Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 25 agosto 2014, n. 18164
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22001-2008 proposto da:
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 582/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/02/2008 R.G.N. 717/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’attore chiese la condanna dell’ (OMISSIS) al risarcimento dei danni prodotti nell’immobile di sua proprieta’, quantificati in lire 14.125.000, nonche’ all’esecuzione delle opere idonee ad evitare il ripetersi di infiltrazioni dannose.
Si costitui’ in giudizio il convenuto che contesto’ la domanda attrice, chiedendone il rigetto. Lo stesso eccepi’ in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, chiese che anche l’attore fosse condannato a partecipare al risarcimento dei danni ed alle spese per i lavori da eseguire ai sensi dell’articolo 1226 c.c..
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 28/4-13/5/2004, dichiaro’ il convenuto responsabile dei danni e lo condanno’ al pagamento della somma di euro 9.145,89, oltre interessi dalla domanda, a titolo di risarcimento dei danni, nonche’ all’esecuzione delle opere necessarie ad evitare infiltrazioni future ed alle spese di lite.
2.- La Corte d’appello di Napoli, decidendo sul gravame dell’ (OMISSIS), ha ritenuto che, avendo il terrazzo di proprieta’ esclusiva dell’appellante funzione di copertura dell’appartamento del (OMISSIS), il costo delle riparazioni dovesse essere ripartito a norma dell’articolo 1126 c.c. e dovesse dunque far carico per 1/3 sull’ (OMISSIS) e per 2/3 sul (OMISSIS) (ad eccezione della fornitura e messa in opera delle piastrelle del terrazzo).
Ha dunque condannato (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di euro 872,07, oltre rivalutazione e interessi (escludendo i non provati danni alle cose).
3.- Ricorre per cassazione (OMISSIS), affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS), che ha anche depositato memoria.
La Corte d’appello di Napoli – assume – ha erroneamente ritenuto che il terrazzo a livello, di proprieta’ di (OMISSIS), fungesse anche da copertura dell’appartamento sottostante, trattandosi invece di prolungamento all’esterno dell’alloggio posto sullo stesso piano, con funzione meramente sussidiaria di copertura dei piani sottostanti.
Ne conseguirebbe che l’obbligazione risarcitoria per i danni da infiltrazioni nei terrazzi a livello di proprieta’ esclusiva potrebbe ravvisarsi solo in caso di responsabilita’ aquiliana, essendo per contro inapplicabili le disposizioni in materia di ripartizione delle spese dettate per il condominio degli edifici.
2.- Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione del disposto degli articoli 1123 e 1126 c.c. in relazione all’articolo 2051 c.c. – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.
Ad avviso del ricorrente l’obbligo di provvedere all’eliminazione delle cause del danno ed al risarcimento dello stesso non si fonda tanto sull’articolo 1126 c.c., bensi’ sull’articolo 2051 c.c.. La negligente omissione, da parte del proprietario del terrazzo, dell’esecuzione di opere atte ad eliminare una fonte di danni dovuta non a vetusta’ o a difetto di manutenzione, bensi’ a vizi originari delle opere realizzate, costituirebbe una condotta illegittima, imputabile solo al medesimo proprietario. Derivando la necessita’ delle riparazioni del terrazzo dalla cattiva esecuzione delle opere e dalla mancanza di manutenzione e quindi da colpa dell’ (OMISSIS), la responsabilita’ avrebbe dovuto far carico solo sull’ (OMISSIS), in quanto utente esclusivo del terrazzo.
3.- Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 61 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 116 c.p.c. – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.
Ritiene il ricorrente che in mancanza di specifica impugnazione della parte controinteressata ed in presenza di rilievi precisi e circostanziati, fatti anche propri dal consulente tecnico d’ufficio, la consulenza tecnica di parte, nella specie giurata, ben puo’ assurgere a mezzo di prova.
4.- I tre motivi, che per la stretta connessione che li connota vanno congiuntamente esaminati, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, poiche’ il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprieta’ superficiaria o se e’ attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Ne consegue che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato articolo 1126 c.c. (Cass., 29 aprile 1997, n. 3672). Ne’, ai fini della ripartizione delle spese fra i condomini, rileva che le infiltrazioni possano essere state provocate da difetti in ipotesi ricollegabili alle caratteristiche costruttive.
L’obbligo dei condomini cui il lastrico solare serve di copertura di concorrere in dette spese trova infatti fondamento non gia’ nel diritto di proprieta’ del lastrico medesimo, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilitas che la cosa da riparare o ricostruire e’ destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti.
Nel caso in esame la Corte d’appello di Napoli ha applicato correttamente detti principi.
Infondate sono le censure anche nell’aspetto afferente ai danni verificatisi nell’appartamento del (OMISSIS), avendo l’impugnata sentenza correttamente omesso di conferire valenza probatoria alla relazione di perizia stragiudiziale prodotta che, per quanto “giurata”, comunque costituisce un atto di parte, anche in ordine ai fatti che il consulente asserisce di aver direttamente accertato.
E’ principio consolidato che la valutazione delle prove investe il merito e non e’ deducibile in sede di legittimita’, in presenza di una congrua e logica motivazione, quale sussiste nel caso in esame.
5.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ possono compensarsi in relazione alle particolarita’ del caso ed alla difformita’ tra le decisioni di merito.
Leave a Reply