cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 22 maggio 2015, n. 10526

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21472-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1030/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2010, R.G.N. 83/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avv. (OMISSIS) ottenne dal Tribunale di Verbania un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) per il pagamento, a titolo di competenze professionali, della somma di euro 13.552,68, relativa a quattro parcelle per altrettanti giudizi nei quali lo aveva assistito.

Propose opposizione l’ (OMISSIS), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, avanzando eccezione di inadempimento e domandando la condanna dell’avv. (OMISSIS) al pagamento, in suo favore, del risarcimento del danno.

Si costitui’ nel giudizio di opposizione l’avv. (OMISSIS), chiedendo il rigetto della medesima.

Il Tribunale di Verbania rigetto’ l’opposizione, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza e’ stato proposto appello dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 30 giugno 2010, ha accolto parzialmente il gravame, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’ (OMISSIS) al pagamento della minore somma di euro 12.657,55 oltre gli interessi, compensando le spese dei due giudizi di merito nella misura del 10 per cento e ponendo il 90 per cento delle stesse a carico dell’ (OMISSIS).

Per quanto ancora di interesse in questa sede, ha osservato la Corte territoriale che il merito della causa andava analizzato tenendo presenti i quattro diversi giudizi nei quali il professionista aveva assistito l’ (OMISSIS).

2.1. Quanto al primo giudizio, promosso davanti al Tribunale di Novara, nel quale l’ (OMISSIS) aveva chiesto il pagamento di una somma, a titolo di interessi, nei confronti del Comune di Romagnano Sesia, l’esito era stato di improponibilita’ della domanda per la presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Tanto premesso, la Corte d’appello ha osservato che i motivi di appello proposti dall’ (OMISSIS) riguardavano una presunta responsabilita’ dell’avv. (OMISSIS) consistente 1) nell’aver omesso di precisare le conclusioni anche nel merito, in tal modo determinando una presunzione di abbandono delle domande; 2) nell’avere erroneamente introdotto la causa davanti al Tribunale, anziche’ davanti al Collegio arbitrale; 3) nell’avere poi nominato un arbitro in conflitto di interessi con il proprio cliente.

In ordine a queste censure, la Corte ha rilevato che quella di cui al n. 1) era inammissibile in quanto nuova, trattandosi di circostanza non dedotta in primo grado, e comunque infondata, avendo il Tribunale accolto l’eccezione di improponibilita’ della domanda. Le altre due censure – e soprattutto la seconda – erano comunque infondate perche’ l’ (OMISSIS) non aveva in alcun modo censurato la decisione di primo grado sotto il profilo della insussistenza del nesso di causalita’ per mancanza di prova del futuro esito vittorioso del giudizio. In altri termini, l’appellante non aveva provato che, se la domanda fosse stata proposta davanti al Collegio arbitrale, essa sarebbe stata accolta; per cui la mancata censura di quel profilo rendeva l’opposizione al decreto infondata in ordine alle prestazioni professionali rese nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Novara.

2.2. Il secondo giudizio aveva ad oggetto una domanda proposta dall’ (OMISSIS), davanti al Tribunale di Verbania, nei confronti di tale (OMISSIS) per i danni da ritardato rilascio nella consegna di un immobile dato in locazione. La domanda dell’attore era stata accolta in parte, non avendo il Tribunale ritenuto provati i danni da mancato guadagno locatizio e da perdita dell’incremento patrimoniale.

Le doglianze rivolte dall’ (OMISSIS) contro l’avv. (OMISSIS) riguardavano 1) l’erronea deduzione delle prove, ritenute dal giudice irrilevanti e 2) la mancata richiesta dell’abbreviazione dei termini, che avrebbe consentito di evitare il danno.

A questo riguardo la Corte torinese ha osservato che alcune delle domande avanzate in appello erano inammissibili in quanto nuove. In relazione, invece, alla deduzione dei capitoli di prova, la Corte ha posto in luce che l’assunto dell’appellante era smentito dai fatti, poiche’ le prove richieste dall’avv. (OMISSIS) erano state ammesse e i relativi testimoni escussi, sicche’ nessuna negligenza era addebitabile al professionista. Quanto alla generica censura di negligenza ed imperizia del difensore nella deduzione delle prove, la stessa era infondata, attesa la sua genericita’ e la conseguente inidoneita’ a fondare un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 c.c..

2.3. Il terzo giudizio aveva ad oggetto una causa di sfratto per finita locazione intimato dall’ (OMISSIS) nei confronti di tale (OMISSIS), svoltasi davanti alla Pretura di Arona. La causa era stata definita con sentenza di risoluzione del contratto passata in giudicato, in relazione alla quale l’ (OMISSIS) lamentava che l’avv. (OMISSIS) fosse stato negligente per l’eccessiva durata del giudizio.

In ordine a questa causa, la Corte d’appello di Torino ha subito rilevato che era inammissibile, siccome nuova, la censura relativa alla presunta mancata attivazione dell’avv. (OMISSIS) nel porre in esecuzione l’ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell’articolo 665 cod. proc. civ.; domanda che risultava avanzata soltanto con l’atto di appello. E comunque, tale domanda era infondata, non risultando in alcun modo provata l’inerzia del difensore nella procedura in questione.

2.4. In relazione alla quarta causa, invece, nella quale l’avv. (OMISSIS) non si era costituito per conto dell’ (OMISSIS), che era stato dichiarato contumace, la Corte d’appello ha ritenuto che il gravame fosse fondato ed ha quindi stornato dalla somma complessiva portata dal decreto ingiuntivo il compenso di euro 895,13 relativi alla parcella professionale per quel giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso (OMISSIS), con atto affidato ad un solo complesso motivo.

Resiste con controricorso (OMISSIS), nella qualita’ di erede del defunto avv. (OMISSIS).

Il ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’articolo 1176 c.c., comma 2 e articoli 2236, 1218, 1223, 1226 e 1175 c.c. e articolo 1460 c.c., comma 1, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorrente suddivide la censura in relazione ai tre giudizi residui nei quali e’ stato riconosciuto il credito professionale dell’avv. (OMISSIS).

2. Quanto al giudizio promosso davanti al Tribunale di Novara nei confronti del Comune di Romagnano Sesia, si rileva che il Tribunale dichiaro’ la domanda improponibile per la presenza di una clausola arbitrale. Se la domanda fosse stata proposta correttamente davanti al Collegio arbitrale, essa sarebbe stata accolta, con conseguente risarcimento, “trattandosi nella specie di seria e concreta probabilita’ di riuscita”. Il difensore, poi, una volta intervenuta la pronuncia del Tribunale, non si attivo’ per la formazione del Collegio arbitrale, nominando addirittura un arbitro in conflitto di interessi con l’ (OMISSIS).

Ricorda il ricorrente che la liquidazione del danno da perdita di chance puo’ anche non essere provata in modo preciso, applicandosi la liquidazione equitativa. E comunque, incombeva al professionista l’onere della prova di dimostrare l’interruzione del nesso causale tra la sua condotta e l’inadempimento.

2.1. La censura non e’ fondata.

Come risulta dalla precedente esposizione, la pretesa risarcitoria avanzata dall’odierno ricorrente nei confronti dell’avv. (OMISSIS) si fondava su tre diverse doglianze, tutte ritenute infondate dalla Corte d’appello per le ragioni in precedenza esposte.

2.2. Rispetto alla motivazione di rigetto, il ricorso torna a proporre le medesime questioni, riguardo alle quali valgono le seguenti osservazioni.

Quanto alla doglianza in precedenza indicata con il n. 1) – consistente nell’aver omesso di precisare le conclusioni anche nel merito, in tal modo determinando una presunzione di abbandono delle domande – essa si infrange sulla corretta motivazione della Corte d’appello, la quale ha ritenuto la censura comunque infondata sul rilievo che, essendosi concluso il giudizio davanti al Tribunale con la rimessione agli arbitri in virtu’ dell’esistenza della clausola compromissoria, e’ pacifico che nessun danno poteva derivare al cliente da tale eventuale negligenza, dovendo il giudizio ricominciare da capo.

L’ulteriore profilo di cui alla p. 14 e ss. del ricorso – che ipotizza addirittura, da parte del professionista, una messa in scena consistente nella “finta procedura arbitrale” – e’ inammissibile in questa sede, risolvendosi nell’evidente tentativo di rimettere in discussione un profilo di fatto della vicenda.

Ruolo centrale e decisivo assume comunque, ai fini del rigetto di questa prima censura, la motivazione della Corte torinese circa la mancanza di prova in ordine al futuro esito vittorioso del giudizio.

E’ il caso di ricordare che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che la responsabilita’ del prestatore d’opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attivita’ professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Qualora si tratti dell’attivita’ dell’avvocato, l’affermazione della responsabilita’ per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, e’ riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici (cosi’, fra le altre, le sentenze 9 giugno 2004, n. 10966, 27 marzo 2006, n. 6967, 27 maggio 2009, n. 12354, 5 febbraio 2013, n. 2638, e 13 febbraio 2014, n. 3355).

Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che tale prova era del tutto mancata; e a fronte di simile motivazione, il ricorso si limita ad una censura che e’, in sostanza, tautologica, perche’ afferma soltanto che la domanda giudiziale dell’ (OMISSIS), ove proposta davanti al collegio arbitrale, avrebbe avuto esito vittorioso in quanto fondata su di una “seria e concreta probabilita’ di riuscita”. Ma e’ palese che simile affermazione non e’ in grado di superare la motivazione di rigetto della Corte d’appello; ne’ va taciuto che il ricorso non fornisce alcuna indicazione relativa ai successivi sviluppi della causa davanti al collegio arbitrale.

Ne consegue che la prima parte del motivo in esame, avente ad oggetto il giudizio proposto davanti al Tribunale di Novara nei confronti del Comune di Romagnano Sesia, e’ priva di fondamento.

3. In ordine al giudizio promosso davanti al Tribunale di Verbania per il ritardo nel rilascio dell’immobile, il ricorrente ricorda che la sua domanda volta al risarcimento dei danni per mancato guadagno locatizio e per perdita di incremento patrimoniale fu respinta per mancanza di prova.

Nel decidere il presente giudizio, prima il Tribunale di Verbania e poi la Corte d’appello di Torino avrebbero riconosciuto d’ufficio che la prestazione dell’avv. (OMISSIS) era di particolare difficolta’, ai sensi dell’articolo 2236 cod. civ., senza considerare che sarebbe stato onere del professionista eccepire e dimostrare tale presunta difficolta’. Sussisterebbe, pertanto, anche la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., perche’ il giudice si sarebbe pronunciato su eccezioni non rilevabili d’ufficio.

3.1. La censura non e’ fondata.

Si deve osservare, innanzitutto, che la Corte d’appello ha correttamente limitato il campo della propria decisione alle sole doglianze poste in primo grado dall’ (OMISSIS), consistenti nella presunta erronea deduzione delle prove e nella mancata richiesta di abbreviazione dei termini di comparizione. Cosi’ delimitato lo spazio dell’indagine, la Corte d’appello ha escluso la responsabilita’ professionale dell’avv. (OMISSIS) ponendo in evidenza, come in precedenza si e’ gia’ detto, che nessuna negligenza poteva essere imputata al professionista, anche in ordine alla tempestiva deduzione delle prove che erano state poi ammesse. Stando le cose in questi termini, la sentenza in esame (v. p. 18) ha in modo coerente escluso la rilevanza della questione circa il rilievo d’ufficio della limitazione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2236 cod. civ., trattandosi di profilo ininfluente in considerazione dell’accertata assenza di negligenze.

A fronte di simile motivazione, la censura dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, perche’ continua a discutere (v. ricorso a p. 20) dell’applicabilita’ d’ufficio della previsione dell’articolo 2236 cod. civ., del tutto irrilevante nella specie.

Da tanto consegue l’evidente infondatezza della censura, che comunque sollecita un nuovo e non consentito esame del merito.

4. In riferimento alla terza causa, riguardante lo sfratto per finita locazione, l’ (OMISSIS) ripercorre le tappe del giudizio davanti alla Pretura di Arona, mettendo in luce l’inerzia dell’avv. (OMISSIS) nel porre in esecuzione l’ordinanza di rilascio di cui all’articolo 665 cod. proc. civ., ritardo che aveva poi diluito i tempi del giudizio fino al momento in cui il giudice aveva sospeso l’esecuzione, sicche’ lo sfratto era stato poi eseguito solo sei anni dopo.

4.1. La censura, quando non inammissibile, e’ comunque priva di fondamento.

La Corte d’appello, come si e’ detto, ha osservato che la domanda proposta dall’ (OMISSIS) nei confronti dell’avv. (OMISSIS) in relazione a quel giudizio aveva ad oggetto esclusivamente “l’ingiustificata lunghezza della causa dovuta alla negligenza” del professionista. Tanto premesso, la Corte ha rilevato che il profilo di responsabilita’ collegato al ritardo nel porre in esecuzione l’ordinanza di rilascio di cui all’articolo 665 cod. proc. civ. era un profilo nuovo, e come tale inammissibile in grado d’appello; e, cio’ nonostante, ha comunque ugualmente rigettato anche nel merito la pretesa risarcitoria.

L’odierno ricorso e’ interamente centrato, in relazione al giudizio qui in esame, solo sul profilo del presunto ritardo nel porre in esecuzione l’ordinanza di rilascio, ma non supera la ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui ha evidenziato l’inammissibilita’ della domanda conseguente alla sua novita’. La censura posta e’, quindi, eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza e, comunque, diretta ad ottenere un nuovo e non consentito esame del merito.

Ne consegue l’evidente infondatezza anche di tale profilo di censura.

5. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformita’ ai soli parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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