Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2012 n. 8561
Così stabilito dalla Suprema Corte.
Il comune ha avanzato come ragione della revoca anticipata la situazione di grave crisi economica che preludeva ad un possibile dissesto finanziario imponendo all’amministrazione locale economie non ulteriormente procrastinabili.
Motivi gravi da determinare il recesso anticipato anche perché la situazione di dissesto non è di per sé automaticamente equiparabile a causa dipendente dalla volontà dell’ente, nel senso in cui all’articolo 27 legge n. 392 richiede che i gravi motivi siano indipendenti dalla volontà del conduttore
Sorrento, 3 luglio 2012.
Avv. Renato D’Isa
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