le motivazioni, che le condizioni mentali della O. e le precoci esperienze sessuali della minore non rilevano al fine di configurare un rapporto di sudditanza psichica della madre verso la figlia; detta considerazione sarebbe priva di aggancio probatorio e spunto motivazionale. Né potrebbe ritenersi riscontro alla consapevole ed agevolatrice condotta della madre il tenore delle conversazioni telefoniche riportate in sentenza a pag. 6 ed 8, in particolare la n. 880 del 27.05.2012 (‘mamma ha detto di stare attenti oggi’): l’interpretazione in chiave dissuasiva (la madre avrebbe invero voluto evitare, non già agevolare, l’atto sessuale) proposta dalla difesa sarebbe stata affiancata ad un’interpretazione in chiave agevolatrice senza che essa sia stata sorretta da valida ed esplicata motivazione.

Anzi, proprio il tenore del rapporto tra i due amanti, fondato su un reciproco consenso, ma nato nella clandestinità e fatto forzatamente sopportare alla madre, in ciò costretta, porterebbe a giudicare come più logica e verosimile l’interpretazione suggerita dalla difesa stessa, poiché più conforme al dato probatorio ricostruito sulla base delle parole della stessa p.o..

In definitiva, la Corte avrebbe del tutto pretermesso, nella valutazione del grado di consapevole partecipazione della madre, e di conseguente agevolatrice presenza nel locus commissi delicti, i dati desumibili dalle valutazioni tecniche estese dal CT F. e dal perito D.R. , avanzando una ricostruzione basata solo sui dati obiettivi e carente delle deduzioni sullo stato soggettivo dell’imputata che, in ultima analisi, determinano il grado di piena consapevolezza della stessa e conseguente valida partecipazione concorsuale.

La Corte avrebbe poi del tutto omesso di considerare le peculiari condizioni in cui detta condotta si sarebbe insinuata: invero sarebbe provato che la minore partecipasse volontariamente ed anzi con entusiasmo alla relazione amorosa, e sessuale, con il compagno della mamma; dunque a monte non v’è alcuna piena costrizione all’atto sessuale, che la madre avrebbe, con la sua presenza, rafforzato ed agevolato.

Dunque le valutazioni giurisprudenziali, corrette e condivisibili, sul ruolo del genitore che, con la sua presenza, agevolerebbe la consumazione dell’atto sessuale proibito, andrebbero certamente calate nel caso di ispecie; ed una volta calate, di esse non potrebbe che constatarsi l’impertinenza. Invero la p.o., che sin dall’inizio ha manifestato il proprio sentimento (sbagliato) ed il proprio consenso (non valido per la legge) alla relazione imputata, avrebbe intrapreso detta relazione senza e contro la volontà della madre, che dapprima si è opposta, adirandosi con entrambi, ed in un secondo momento, secondo il racconto della stessa p.o., conforme a quello del T. , l’avrebbe accettato (sbagliando), per l’evidente fondato timore di perdere tutto ciò che aveva, ovvero il compagno e la figlia, il sostentamento e la famiglia, l’affetto di un compagno e l’amore di una figlia.

La sentenza impugnata sarebbe, dunque, viziata dalla violazione dell’art. 609 octies c.p. in quanto, senza minimamente attagliare il principio di diritto al caso concreto, apoditticamente ritenendo consapevole e volontaria la presenza della madre nel locus commissi delicti, e per nulla valutando la genesi del rapporto sessuale, da radicarsi in un più ampio rapporto sentimentale con il T. , ha giudicato sussumibile il caso di specie nel più grave delitto indicato e non nelle maglie del meno grave reato di cui all’art. 609 quater o bis c.p..

Ed illogica e contraddittoria, nuovamente in riferimento alla perizia D.R. , apparirebbe laddove esclude il valido consenso della minore esclusivamente sulla scorta della di lei patologia, quando invece appare ipotizzabile lo stesso, proprio sulla base delle conclusioni della stessa perizia, in virtù della di lei precoce adultizzazione, e della attestata precoce maturità sessuale.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

 Considerato in diritto

I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

La ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitata a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’arti. 591 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).

Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cartolo e altri, rv. 260608).

Nello specifico, il motivo su cui è imperniato l’odierno ricorso, con il quale si contesta la posizione di supremazia della madre sulla figlia in virtù di problemi di natura psicologica della prima, era stato già proposto ai giudici del gravame del merito e da questi aveva ricevuto in motivazione una confutazione logica, congrua ed assolutamente esaustiva.

Decisivo nel provare la piena consapevolezza della madre e il controllo dell’agire della figlia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è il contenuto delle telefonate riportate a pag. 6 della motivazione del provvedimento impugnato. Quel contenuto, per il suo significato esplicito, toglie ogni dubbio che possa residuare dai contenuti di questa o quella perizia.

Non solo, dunque, c’è la presenza inerte della madre mentre la figlia si intrattiene nel bagno con il compagno. E sul punto logicamente rileva la corte territoriale che, l’atteggiamento della O. in tale frangente denotava tranquillità e nessun turbamento per il fatto che la figlia era stata sorpresa in bagno con T. , né consta che l’odierna ricorrente avesse in qualche modo cercato Va-lentina, la quale in realtà si trovava in bagno da (a detta dell’imputata) circa 10 minuti.

Logicamente è stato ritenuto che siffatto atteggiamento — constatato dagli operanti — trovasse spiegazione unicamente nella consapevolezza da parte dell’imputata che l’uomo e la ragazza stavano facendo sesso nel bagno, sul letto posizionato davanti al quale la donna si era piazzata con funzioni di sorveglianza del regolare svolgimento del convegno sessuale e per imprimere il proprio stigma sul convegno stesso, senza che il volume più o meno alto del televisore possa aver influenzato la percezione del convegno in atto da parte dell’imputata e la vicina presenza di costei da parte della figlia e del convivente, poiché tutti e tre tali soggetti avevano perfetta contezza della situazione in atto.

Ma, come detto, a sgombrare ogni dubbio, come da conto la motivazione del provvedimento impugnato, circa la conferma dell’agevolazione, da parte della O. , dell’abuso sessuale sulla figlia da parte del convivente, ci sono il tenore delle telefonate intercettate in prossimità dell’episodio in esame e i contenuti della conversazione tra madre e figlia captata dalle infermiere A.E. e C.C.M. .

Queste ultime hanno riferito che il pomeriggio del 27.04.2012 (quindi, un mese prima dell’arresto), udirono l’imputata urlare alla figlia piangente: ‘Ti piace fare l’amore con M. , non te lo faccio fare più!’, e altre frasi percepite non integralmente: ‘Gli fai una sega 100 Euro…200 Euro completo’; due giorni dopo, la Co. e la collega Ve.Sa. scoprirono T. e V. che si erano chiusi in bagno: la ragazza era in mutande e reggiseno e l’uomo, vestito in piedi dinanzi a V. , abbozzò una risibile giustificazione con le infermiere.

Nella telefonata n. 292 del (omissis) ore 08.42.10, T. , esortato dalla O. in sottofondo, cerca di convincere V. a ‘non fare niente’, ‘né di baciarci e né di toccarci, perché non si sa mai, se no siamo a rischio tutti e due, ok?’ la domenica e, a fronte del disappunto della ragazza, le dice: ‘Ha detto mamma di non cercare di fare niente’.

Nella telefonata n. 663 del (omissis) ore 08.55.44, T. ripete a V. ciò che gli ha detto la O. : ‘di stare attenti oggi’ e V. dice: ‘…lo sappiamo domani.,.quello che abbiamo sempre fatto anche quando non c’era lei’ e, al termine della conversazione, l’imputata interviene intimando alla figlia: ‘Fai attenzione a quello che dici’.

Dalle sopra riportate telefonate e conversazione coerentemente i giudici del merito fanno discendere la conclusione che la odierna ricorrente esercitasse un indiscusso potere di regolamentazione dell’an, del quomodo e del quando dei rapporti sessuali tra la figlia e il convivente, e che, correlativamente, V. si trovava in condizioni di soggezione psicologica nei confronti della madre.

La telefonata n. 663 lascia intendere che altre volte in precedenza T. e la minore avevano avuto rapporti sessuali in presenza della madre, mentre dai brani di conversazione percepita dal personale dell’ospedale si ricava l’inquietante sospetto che le prestazioni sessuali della minore fossero prezzolate a beneficio dell’imputata, il che rende ininfluente l’eventuale aspetto sentimentale del rapporto fra T. e V. .

Logica appare la confutazione dell’assunto difensivo circa il fatto che i convegni intimi fra T. e V. fossero semiclandestini e si tenessero in assenza dell’appellante laddove la si ritiene smentita da tutte le acquisizioni di causa, e, tra l’altro, da quanto riferito dalla stessa minore, di avere scambiato effusioni con l’uomo in discoteca con la madre vicina.

La Corte territoriale da conto ampiamente delle perizie espletate, evidenziando tuttavia che le condizioni mentali della O. (dal c.t. del P.M. riscontrata affetta da Disturbo Organico di Personalità o Disturbo di Personalità NAS — Non Altrimenti Specificato — e Ritardo Mentale lieve) e le precoci e esperienze sessuali della minore (documentate anche da alcune conversazioni telefoniche con soggetti di sesso maschile diversi da T. ) non rilevano al fine di configurare un rapporto di sudditanza psichica della madre verso la figlia e il convivente, come si vorrebbe nell’atto di appello.

Piuttosto, logicamente viene ritenuto in sentenza che le condizioni psicofisiche anche contingenti di V. (che era stata ricoverata all’Ospedale Infantile (omissis) per una trombosi dovuta all’assunzione della pillola anticoncezionale, controindicata per la rara patologia di cui ella soffriva, e, durante il ricovero, era emerso altresì un sospetto di TBC, sicché la minore era stata trasferita nel reparto di isolamento per i relativi accertamenti) avessero rafforzato la posizione di supremazia della madre verso di lei, specialmente in relazione all’andamento dei rapporti con l’uomo.

Coerentemente con quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, quelli del gravame del merito ricordano che, secondo la perizia espletata dalla Dott.ssa D.R.P. , V. è affetta da ritardo mentale lieve e ha una struttura di personalità di tipo dipendente, facendone discendere che debba escludersi anzitutto che possa configurarsi un valido consenso ai rapporti sessuali intrattenuti e quindi che i fatti possano esser qualificati sotto l’egida dell’art. 609 quater c.p..

Ciò appare coerente, in punto di diritto, con il costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità psichica o fisica, un rapporto consensuale è ammissibile solo se non connotato da induzione od abuso delle condizioni di menomazione, anche dovute a fattori ambientali, di consistenza tale da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, sì da determinare in quest’ultima un’assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni (cfr. questa sez. 3, n. 15910 del 12.2.2009, F., rv. 243403).

È stato anche chiarito, in una pronuncia successiva, che l’abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica consiste nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica – come appare evidente nel caso che ci occupa – quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l’altrui soddisfacimento sessuale (cfr. sez. 3, n. 20766 del 14.4.2010, T. ed altro, rv. 247655).

Il difensore ricorrente deduce violazione di legge e/o vizio motivazionale, ma, in realtà, sollecita a questa Corte una rivisitazione del fatto, evidentemente non consentita in questa sede.

Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794).

Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla l. 20.2.2006 n. 46.

Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

La Corte territoriale offre una motivazione assolutamente logica e coerente, e spiega poi come nel contesto familiare in cui si sono svolti i fatti e intessute le relazioni tra i soggetti interessati, la personalità dipendente e sottomessa della ragazza sia stata strumentalizzata da T. e controllata dalla O. che proprio in materia sessuale le aveva precocemente impartito direttive e insegnamenti, come riferito da V. alla Dott. R.S. , psicologa dell’Ospedale Infantile (OMISSIS) , la quale non ha mancato di rilevare come la minore, di fronte alla madre, ‘si dimostra impaurila e appare paralizzata, facendo emergere tutto il controllo che la donna esercita sulla figlia, in contrasto con l’apparente disinibizione sessuale che la minore dimostra e che dovrebbe portarla ad essere più aggressiva nei rapporti con gli altri’ (viene richiamato in proposito il verbale di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 07.05.2012, f. 3), in tal modo cogliendo esattamente l’atteggiarsi dei rapporti tra l’imputata e la persona offesa dal reato.

Viene anche evidenziato come le dichiarazioni del T. e della M. non possano poi essere intese nel senso che quest’ultima scoraggiasse il rapporto tra i due, poiché le uniche preoccupazioni della O. vertevano in realtà sulle modalità dell’eiaculazione dell’uomo (che ella raccomandava non avvenisse in vagina: e infatti V. ha precisato che anche al culmine del rapporto consumato il giorno dell’arresto, come sempre in precedenza, M. , inteso T.M. , fece ‘marcia indietro’) e, come emerge dalle telefonate di cui si è detto, sul rischio che la figlia e il convivente fossero scoperti da terzi in flagranza dei convegni tenuti in ospedale.

Viene poi ricordato che la M. , in occasione dell’arresto della O. e del T. , aveva riferito che l’odierna ricorrente incentivava i suoi rapporti con l’uomo, considerandoli meno perniciosi di quelli con coetanei della minore stessa, e che lo stesso T. aveva dal suo canto affermato che la sua convivente ben sapeva del suo rapporto con la ragazza e nulla faceva per ostacolarlo.

Condivisibile è poi l’assunto, quanto alla telefonata n, 880 del (omissis) ore 08:55:49, in cui T. ripete a V. le parole della O. che è vicina a lui: ‘Mamma ha detto di stare attento oggi’, preannunciando che andrà a trovarla da solo al pomeriggio (dopo che la ragazza gli rappresenta che il padre le farà visita alle 10 mattutine), per cui la stessa non può certo essere interpretata nel senso di un’attività dissuasiva e ammonitrice dell’imputata, poiché costituisce in realtà l’ennesima dimostrazione della preoccupazione della donna che i due amanti non vengano sorpresi, preoccupazione che la indusse, quello stesso pomeriggio, a recarsi anch’essa in ospedale a piantonare il bagno in cui ebbe luogo il convegno sessuale.

Manifestamente infondata, infine, è la doglianza oggi riproposta circa l’esatta qualificazione giuridica dei fatti.

Ed invero, i giudici del merito appaiono fare buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia che il Collegio condivide e che intende riaffermare.

È noto che la violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p. si qualifica quale fattispecie criminosa autonoma, caratterizzata dal concorso necessario di più persone alla commissione del reato, in numero di almeno due, nella quale il più grave trattamento sanzionatorio, è conseguenza del maggior disvalore attribuito ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima da parte o alla presenza contemporanea di più persone che concorrono nel sopraffarla.

È stato, poi, già precisato da questa Suprema Corte, a proposito di tale fattispecie criminosa, che il reato è configurabile anche quando non tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che la presenza del compartecipe abbia fornito un contributo causale alla commissione del reato, dovendosi tenere conto della forza intimidatoria che la presenza del gruppo o in genere di più persone esercita sulla vittima dell’abuso sessuale, (sez. 3, 23.3.2005 n. 17843, P.G. in proc. La Fata ed altri, RV 231524; sez. 3, 13.11.2003 n. 3348 del 2004, Pacca e altro, RV 227495; sez. 3, 11.3.2010 n. 11560, RV 246448 anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell’autore dei comportamenti tipici di cui all’art. 609 bis c.p.).

In tal senso corretto è il richiamo operato dalla Corte territoriale, quanto all’esclusione della necessità del compimento da parte di ciascuno degli atti tipici per configurare la violenza sessuale di gruppo, all’arresto giurisprudenziale costituito dalla sentenza 11560/2010 di questa Corte relativa ad una fattispecie di partecipazione a violenza sessuale di gruppo mediante riprese, con telefono cellulare, di parte degli atti sessuali posti in essere, sulla persona offesa, dal coimputato.

Deriva da tali osservazioni che il concorso di persone nel reato di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis c.p. può configurarsi solo nella forma del concorso morale con l’autore materiale della condotta criminosa senza che il concorrente sia presente sul luogo del delitto, dovendosi altrimenti configurare la fattispecie prevista dall’art. 609 octies c.p..

Riconducendo i citati principi di diritto alla fattispecie in esame va rilevato essere corretta in punto di diritto l’affermazione operata dai giudici del merito secondo cui il mancato compimento, da parte dell’imputata, di atti sessuali con la figlia non vale a escludere che la predetta, nella consapevolezza dell’abuso e con la propria presenza in occasione dell’episodio del (OMISSIS) , abbia rafforzato la volontà criminosa dell’autore materiale del comportamento tipico e debba quindi rispondere del reato ex art. 609 octies c.p..

Secondo il costante dictum di questa Corte regolatrice, infatti, risponde del reato di violenza sessuale di gruppo il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l’abuso sessuale posto in essere da parte del correo (così questa sez. 3, n. 26369 del 9.6.2011, S., rv. 250624, nella cui motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, il genitore risponde, a titolo di concorso, del reato di violenza sessuale materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore quando, pur essendo egli consapevole dell’abuso ma assente dal luogo del fatto, tenga una condotta meramente passiva, essendo a lui ascrivibile la responsabilità per aver violato l’obbligo, derivante dai doveri inerenti alla potestà genitoriale, di impedire il fatto; conf. Sez. 3, n. 36824 dell’8.7,2009, N. ed altro, rv. 244931; sez. 3, n. 42210 del 6.12.2006, R. ed altro, rv. 235469).

Coerente con tali principi, sul rilievo che quanto meno nelle ricordate circostanze che condussero all’arresto (ma, come si evince dalle conversazioni intercettate, non solo), la O. non si limitò a tenere una condotta meramente passiva tale da potere farla ritenere corresponsabile del meno grave reato di cui all’art. 609 bis c.p. per aver violato l’obbligo, derivante dalla sua posizione di garanzia quale genitore, di impedire il fatto (art. 40 cpv, c.p.), è la conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito di ritenere la stessa responsabile del più grave reato di violenza sessuale di gruppo contestatole.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

 P.Q.M.

 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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