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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

 sentenza 25 luglio 2013, n. 18042

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 30 luglio 1993 V.P.P. convenne innanzi al Tribunale di Torino il Condominio di via (omissis) e, premesso di essere proprietario di un locale sito in quello stabile, interessato da fenomeni di infiltrazioni di acqua provenienti dal cortile sovrastante di proprietà comune, chiese la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata utilizzazione dell’immobile dal 1992 al novembre 2002 nonché del deterioramento dello stesso.
Costituitosi in giudizio, il Condominio contestò le avverse pretese.
Con sentenza del 28 novembre 2003 il giudice adito condannò il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma di L. 1.500.000, quali esborsi necessari al ripristino del locale interessato dalle infiltrazioni, nonché di L. 50.000.000, al lordo di rivalutazione e interessi, per danni da mancato affitto del cespite.
La decisione, gravata da impugnazione principale del Condominio, e incidentale del V. , è stata confermata dalla Corte d’appello con sentenza depositata il 10 ottobre 2006.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte il Condominio di via (omissis) , formulando due motivi.
Resiste con controricorso P.P..V. , che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due mezzi.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 1226, 1227, 2056 e 2697 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
Oggetto delle critiche è la quantificazione dei danni da mancata locazione dell’immobile, effettuata sulla base di elementi meramente ipotetici e con il ricorso a criteri equitativi, malgrado l’assenza dell’impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura.
Secondo l’esponente, l’apoditticità della decisione del giudice di merito emergerebbe a sol considerare che al momento del sopralluogo del consulente tecnico non vi erano infiltrazioni in corso; che quelle che si erano verificate anni prima erano di entità talmente modesta da richiedere, per la loro eliminazione, un esborso di sole L. 1.480.000; che nessuna prova era stata acquisita in ordine alla possibilità di locare l’immobile al canone mensile di L. 1.500.000, posto che le istanze istruttorie avanzate sul punto dall’attore non erano state ammesse dal decidente.
1.2 Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 cod. civ. 112 e 116 cod. proc. civ. nonché vizi motivazionali, ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
Sostiene che nell’atto introduttivo del giudizio l’attore aveva chiesto l’affermazione della responsabilità del convenuto esclusivamente sulla base del disposto dell’art. 2043 cod. civ., di talché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto evocata anche la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. In citazione, invero, il V. aveva allegato, a fondamento della sua richiesta di danni, che le infiltrazioni di acqua erano dovute alla permeabilità del cortile conseguente alle continue vibrazioni cagionate dagli autoveicoli che parcheggiavano nonostante il divieto del regolamento e all’esistenza di una pianta che affondava le sue radici nel terreno. Ora, tali specifici fatti – argomenta – nulla avrebbero a che vedere con la responsabilità del custode.
2 Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono destituite di ogni fondamento.
In particolare, quelle volte a contestare la sussistenza dei lamentati danni, segnatamente svolte nel primo motivo di ricorso, hanno ad oggetto una valutazione che, in quanto adeguatamente motivata, è sottratta al sindacato di questa Corte.
Nella fattispecie, il giudice di merito ha ritenuto raggiunta, per via di presunzioni, la prova del lucro cessante. Ha rilevato, sul punto, che, considerata la destinazione a uso commerciale del locale, rientrava nelle nozioni di fatto di comune esperienza la deperibilità di qualsiasi tipo di mercé in presenza di infiltrazioni di acqua, con conseguente pregiudizio del proprietario in termini di perdita di chances espressa in un grado di probabilità così elevato da equivalere a certezza induttiva – di locare il l’immobile.
Trattasi di apparato motivazionale corretto sul piano logico e giuridico, esente da aporie e da contrasti disarticolanti con la piattaforma fattuale di riferimento, conforme a massime di esperienza ampiamente condivisibili.
Non può del resto sfuggire che, come ricordato dallo stesso impugnante, né il Tribunale, né la Corte d’appello hanno ritenuto di dare corso alle prove orali articolate dall’attore al fine di dimostrare le offerte di locazione dell’immobile rimaste senza esito a causa delle infiltrazioni, ritenendole, evidentemente, inutili alla luce del complessivo quadro probatorio acquisito e di nozioni di fatto di comune esperienza. Il che connota in termini di esaustività le argomentazioni addotte dal decidente a sostegno della scelta decisoria operata e, reciprocamente, di inammissibilità le critiche dell’esponente in quanto volte a infirmare una valutazione di stretto merito, adeguatamente motivata.
3 Infine, e conclusivamente sul punto, del tutto incongruo è il richiamo dell’impugnante al disposto dell’art. 1227 cod. civ., in un contesto processuale in cui non risulta mai neppure prospettato il concorso del creditore nella causazione del danno ovvero l’esistenza di pregiudizi che lo stesso avrebbe potuto evitare, usando l’ordinaria diligenza.
4 Quanto alle doglianze relative alla pretesa estraneità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dalla causa petendi, le censure si appuntano, ancora una volta, contro un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità. Il decidente ha invero precisato che a fondamento della sua domanda l’attore aveva indicato una ampia causa petendi, chiamando in responsabilità il condominio tanto sulla base del disposto dell’art. 2043 cod. civ., quanto su quello dell’art. 2051 cod. civ..
Non sembra inutile allora ricordare che l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice di merito il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in cassazione quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, con riguardo, cioè, all’intero contesto dell’atto, alla sua formulazione testuale, al contenuto sostanziale della pretesa azionata in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (confr. Cass. civ. 27 settembre 2012, n. 16450; Cass. civ. 24 luglio 2012, n. 12944; Cass. civ. 18 maggio 2012, n. 7932; Cass. civ. 9 settembre 2008, n. 22893).
5 A ciò aggiungasi che la Corte territoriale ha motivato il suo convincimento, oltre che sulle responsabilità connesse al ruolo del condominio di custode dei beni comuni, sulla base altresì del rilievo incontrovertibile che le infiltrazioni lamentate dall’attore erano state determinate dalla mancata impermeabilizzazione del cortile, e cioè da una condotta colposa del convenuto, idonea a dar luogo a responsabilità ex art. 2043 cod. civ. E tale ratio decidendi non è stata oggetto di alcuna critica, da parte dell’impugnante.
Vale allora il principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le critiche relative alle altre, critiche che non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle rationes decidendi non contestate, alla cassazione della sentenza impugnata (confr. Cass. civ. 14 febbraio 2012, n. 2108).
Il ricorso principale deve, in definitiva, essere integralmente rigettato.
Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.

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