Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 27 gennaio 2015, n. 1428
Svolgimento del processo
1. Nel 2001 il sig. G.P.convenne dinanzi al Tribunale di San Benedetto del Tronto la società Milano Assicurazioni s.p.a., allegando che: -) aveva stipulato con la Milano una assicurazione contro gli infortuni; -) nel 1998 aveva subito un infortunio;
-) l’assicurato aveva rifiutato il pagamento dell’indennizzo.
Chiese pertanto la condanna della convenuta. al pagamento dell’importo contrattualmente dovuto.
2. La Milano si costituì eccependo la prescrizione del diritto vantato dall’assicurato.
3. Il Tribunale di San Benedetto del Tronto, con sentenza 19.1.2003 n. 211 accolse la domanda.
Ritenne il Tribunale che la lettera inviata dall’assicuratore all’assicurato, e contenente l’invito a farsi visitare da un medico di fiducia della compagnia, costituisse un atto di riconoscimento del diritto e quindi avesse interrotto la prescrizione.
4. La sentenza venne impugnata dalla Milano s.p.a..
La Corte d’appello di Ancona accolse il gravame, ritenendo che l’invito a farsi visitare, rivolto dall’assicuratore all’assicurato, non avesse interrotto la prescrizione dei diritto al pagamento dell’indennizzo.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata da G.P.in base a tre motivi.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte la Milano s.p.a. non si è difesa.
Motivi della decisione
I. II primo ed il secondo motivo di ricorso.
1.1. II primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché pongono questioni sovrapponibili.
Con essi il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c.; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha dichiarato prescritto il diritto dell’assicurato senza tenere conto del fatto che il corso della prescrizione doveva ritenersi sospeso, a causa della previsione contrattuale d’una clausola arbitrale che demandava ad un collegio di periti la determinazione dell’invalidità causata dall’infortunio.
Nella specie, l’assicurato aveva chiesto all’assicuratore l’avvio della procedura arbitrale, senza esito.
Il ricorrente invoca dunque il principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui quando nel contratto di assicurazione sia prevista una clausola arbitrale il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo non decorre fino alla pronuncia degli arbitri.
1.2. II motivo è fondato.
Questa Corte ha già ripetutamente affermato che nel caso in cui le condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni demandino ad apposita perizia medica l’accertamento dell’entità delle lesioni per le quali l’assicurato chiede l’indennizzo, tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 2952, secondo comma, cod. civ. fino alla conclusione della perizia: a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l’anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno (Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 09/04/2009, Rv. 608256; nello stesso senso. Sez. 3, Sentenza n. 3961 del 13/03/2012, Rv. 621404).
Nel caso dì specie, questa fu la successione degli eventi: – l’infortunio avvenne il 25.6.1998;
– la denuncia all’assicuratore avvenne il 29.6.1998; – la procedura arbitrale venne richiesta il 23.2.2000; – la citazione venne notificata il 19.2.2001.
L’indennizzo dunque fu richiesto entro l’anno dall’infortunio, e da tale data “la clausola [arbitrale] è divenuta operante; con la conseguenza che fino ll’esaurimento delle operazioni peritali il diritto non poteva essere esercitato”. Dunque per effetto della denuncia di sinistro si è sospeso il decorso dei termine di prescrizione.
2. II terzo motivo di ricorso.
2.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnabile.
Esso è inammissibile per totale omissione della illustrazione.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.
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