Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 settembre 2012 n. 16068[1]

 

La richiesta di adeguamento del canone di locazione agli aumenti del costo della vita, registrati annualmente dall’Istat, spetta al locatore, tuttavia essa, non prevedendo l’articolo 32 della legge 392/1978 alcun vincolo di forma può avvenire per facta concludentia.

L’invio di una fattura in cui sia indicato il canone maggiore da pagare non solo consente al conduttore di comprendere in maniera chiara ed univoca la volontà del locatore di ricevere il maggior canone comprensivo dell’aggiornamento Istat, ma gli permette altresì di desumere previa comparazione con il minor canone precedente pagato la misura della percentuale di aggiornamento applicato.

 

Sorrento 24 settembre 2012.

Avv. Renato D’Isa

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