Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2013 n. 13457[1]
Ricadono, infatti, sotto la responsabilità del ministero dell’Istruzione i danni di qualsiasi genere subiti dagli alunni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola. E quanto più piccoli sono gli alunni crescente deve essere la vigilanza.
E, aggiunge la Cassazione, se è vero che rientra nell’ambito dei comportamenti patologici il caso di adulti che abusino sessualmente di minori, è altrettanto vero che la mancata organizzazione della sorveglianza nei pressi dei bagni, che avrebbe dovuto essere predisposta più accuratamente per la presenza autorizzata di estranei nell’edificio, ha contribuito al veriticarsi dell’evento.
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/05/spetta-al-ministero-dellistruzione-risarcire-lalunna-violentata-da-un-operaio-a-scuola.html
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