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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  25 marzo 2014, n. 13914

Ritenuto in fatto e Considerato in diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale monocratico di Sant’Angelo dei Lombardi, in data 3.10.12, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Z.C., imputato di truffa, perché l’atto di querela recava la sottoscrizione del querelante autenticata dal professionista che solo in epoca successiva sarebbe stato officiato della difesa.
1.1 Avverso tale pronuncia propone ricorso il Procuratore Generale di Napoli, che chiede l’annullamento del provvedimento richiamando la giurisprudenza di legittimità su casi analoghi, contraria al deciso .
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1 Riguardo all’autenticazione della firma del querelante, le Sezioni Unite di questa Corte con valutazione che questo collegio ritiene di dover seguire non essendovi motivo per discostarsene, hanno ritenuto che “l’autenticazione della firma del querelante effettuata da un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia stato nominato difensore della persona offesa, a norma dell’art. 101 c.p.p., comma 1, e art. 96 c.p.p., comma 2 ;ma la dichiarazione di nomina non necessita di formule sacramentali e può essere ravvisata in altre dichiarazioni rese dalle parti nell’atto di querela, quali l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione”.
2.2 Precisano ancora le Sezioni Unite, richiamando gli artt. 39 delle disp. att., 101 e 96 comma 2 del cod. proc. pen., che – ai fini della validità della nomina del difensore del querelante – è sufficiente che quest’ultimo abbia chiaramente manifestato, con una sua dichiarazione, la volontà di essere assistito da un determinato avvocato e che dovrà essere il giudice del merito a stabilire, di volta in volta, con una motivazione esente da vizi logici, se le espressioni utilizzate dalla persona offesa nell’atto di querela dimostrano adeguatamente la sua volontà di nominare quale difensore di fiducia il legale che ha effettuato l’autenticazione della sua sottoscrizione. (SS.UU. n.26549 del 2006 rv 233974 e poi n. 39049 del 2007 rv 238192; n. 46957 del 2009 rv 245398).
2.3 Orbene, il principio giurisprudenziale su menzionato, coniugato con quello del favor quaerelae che pure ispira il nostro sistema penale, porta a ritenere che l’autentica della firma di R.G. sia perfettamente legittima e conferisca autenticità all’atto, perché, l’anticipazione di voler comunque assegnare a quello stesso professionista il mandato defensionale, formalmente, in occasione della costituzione di parte civile, non può, in via di pura logica, avere altro significato che quello di conferimento, per l’intanto, dell’incarico defensionale, da formalizzare,successivamente, in forma canonica, nell’occorrenza processuale.
Ne consegue che il ricorso del P.M. deve essere accolto ; il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi perché dia corso al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.

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