Suprema Corte di Cassazione

Sezione lavoro

sentenza n. 15519 del 17 settembre 2012

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma M.R. chiedeva l’emissione di decreto ingiuntivo a carico di Rete Ferroviaria italiana spa per l’importo indicato a titolo di retribuzioni maturate dal giorno dell’esercizio del diritto di opzione L. n. 300 del 1970, ex art. 18 a quello del pagamento integrale della indennità sostitutiva con accessori. Deduceva il ricorrente che il Tribunale di Roma con sentenza del 13.7.2000 passata in giudicato aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalle FFSS ed aveva condannato la detta società al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso sino alla data di effettiva reintegra, che aveva esercitato il 3.11.2000 il diritto all’opzione L. n. 300 del 1970, art. 18, ex comma 5 e che solo in data 15.4.2002 la datrice di lavoro aveva pagato le retribuzioni arretrate dal giorno del licenziamento sino all’esercizio del diritto all’opzione.
Ritenuto che l’obbligo datoriale di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo si doveva considerare esistente sino all’integrale soddisfacimento della indennità sostituiva, chiedeva la condanna della RFI al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 38.507,00. Il Tribunale con decreto ingiuntivo del 2.9.2004 ingiungeva alla società il pagamento della somma indicata.

Su opposizione della RFI il Tribunale di Roma con sentenza del 10.11.2005 rigettava l’opposizione. La Corte di appello di Roma con sentenza del 15.1.2009 accoglieva l’appello della RFI e revocava accogliendo l’originaria opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto. La Corte territoriale osservava che con l’esercizio del diritto di opzione e la sua comunicazione il rapporto di lavoro viene a cessare e quindi non sussiste più l’obbligo del risarcimento del danno unitamente a quello di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma solo l’obbligazione del pagamento della prevista indennità con gli accessori, conseguenza ordinaria della mora debendi. La scelta del lavoratore con l’esercizio del diritto di opzione era irrevocabile e pertanto non poteva sussistere un obbligo di pagamento di retribuzioni a titolo di risarcimento del danno per una mancata reintegrazione ormai irrealizzabile.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M. con un motivo; resiste la RFI con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Motivi della decisione

Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5. L’interpretazione seguita dalla Corte di appello contrasta con l’orientamento prevalente della Suprema Corte di cassazione secondo cui il diritto al risarcimento del danno è conseguenza preminente dell’accertamento dell’illegittimità del recesso e solo in via mediata dell’ordine di reintegrazione e trova un limite solo con l’adempimento effettivo dell’obbligazione pecuniaria, comportamento che la legge considera equivalente alla reintegrazione nel posto di lavoro ove il lavoratore eserciti il diritto all’opzione. La legge mira a realizzare in modo effettivo il diritto del lavoratore a non subire danni (o a limitarli al minimo dal licenziamento subito), il che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità sostitutiva.
Il motivo appare fondato. L’orientamento seguito dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata appare contrastante con quello prevalente (e comunque preferibile) della Corte di cassazione secondo il quale il danno da risarcire in caso di licenziamento illegittimo e di esercizio del diritto di opzione, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta (Cass. n. 24199/2009; Cass. n. 6342/2009, Cass. n. 2262/2007 e più di recente Cass. n. 3481/2012 e Cass. n. 6735/2010). Le ragioni anche di ordine “sistematico” di questa soluzione interpretativa sono state molto efficacemente ricordate sin dalla decisione n. 24199/2009 secondo la quale”il sistema dell’art. 18 cit. sì fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo; principio che Cass. n. 6342 del 2009 chiama “di effettività dei rimedi” e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c.. Il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali, espressione dell’art. 24 Cost., significa per quanto qui interessa che il rimedio risarcitorio, ossia del risarcimento del danno sopportato dal lavoratore per ritardato percepimento dell’indennità sostitutiva ex art. 18 cit., deve ridurre il più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall’inadempimento o dal ritardo nel l’adempiere l’obbligo indennitario ……… l’ammontare del risarcimento del danno da ritardo deve essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto”. (cfr. anche Cass. n. 3481/2012). In questa prospettiva ermeneutica il regime dell’opzione e la determinazione del danno risarcibile vengono persuasivamente collegati e saldati con il complessivo regime normativo di cui all’art. 18 ed ai valori sottesi alla disciplina garantistica statutaria, diretti a tutelare con strumenti processuali efficaci e tempestivi il diritto del lavoratore ad una idonea tutela (anche dal punto di vista risarcitorio e sotto il profilo della deterrenza) contro il licenziamento ingiustificato che oggi trova riscontro anche sul piano dei valori e dei principi dello stesso ordinamento sovranazionale all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, certamente non direttamente applicabile alla fattispecie ex art. 51 della stessa Carta (non investendo la presente controversia una questione di diritto dell’Unione), ma che può certamente operare come fonte di “libera interpretazione” anche del dato normativo nazionale, stante il suo “carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei” (Corte cost. n. 135/2002) e, quindi, in linea generale, operanti anche nei sistemi nazionali (sull’art. 30 della Carta cfr. cass. 29678/2010; sul rilievo della Carta come fonte interpretativa cfr. Cass. n. 28658/2010, cass. n. 7/2011, sul richiamo alla Carta anche in caso non di diritto comunitario cfr. Corte cost. n. 93/2010, n. 81/2011, Corte cost. n. 31/2012). La soluzione prescelta rafforza, anche alla luce di principi comuni agli stati dell’Unione, la garanzia di un pronto ristoro del danno in favore del lavoratore e dissuade, come detto, il datore di lavoro da ritardi e dilazioni nel pagamento di una indennità dovuta per la lesione di un diritto fondamentale anche di matrice Europea.

Pertanto va accolto il ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto “in caso di esercizio del diritto di opzione L. n. 300 del 1970, ex art. 118, comma 5 l’ammontare del risarcimento in caso di ritardata corresponsione dell’indennità deve essere pari alle retribuzioni perdute fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto”.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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