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Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 12 marzo 2014, n. 5696

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19947-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 57/2008 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 19/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 57/2/08, depositata il 19 giugno 2008, la CTR della Lombardia, in controversia relativa al ricorso avverso il diniego di rimborso delle tasse di concessione governativa per gli anni 1991 e 1992, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della (OMISSIS) SRL in liquidazione, perche’ proposto dopo il decorso del termine lungo d’impugnazione, di cui all’articolo 327 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con un motivo. La Societa’ contribuente non ha presentato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, rilevato che, in assenza di accertamento in fatto (riservato al giudice del merito) circa l’avvenuta cancellazione della societa’ intimata dal registro delle imprese (evento riferito dalla ricorrente in narrativa), l’intervenuta liquidazione della societa’ stessa non spiega, in se’, rilevanza nel presente giudizio, tenuto conto che solo col compimento della predetta pubblicita’ si verifica, beninteso nel regime introdotto col Decreto Legislativo n. 6 del 2003, l’immediata estinzione della societa’, pur in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti (cfr. Cass. SU 4060 del 2010 e 6070 del 2013).
2. Il ricorso, con cui si deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, comma 3, in combinato disposto con l’articolo 327 c.p.c., comma 1, e della Legge n. 742 del 1969, articolo 1 e’ fondato.
3. Il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’articolo 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla novella di cui alla Legge n. 69 del 2009) per l’impugnazione di una decisione non notificata e’ soggetto, a norma della Legge n. 742 del 1969, alla sospensione di diritto nel periodo feriale, che va dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno. Tale sospensione puo’ operare due volte, nell’ipotesi in cui, dopo un primo periodo, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo (cfr. Cass. 20817 del 2009).
4. Poiche’ la decisione di primo grado e’ stata pubblicata il 7 luglio 2006, il termine per la proposizione dell’appello, tenuto conto del doppio periodo di sospensione feriale dei termini (il primo periodo scadeva il 22 agosto), perveniva a scadenza il 7 ottobre 2007: l’appello, proposto il 1 ottobre 2007, era, dunque, tempestivo.
5. L’impugnata sentenza va, in conseguenza, cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che provvedera’, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

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