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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 25 marzo 2014, n. 13987

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 4 dicembre 2012 il Tribunale di Monza ha condannato S.S.G.G. alla pena di € 2500 di ammenda per il reato di cui agli articoli 71, comma 1, e 87, comma 2, lettera c), d.lgs. 81/2008 per avere messo a disposizione dei dipendenti della S.r.l. di cui era legale rappresentante attrezzature di lavoro inadeguate.
2. Ha presentato ricorso l’imputato, denunciando vizio motivazionale in ordine all’elemento oggettivo del reato, essendo il macchinario conforme alla normativa in materia di sicurezza e avendo illogicamente il giudice ritenuto che debbano essere inoffensive anche quelle parti del macchinario con cui non entrano in contatto gli operai, senza neppure motivare sulle ragioni di credibilità del teste sull’attualità del pericolo.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.
L’unico motivo si pone, in effetti, sul piano fattuale, rappresentando una versione alternativa delle risultanze del compendio probatorio, e cioè l’assenza di pericolosità del macchinario. Peraltro, la sentenza è dotata di una motivazione adeguata e specifica in ordine alla linea difensiva già rappresentata dall’imputato, e cioè che “le contestate carenze antinfortunistiche fossero sostanzialmente innocue”, evidenziando che, anche se il teste S.G. fosse da ritenere del tutto veritiero, il datore di lavoro ha comunque obbligo di mettere a disposizione dei suoi dipendenti attrezzature adeguate “prevenendone financo le imprudenze e, comunque, altresì salvaguardando terzi (i c.d. operai di ditte specializzate) che debbano intervenire su queste”: nel caso concreto, non doveva pertanto profilarsi una distinzione tra le zone accessibili e le zone inaccessibili. Il che è completamente conforme alla corretta interpretazione della normativa antinfortunistica, dal momento che “in tema di infortuni sul lavoro, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate” (Cass. sez. IV, 14 marzo 2002 n. 16890; cfr. altresì Cass. sez. IV, 7 giugno 2005 n. 36339 e Cass. sez. IV, 19 aprile 2005 n. 23279), onde la condotta imprudente dei lavoratori, a parte l’ipotesi di una sua imprevedibile eccezionalità, non discrimina l’inadempimento dell’obbligo antinfortunistico.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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